TRIBUNALE DI GROSSETO
Sentenza n. 1068/2016 del 15-12-2016
principi giuridici
La produzione e fornitura di energia elettrica, pur costituendo attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c., non impone al gestore l'abbattimento generalizzato degli alberi ad alto fusto presenti nelle vicinanze delle linee elettriche, né lo rende responsabile per i danni derivanti dalla caduta di alberi di proprietà di terzi, sradicati da eventi atmosferici, qualora il danno non sia riconducibile alla mancata potatura di rami prossimi ai conduttori.
Il titolare di una servitù di elettrodotto non è responsabile per i danni derivanti dalla caduta di alberi di proprietà di terzi sulla linea elettrica, qualora il guasto non sia dipeso dalla presenza o dalla caduta di rami prossimi alla linea medesima, la cui potatura avrebbe potuto prevenire il danno.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.




sintesi e commento
Caduta Alberi su Linea Elettrica: Ripartizione di Responsabilità e Diligenza del Gestore
La pronuncia in esame affronta la complessa questione della responsabilità derivante da danni causati dalla caduta di alberi su linee elettriche, analizzando i limiti dell'obbligo di diligenza gravante sul gestore della rete.
Nel caso specifico, alcuni soggetti privati e una società hanno convenuto in giudizio una società fornitrice di energia elettrica, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito di uno sbalzo di tensione. Tale evento dannoso era stato causato dalla caduta di due alberi di pioppo su una linea di bassa tensione, con conseguente interruzione del cavo di neutro e danneggiamento degli impianti elettrici degli attori.
La società fornitrice si è difesa eccependo che gli alberi in questione non erano di sua proprietà né sotto la sua custodia, trovandosi a una distanza di circa cinque metri dalla linea elettrica. Inoltre, ha sostenuto che la caduta degli alberi era stata causata da un evento atmosferico eccezionale, un forte vento che li aveva sradicati.
Il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria. Pur riconoscendo che la fornitura di energia elettrica costituisce attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 del codice civile, e che quindi incombe sul gestore l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, il giudice ha ritenuto che, nel caso concreto, tale prova fosse stata fornita.
La decisione si fonda sulla considerazione che la caduta degli alberi era stata causata da un evento di forza maggiore, ovvero un evento atmosferico eccezionale, oppure da una carenza di manutenzione degli alberi stessi. In quest'ultimo caso, la responsabilità ricadrebbe sul proprietario degli alberi, soggetto terzo estraneo al giudizio.
Il Tribunale ha inoltre escluso che la società fornitrice avesse l'obbligo di disporre l'abbattimento di tutti gli alberi ad alto fusto presenti nelle vicinanze della linea elettrica, in quanto ciò avrebbe comportato un eccessivo e sproporzionato intervento sul territorio.
Infine, il giudice ha respinto l'argomentazione degli attori, secondo cui la società fornitrice avrebbe dovuto provvedere al taglio dei rami degli alberi che si trovavano in prossimità della linea elettrica, in quanto il danno non era stato causato dalla presenza o dalla caduta di rami, ma dalla caduta degli alberi interi, evento che non sarebbe stato impedito da una mera potatura.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.