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TRIBUNALE DI GROSSETO

Sentenza n. 921/2023 del 26-10-2023

principi giuridici

La fattura commerciale, in quanto atto giuridico a contenuto partecipativo formato unilateralmente, non costituisce, in caso di contestazione del rapporto sottostante, valida prova delle prestazioni eseguite, potendo rappresentare, al più, un mero indizio.

In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, quale attore in senso sostanziale, ha l'onere di provare il fatto costitutivo del credito, mentre l'opponente, quale convenuto in senso sostanziale, ha l'onere di contestare il diritto azionato o di provare l'esistenza di fatti estintivi o modificativi dello stesso.

La mancata contestazione specifica di documenti di trasporto recanti la dicitura "pagato" e la sottoscrizione del vettore e del destinatario, in assenza di disconoscimento o querela di falso, implica la valenza di quietanza liberatoria dei medesimi.

La rinuncia alla verificazione della sottoscrizione di documenti disconosciuti, manifestata attraverso un comportamento processuale univoco, preclude la possibilità di contestare l'avvenuto pagamento.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Opposizione a decreto ingiuntivo: onere della prova e valore probatorio delle fatture e dei documenti di trasporto


La pronuncia in commento trae origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo emesso per il mancato pagamento di fatture relative alla fornitura di prodotti ortofrutticoli. La società opponente contestava l'idoneità delle fatture a provare il credito e deduceva di aver effettuato pagamenti parziali, comprovati da documenti di trasporto (DDT) recanti la dicitura "pagato" e una firma. Il fornitore, costituitosi in giudizio, riconosceva alcuni pagamenti, ma disconosceva la validità di altri DDT, contestando sia la dicitura "pagato" che le firme apposte.
Il Tribunale, investito della questione, ha preliminarmente ribadito i principi generali in materia di onere della prova. In particolare, ha ricordato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto (attore in senso sostanziale) ha l'onere di provare il fatto costitutivo del credito, mentre il debitore opponente (convenuto in senso sostanziale) deve contestare il diritto azionato, eccependo l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi del diritto stesso.
Nel caso specifico, il Tribunale ha riconosciuto l'esistenza di un rapporto di somministrazione tra le parti, concentrandosi quindi sulla prova delle singole prestazioni indicate nelle fatture. Ha precisato che la fattura commerciale, in quanto atto unilaterale, non costituisce di per sé prova del credito, ma può rappresentare un mero indizio. Tuttavia, nel caso di specie, la società opponente aveva ammesso di aver ricevuto la merce indicata nelle fatture, pur contestando il mancato rilascio dei DDT.
Il Tribunale ha quindi distinto due situazioni. Da un lato, ha ritenuto provata la consegna della merce indicata nelle fatture per le quali erano stati prodotti i DDT sottoscritti dal vettore e dal destinatario, in quanto la sottoscrizione dei documenti comprovava la ricezione della merce. Dall'altro lato, ha considerato provato il pagamento per quei DDT recanti la dicitura "pagato", in quanto il fornitore non aveva fornito adeguate contestazioni.
Infine, per quanto riguarda i DDT espressamente disconosciuti dal fornitore, il Tribunale ha ritenuto che la rinuncia della società opponente alla consulenza tecnica grafologica per accertare l'autenticità delle firme equivalesse a una rinuncia alla prova del pagamento.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha parzialmente accolto l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando la società opponente a pagare al fornitore un importo inferiore a quello originariamente richiesto, corrispondente alla somma delle fatture per le quali non era stata fornita prova del pagamento. Il Tribunale ha infine compensato parzialmente le spese di lite, in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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