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TRIBUNALE DI GROSSETO

Sentenza n. 79/2023 del 26-01-2023

principi giuridici

In tema di responsabilità medica, l'omessa diagnosi colposa delle malformazioni del feto determina la lesione del diritto all'autodeterminazione procreativa della gestante, consistente nella opportunità di valutare se interrompere o meno la gravidanza e nella possibilità di prepararsi, psicologicamente e materialmente, alla nascita di un bambino affetto da gravi patologie.

In tema di responsabilità medica, il risarcimento del danno non patrimoniale da omessa informazione, autonomamente risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c., presuppone l'allegazione da parte del danneggiato del nesso causale diretto tra l'inadempimento dell'obbligo di informazione e la compromissione dell'interesse giuridico leso.

In tema di responsabilità medica, qualora un medesimo danno sia provocato da più soggetti per inadempimenti di contratti diversi intercorsi con il danneggiato, sussistono le condizioni per la corresponsabilità solidale dei predetti soggetti, qualora le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento dannoso.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Omessa Diagnosi Prenatale e Responsabilità Medica: Profili di Diritto all'Autodeterminazione e Risarcimento del Danno


La pronuncia in esame affronta una delicata questione relativa alla responsabilità medica per omessa diagnosi prenatale di malformazioni fetali e le conseguenti implicazioni sul diritto all'autodeterminazione della gestante. La vicenda trae origine dalla mancata, o tardiva, individuazione di specifiche sindromi cromosomiche durante la gravidanza di una donna, circostanza che, secondo gli attori, avrebbe impedito loro di esercitare consapevolmente il diritto di interrompere la gravidanza, causando un grave danno non patrimoniale.
Il Tribunale, nel dirimere la controversia, ha preliminarmente inquadrato la responsabilità dei medici e della struttura sanitaria in termini contrattuali, richiamando i consolidati principi giurisprudenziali in materia di onere probatorio. In particolare, è stato ribadito che, pur gravando sul paziente l'onere di provare il nesso causale tra la condotta del medico e il danno subito, la struttura sanitaria è comunque tenuta a garantire la professionalità e la diligenza dei propri operatori, rispondendo in solido per eventuali negligenze.
Nel caso specifico, l'analisi delle consulenze tecniche d'ufficio ha evidenziato una condotta negligente da parte di uno dei medici coinvolti, il quale non avrebbe adeguatamente valutato un segnale di allarme emerso durante un esame ecografico, omettendo di approfondire le indagini e di informare correttamente la paziente sui rischi potenziali. Tale omissione ha precluso alla donna la possibilità di effettuare una diagnosi prenatale tempestiva e, di conseguenza, di esercitare consapevolmente il proprio diritto di scelta in merito alla prosecuzione della gravidanza.
Il Tribunale ha quindi riconosciuto la lesione del diritto all'autodeterminazione della gestante, sottolineando come la diagnosi prenatale rivesta un'importanza fondamentale non solo per finalità terapeutiche, ma anche per consentire alla donna di compiere scelte consapevoli in ambito procreativo e di prepararsi psicologicamente e materialmente alla nascita di un bambino affetto da gravi patologie.
Quanto alla quantificazione del danno, il Tribunale ha tenuto conto delle consulenze mediche che hanno accertato la sussistenza di un disturbo psichico in entrambi i genitori, riconducibile in parte alla mancata diagnosi prenatale e alla successiva morte della neonata. Tuttavia, è stato altresì considerato che una quota parte del danno avrebbe potuto derivare anche dalla gravità della patologia del feto e dalle implicazioni psicologiche connesse all'eventuale interruzione volontaria della gravidanza.
Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha proceduto ad una liquidazione equitativa del danno, tenendo conto del grado di invalidità psichica accertato dai periti, delle tabelle di riferimento per il risarcimento del danno biologico e della necessità di operare una riduzione in considerazione delle possibili conseguenze psicologiche connesse ad una diversa gestione della gravidanza. È stato inoltre riconosciuto un ulteriore risarcimento per il danno da omessa informazione, inteso come lesione del diritto all'autodeterminazione della gestante.
La sentenza in commento si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale sempre più attento alla tutela dei diritti della gestante e alla responsabilità dei medici e delle strutture sanitarie in caso di omessa o errata diagnosi prenatale. La pronuncia ribadisce l'importanza di una corretta informazione e di un'adeguata assistenza medica durante la gravidanza, al fine di consentire alla donna di esercitare consapevolmente il proprio diritto di scelta e di affrontare le delicate decisioni che possono presentarsi in questo particolare momento della vita.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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