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TRIBUNALE DI GROSSETO

Sentenza n. 949/2023 del 08-11-2023

principi giuridici

Nelle azioni di risoluzione contrattuale, la domanda di condanna del venditore alla restituzione del prezzo e al risarcimento del danno costituisce petitum mediato, con conseguente attribuzione alla causa di valore indeterminato ai fini della procedibilità ex art. 3 del D.L. 132/2014.

In tema di compravendita, il termine di otto giorni per la denuncia dei vizi non apparenti decorre dal momento in cui il compratore acquisisce certezza oggettiva dell'esistenza dei vizi, desumibile, in assenza di anteriori elementi esaustivi, dall'acquisizione della relazione di un tecnico che consenta di comprendere appieno i fenomeni e di individuare e imputare le loro cause.

Il contegno negligente o incauto dell'acquirente può escludere l'operatività della garanzia per vizi della cosa venduta, comportando il rigetto della domanda risolutoria e, conseguentemente, delle domande restitutorie e risarcitorie.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Compravendita di Natante: Concorso di Colpa Esclude la Garanzia per Vizi


La sentenza in commento trae origine da una controversia relativa alla compravendita di un natante. L'acquirente aveva citato in giudizio il venditore, chiedendo la risoluzione del contratto, la restituzione del prezzo pagato e il risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente in mare. L'attore sosteneva che l'imbarcazione presentava vizi occulti, specificamente una manomissione dei gavoni che aveva causato l'imbarco di acqua e il conseguente affondamento parziale del natante. Il venditore si era difeso eccependo, tra le altre cose, la decadenza dalla garanzia per vizi e l'assenza di responsabilità.
Il Tribunale ha respinto le eccezioni preliminari sollevate dal convenuto, ritenendo ammissibile l'azione promossa nel foro competente e non sussistendo l'obbligo di esperire la negoziazione assistita. Tuttavia, nel merito, il giudice ha rigettato integralmente le domande dell'attore.
L'analisi del Tribunale si è basata principalmente sulla Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) disposta nel corso del giudizio. Il CTU aveva individuato una serie di concause che avevano portato all'incidente, tra cui una precaria installazione dello scarico del WC, l'installazione di un motore ausiliario che aveva abbassato la linea di galleggiamento e il mancato funzionamento della pompa di sentina.
Il Tribunale ha ritenuto che la responsabilità dell'evento fosse da attribuire principalmente all'acquirente. Pur riconoscendo la preesistenza di difetti nello scarico del WC, il giudice ha sottolineato che tali difetti non potevano essere considerati vizi occulti e che, comunque, non erano stati ritenuti determinanti per l'inabissamento dal perito di parte dell'attore. Inoltre, il Tribunale ha evidenziato la condotta negligente dell'acquirente, il quale, pur consapevole del malfunzionamento della pompa di sentina e dopo aver installato un motore che aveva abbassato la linea di galleggiamento, aveva comunque intrapreso la navigazione, contribuendo così all'evento dannoso.
In definitiva, il Tribunale ha concluso che il comportamento, in parte negligente e in parte incauto, dell'acquirente escludeva l'operatività della garanzia per vizi della cosa venduta, rigettando di conseguenza la domanda di risoluzione del contratto e le connesse richieste di restituzione del prezzo e risarcimento dei danni. Le spese di lite sono state poste a carico dell'attore soccombente.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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