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TRIBUNALE DI GROSSETO

Sentenza n. 161/2023 del 14-02-2023

principi giuridici

L'estinzione del procedimento esecutivo, conseguente alla dichiarazione di inefficacia del pignoramento ai sensi dell'art. 164 ter disp. att. c.p.c., comporta il difetto di interesse a proseguire il giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., configurandosi, qualora il fatto estintivo sia anteriore all'introduzione del giudizio di opposizione, non una cessazione della materia del contendere, bensì una carenza originaria di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.

Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, qualora il giudice dell'esecuzione non abbia provveduto alla liquidazione delle spese della fase sommaria nell'ordinanza di sospensione della procedura ex art. 624 c.p.c., la parte vittoriosa ha l'onere di instaurare il giudizio di merito al fine di ottenere una pronuncia sulle spese di lite della fase sommaria.

Il diritto al risarcimento del danno all'immagine e alla reputazione non sussiste in re ipsa, dovendo il danneggiato allegare e provare il concreto pregiudizio subito e il nesso di causalità tra il comportamento illecito e il danno lamentato.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Inefficacia del Pignoramento e Interesse ad Agire: Profili di un'Opposizione agli Atti Esecutivi


La pronuncia in esame trae origine da un'opposizione agli atti esecutivi, promossa a seguito di un pignoramento presso terzi. L'opponente contestava la validità del pignoramento, eccependo, in primo luogo, un presunto difetto di ius postulandi del procuratore della parte creditrice, e, in secondo luogo, l'inosservanza del termine dilatorio previsto dall'art. 482 c.p.c. tra la notifica del precetto e l'inizio dell'esecuzione. L'opponente chiedeva, inoltre, il risarcimento dei danni derivanti dal presunto discredito subito a causa dell'esecuzione.
La società creditrice si costituiva in giudizio, eccependo preliminarmente di aver notificato, prima dell'introduzione del giudizio di opposizione, una dichiarazione di inefficacia del pignoramento ai sensi dell'art. 164-ter disp. att. c.p.c., e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale ha rilevato che, a seguito della dichiarazione di inefficacia del pignoramento da parte del creditore, era venuto meno l'interesse ad agire dell'opponente, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., con riferimento alle contestazioni relative alla validità del pignoramento stesso.
Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto sussistente l'interesse dell'opponente ad ottenere una pronuncia sulle spese della fase sommaria del giudizio di opposizione, in quanto l'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione era stata accolta dal Giudice dell'Esecuzione.
Quanto alla domanda di risarcimento danni, il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il danno all'immagine e alla reputazione non sussiste in re ipsa, ma deve essere allegato e provato dal danneggiato, unitamente al nesso di causalità tra il comportamento illecito e il danno subito. Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato che l'opponente non aveva allegato alcun pregiudizio concreto derivante dalla notifica dell'atto di pignoramento, peraltro eseguito in forza di un titolo esecutivo valido, rigettando, pertanto, la domanda risarcitoria.
In definitiva, il Tribunale ha rigettato l'opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle spese processuali della fase di merito, ma condannando la società creditrice alla rifusione delle spese processuali della fase sommaria, in ragione dell'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecuzione.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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