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TRIBUNALE DI GROSSETO

Sentenza n. 907/2023 del 19-10-2023

principi giuridici

Il consulente tecnico nominato dal pubblico ministero, in quanto ausiliario dello stesso, riveste la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 c.p. e concorre oggettivamente all'esercizio della funzione giudiziaria, con conseguente applicabilità delle fattispecie di reato collegate a tale qualifica.

La responsabilità civile del consulente tecnico per i danni cagionati alle parti con la sua condotta colposa nell'esecuzione dell'incarico, disciplinata dall'art. 64 c.p.c., ha natura aquiliana ai sensi dell'art. 2043 c.c. ed è soggetta al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 c.c.

In tema di responsabilità civile del consulente tecnico, ai sensi dell'art. 64 c.p.c., il grado di colpa rilevante è quello grave, con conseguente onere per il danneggiato di provare, oltre al danno e al nesso di causalità, la sussistenza della colpa grave del consulente, intesa come negligenza, imprudenza o imperizia macroscopicamente erronee e caratterizzate da palesi vizi logici.

Il termine di prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità aquiliana decorre dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Responsabilità del Consulente Tecnico del Pubblico Ministero: Profili di Colpa Grave e Prescrizione dell'Azione Risarcitoria


Una recente sentenza del Tribunale Ordinario di Grosseto ha affrontato la complessa questione della responsabilità civile del consulente tecnico del Pubblico Ministero (CTPM) e i limiti temporali entro i quali è possibile agire per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da presunte negligenze nell'espletamento dell'incarico.
La vicenda trae origine da un procedimento penale in cui una persona era stata accusata di reati finanziari a seguito di una perizia disposta dalla Procura della Repubblica. Successivamente assolta per intervenuta prescrizione, la persona offesa ha citato in giudizio il consulente tecnico del PM, ritenendolo responsabile di aver causato, con la sua condotta negligente, l'ingiusta imputazione e i conseguenti danni patrimoniali (perdita di fatturato) e non patrimoniali (lesione all'immagine e alla reputazione).
Il Tribunale, in primo luogo, ha esaminato l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto. Richiamando la giurisprudenza consolidata, ha inquadrato la responsabilità del CTPM come responsabilità aquiliana, disciplinata dall'art. 2043 del codice civile, con conseguente applicazione del termine prescrizionale quinquennale. I giudici hanno evidenziato che il dies a quo per il calcolo della prescrizione non coincide con il momento in cui viene compiuta l'attività del consulente, bensì con il momento in cui il danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile. Nel caso specifico, il Tribunale ha ritenuto che la lesione all'immagine e la perdita di clientela si fossero verificate già prima del deposito della perizia, a seguito di denunce presentate da terzi e di accertamenti svolti dalle autorità competenti. Di conseguenza, l'azione risarcitoria, promossa oltre cinque anni dopo tale momento, è stata ritenuta prescritta.
Il Tribunale ha poi affrontato, ad abundantiam, il merito della questione, rilevando l'infondatezza della domanda risarcitoria. Ha ricordato che la responsabilità civile del consulente tecnico sussiste solo in caso di dolo o colpa grave nell'espletamento dell'incarico, consistente in errori macroscopici o vizi logici palesi. Nel caso di specie, il Tribunale ha escluso la sussistenza di tali profili di colpa grave, evidenziando che il consulente aveva svolto i propri accertamenti in conformità al quesito posto dal Pubblico Ministero, basandosi su documentazione acquisita e giungendo a conclusioni non viziate da errori macroscopici. Inoltre, il Tribunale ha sottolineato che il danno lamentato dall'attrice (lesione della reputazione e perdita di clientela) era preesistente all'attività del consulente, essendo derivato da denunce e accertamenti precedenti. Infine, è stato precisato che l'assoluzione nel processo penale per intervenuta prescrizione non implica necessariamente l'insussistenza del fatto illecito, ma solo l'impossibilità di perseguirlo penalmente.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha rigettato integralmente la domanda risarcitoria, condannando l'attrice al pagamento delle spese processuali. È stata respinta anche la domanda di condanna per lite temeraria, non essendo stata fornita la prova del danno subito a causa della condotta processuale della controparte.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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