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TRIBUNALE DI GROSSETO

Sentenza n. 561/2021 del 03-09-2021

principi giuridici

In materia agraria, l'omessa instaurazione del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 11, d.lgs. 150/2011, determina l'improponibilità della domanda giudiziale, ivi compresa quella cautelare, e la conseguente inefficacia originaria del provvedimento cautelare emesso ante causam.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Inefficacia del Sequestro Giudiziario per Mancato Esperimento della Conciliazione Obbligatoria in Materia Agraria


Il Tribunale di Grosseto si è pronunciato in merito alla validità di un sequestro giudiziario di terreni agricoli, oggetto di un contratto di affitto, precedentemente disposto. La vicenda trae origine da un ricorso presentato da un soggetto al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 669 novies c.p.c., di un provvedimento di sequestro giudiziario emesso in suo danno. Tale sequestro era stato originariamente concesso inaudita altera parte e successivamente confermato, su istanza della controparte, la quale era stata contestualmente nominata custode dei beni.
Il fondamento della domanda di inefficacia risiedeva nella sentenza della Corte d'Appello di Firenze che, riformando la decisione di primo grado, aveva dichiarato improponibili tutte le domande avanzate dalla controparte, inclusa quella cautelare, a causa del mancato esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio previsto dall'art. 11 del d.lgs 150/11. La parte ricorrente aveva inoltre richiesto la condanna della controparte al ripristino della situazione antecedente al sequestro, al rendiconto e al risarcimento dei danni derivanti da una presunta cattiva gestione dei beni.
La controparte si era difesa eccependo l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inefficacia del sequestro e contestando le pretese restitutorie e risarcitorie, sostenendo di aver posseduto i terreni in virtù di un altro titolo legittimante durante il periodo di esecuzione della misura cautelare.
Il Tribunale ha accolto la domanda principale, dichiarando l'inefficacia del sequestro giudiziario. I giudici hanno aderito all'orientamento espresso dalla Corte d'Appello, secondo cui l'omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione in materia agraria determina non una mera improcedibilità, bensì l'improponibilità della domanda giudiziale. Tale vizio, secondo il Tribunale, inficia irrimediabilmente l'attività processuale compiuta in assenza dell'adempimento, inclusa l'emissione del provvedimento cautelare. Il Tribunale ha sottolineato come la finalità della norma sia quella di tutelare la conservazione dei rapporti agrari e dell'attività d'impresa ad essi collegata. Pertanto, il tentativo di conciliazione deve precedere l'instaurazione del procedimento cautelare, configurandosi il giudizio di merito come "consequenziale" all'eventuale accoglimento della domanda cautelare. L'omessa instaurazione del tentativo di conciliazione, accertata dalla Corte d'Appello, ha quindi determinato l'inefficacia originaria del provvedimento cautelare. La decisione sulle spese legali è stata rinviata alla sentenza definitiva, mentre il procedimento è proseguito per l'istruttoria delle altre domande.
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testo integrale


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