TRIBUNALE DI GROSSETO
Sentenza n. 653/2022 del 31-10-2022
principi giuridici
In tema di responsabilità civile derivante da sinistro stradale, qualora risulti accertato un concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'evento lesivo, il risarcimento del danno deve essere proporzionalmente ridotto in ragione della gravità della condotta colposa ascrivibile al danneggiato stesso e dell'efficienza causale di tale condotta nella produzione dell'evento dannoso.
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da lesione del rapporto parentale a seguito di macrolesioni subite da un congiunto, il giudice, pur liquidando il danno in via equitativa, deve tener conto della gravità delle lesioni, dell'età del danneggiato e dei congiunti, nonché della sussistenza di un rapporto di convivenza, valutando tali circostanze alla luce dell'eventuale concorso di colpa del danneggiato nella produzione dell'evento lesivo.
In tema di responsabilità civile, il principio della compensatio lucri cum damno impone di tener conto, nella liquidazione del danno, delle somme già percepite dal danneggiato a titolo di indennizzo o risarcimento per lo stesso evento dannoso, al fine di evitare un indebito arricchimento.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Concorso di Colpa Prevalente del Pedone nell'Attraversamento Stradale: Analisi della Responsabilità e Risarcimento del Danno
La sentenza in esame affronta un caso di risarcimento danni conseguente a un investimento di un pedone, minorenne all'epoca dei fatti, avvenuto su una strada provinciale. L'attore citava in giudizio la proprietaria del veicolo, il conducente e la compagnia assicurativa, chiedendo un ingente risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro. L'attore sosteneva di essere stato investito mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.
La proprietaria del veicolo contestava la propria responsabilità, adducendo la condotta imprudente del pedone come causa esclusiva del sinistro. La compagnia assicurativa eccepiva l'operatività della polizza nei limiti del massimale e chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei genitori dell'attore e dell'ente previdenziale olandese, che aveva già erogato una somma considerevole a titolo di indennizzo.
Nel corso del giudizio, il Tribunale ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) per ricostruire la dinamica del sinistro. L'istruttoria ha evidenziato un concorso di colpa nella causazione dell'evento dannoso, attribuendo una responsabilità prevalente al pedone. In particolare, le testimonianze raccolte e le risultanze della CTU hanno evidenziato che il pedone si era immesso improvvisamente sulla carreggiata, senza accertarsi della presenza di veicoli in transito, in un tratto di strada scarsamente illuminato.
Il Tribunale ha ritenuto che la condotta del conducente del veicolo, pur potendo configurare una violazione dell'obbligo di moderare la velocità in prossimità di un attraversamento pedonale, non fosse idonea a recidere il nesso causale tra la condotta del pedone e le lesioni subite. In altre parole, l'imprudenza del pedone, concretizzatasi nell'attraversamento improvviso e in condizioni di scarsa visibilità, aveva assunto un'efficacia causale preponderante nella determinazione del sinistro.
Pertanto, il Tribunale ha riconosciuto una responsabilità del conducente del veicolo nella misura del 10%, attribuendo il restante 90% alla condotta del pedone. Nel quantificare il risarcimento, il Tribunale ha tenuto conto delle somme già percepite dall'attore dall'ente previdenziale olandese, applicando il principio della compensatio lucri cum damno. Di conseguenza, la domanda risarcitoria proposta dall'attore è stata integralmente rigettata.
Quanto alla domanda proposta dai genitori dell'attore, a titolo di risarcimento del danno morale e del pregiudizio al rapporto parentale, il Tribunale ha riconosciuto un risarcimento equitativo, tenendo conto della gravità delle lesioni subite dal figlio, dell'età del danneggiato e del rapporto di convivenza con i genitori, nonché del concorso di colpa del figlio nella causazione del danno.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.