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TRIBUNALE DI GROSSETO
Sentenza n. 567/2023 del 20-06-2023
principi giuridici
La conciliazione conclusa tra le parti in giudizio costituisce un accordo negoziale che può essere validamente concluso dal procuratore munito di potere di conciliare la lite.
Il diritto di proprietà è imprescrittibile, a nulla rilevando che il suo esercizio sia regolato da una conciliazione giudiziale.
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sintesi e commento
Opposizione a Precetto: Valida la Conciliazione Giudiziale Sottoscritta dal Procuratore Munito di Poteri
La pronuncia in commento affronta un'opposizione a precetto promossa avverso un atto intimato per l'esecuzione di obblighi derivanti da un verbale di conciliazione giudiziale. La vicenda trae origine da una controversia pregressa tra le parti, definita con un accordo raggiunto in udienza e cristallizzato in un verbale sottoscritto, per la parte creditrice, dal suo procuratore.
La parte debitrice, destinataria del precetto, ha contestato la validità del titolo esecutivo, sollevando diverse eccezioni. In primo luogo, ha eccepito la nullità della conciliazione per assenza di sottoscrizione personale della parte creditrice e per mancanza di prova di una specifica procura del difensore a conciliare. Il Tribunale ha respinto tale motivo di opposizione, richiamando l'articolo 88 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile, vigente all'epoca della conciliazione, che implicitamente ammetteva la possibilità per i procuratori, se debitamente autorizzati, di concludere accordi conciliativi. Nel caso di specie, il giudice ha rilevato che il verbale di causa attestava la sussistenza del potere di conciliare in capo al procuratore della parte creditrice, potere che il giudice stesso aveva verificato al momento della conclusione dell'accordo. Inoltre, il Tribunale ha sottolineato la natura di atto pubblico del verbale di causa, assistito da pubblica fede fino a querela di falso, azione non intrapresa dalla parte debitrice.
La parte debitrice ha poi sollevato l'eccezione di prescrizione del diritto azionato, assumendo il decorso del termine decennale dalla data della conciliazione. Anche tale eccezione è stata rigettata dal Tribunale, il quale ha qualificato il diritto oggetto della conciliazione come diritto di proprietà, imprescrittibile per sua natura. Il giudice ha precisato che la natura del diritto, e non lo strumento negoziale che lo regola, è determinante ai fini della prescrizione. Inoltre, è stata esclusa l'applicabilità dell'articolo 2953 del codice civile, relativo all'azione di giudicato, in quanto tale norma si riferisce esclusivamente a sentenze di condanna su diritti originariamente soggetti a prescrizione breve, situazione non riscontrabile nel caso di specie.
Infine, la parte debitrice ha contestato l'esistenza dell'inadempimento agli obblighi assunti con la conciliazione, sostenendo di non aver mai violato gli impegni e che l'eventuale violazione fosse meramente contingente. Il Tribunale ha respinto anche tale motivo di opposizione, rilevando che la parte creditrice aveva prodotto documentazione fotografica attestante la violazione degli obblighi, in particolare il mantenimento di piante a ridosso del muro di confine e di altezza superiore al consentito. Tale violazione, accertata in un periodo prossimo alla notifica del precetto, ha legittimato l'azione esecutiva, a prescindere dall'eventuale successivo ripristino della situazione di conformità.
Il Tribunale ha tuttavia accolto parzialmente l'opposizione limitatamente alla quantificazione delle spese precettate, riconoscendo l'illegittimità dell'applicazione di una maggiorazione prevista dal decreto ministeriale n. 55/2014 e riducendo l'importo dovuto a tale titolo.
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