TRIBUNALE DI GROSSETO
Sentenza n. 822/2023 del 23-09-2023
principi giuridici
Il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall'art. 125 cod. proc. civ., non costituisce atto introduttivo di un giudizio contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore ad negotia, con la conseguenza che, in caso di sottoscrizione del precetto da parte di altro soggetto in rappresentanza del titolare del diritto risultante sul titolo esecutivo, tale rappresentanza è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato, restando conseguentemente irrilevante il difetto di procura sull'originale o sulla copia notificata dell'atto.
Nei procedimenti di opposizione all'esecuzione forzata, la mediazione non costituisce condizione di procedibilità.
In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ### recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.
L'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Validità del Precetto: Ratifica della Procura e Cessione del Credito in Blocco
La pronuncia del Tribunale di Grosseto affronta un'opposizione a precetto, sollevata da una società debitrice nei confronti di una società creditrice, cessionaria di un credito originariamente vantato da un istituto bancario. La società debitrice contestava la validità del precetto per diversi motivi, tra cui la mancanza di procura alle liti in capo al difensore che aveva sottoscritto l'atto, l'omessa attivazione della procedura di mediazione obbligatoria, la contestazione della titolarità del credito in capo alla società cessionaria e l'assenza di una precisa indicazione dei criteri di calcolo delle somme richieste.
Il Tribunale ha respinto integralmente le contestazioni della società debitrice. In primo luogo, il giudice ha chiarito che, ai fini della validità del precetto, è sufficiente una procura in senso sostanziale, e che l'eventuale difetto di procura può essere sanato con una successiva ratifica da parte del titolare del diritto azionato, come avvenuto nel caso di specie. La società creditrice aveva infatti ratificato l'operato del difensore mediante apposita dichiarazione negoziale contenuta nella procura alle liti depositata nel giudizio.
In secondo luogo, il Tribunale ha precisato che la mediazione obbligatoria non costituisce condizione di procedibilità per i giudizi di opposizione all'esecuzione, né per l'azione di esecuzione forzata stessa, in quanto quest'ultima non rientra nella nozione di "controversia" che richiede l'esperimento della mediazione.
Quanto alla contestazione della titolarità del credito, il Tribunale ha ritenuto sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale relativo alla cessione in blocco dei crediti, unitamente ad altri elementi che consentivano di individuare senza incertezze il rapporto oggetto della cessione. In particolare, il giudice ha rilevato che il credito in questione rientrava nella categoria dei crediti deteriorati derivanti da mutui o finanziamenti concessi a persone fisiche e giuridiche, oggetto della cessione.
Infine, il Tribunale ha respinto la contestazione relativa alla mancata indicazione dei criteri di calcolo delle somme richieste nel precetto, richiamando il principio secondo cui l'intimazione di adempiere non richiede, a pena di nullità, l'indicazione del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinare la somma domandata.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.