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TRIBUNALE DI GROSSETO

Sentenza n. 387/2024 del 13-04-2024

principi giuridici

Il consulente tecnico del pubblico ministero risponde, ai sensi dell'art. 64 c.p.c. e dell'art. 2043 c.c., dei danni cagionati con dolo o colpa grave nell'espletamento dell'incarico, configurandosi tale responsabilità come aquiliana e soggiacendo, pertanto, al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 c.c.

Ai fini della decorrenza del termine prescrizionale quinquennale di cui all'art. 2947 c.c. in materia di responsabilità aquiliana, rileva il momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile.

L'atto interruttivo della prescrizione deve contenere congiuntamente sia l'indicazione del soggetto obbligato, sia l'esplicazione della pretesa e l'intimazione o richiesta scritta di adempimento, dalla quale si possa desumere l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, realizzando una sostanziale messa in mora.

La responsabilità civile del consulente tecnico del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 64 c.p.c., si configura non in caso di semplici errori od omissioni, ma laddove il consulente abbia compiuto errori macroscopici giungendo a conclusioni caratterizzate da palesi vizi logici, integrando così il profilo della colpa grave.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Responsabilità del Consulente Tecnico del Pubblico Ministero: Profili di Prescrizione e Colpa Grave


La pronuncia in commento affronta la complessa questione della responsabilità civile del consulente tecnico del Pubblico Ministero (PM) e i limiti entro i quali può essere chiamato a rispondere per i danni derivanti dall'espletamento del proprio incarico.
La vicenda trae origine da un'azione promossa da una persona fisica che riteneva di aver subito danni patrimoniali e non patrimoniali a seguito di un procedimento penale avviato nei suoi confronti. L'attrice imputava tali danni a presunte negligenze, imprudenze e imperizie commesse dal consulente tecnico del PM durante le indagini preliminari. In particolare, l'attrice sosteneva che l'attività del consulente avesse determinato un'ingiusta imputazione per reati di appropriazione indebita, truffa e associazione a delinquere, con conseguente lesione della sua immagine e reputazione, oltre a una contrazione del fatturato della sua attività professionale.
Il convenuto, costituitosi in giudizio, eccepiva preliminarmente la prescrizione del diritto al risarcimento e, nel merito, contestava la fondatezza della domanda, sostenendo di aver diligentemente espletato l'incarico ricevuto.
Il Tribunale ha innanzitutto affrontato la questione della prescrizione. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha inquadrato la responsabilità del consulente tecnico del PM nell'ambito della responsabilità aquiliana, disciplinata dall'art. 2043 del codice civile, con conseguente applicazione del termine prescrizionale quinquennale. Il giudice ha individuato il dies a quo del termine prescrizionale nel momento in cui la produzione del danno si è manifestata all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile. Nel caso specifico, tale momento è stato individuato nell'anno in cui il consulente ha depositato una perizia integrativa, ritenuta dall'attrice causalmente connessa ai danni lamentati.
Tuttavia, il Tribunale ha rilevato che la procedura di mediazione avviata dall'attrice in precedenza presentava un oggetto sostanzialmente difforme rispetto alla successiva azione giudiziaria, riguardando una presunta diffamazione anziché la negligenza nell'espletamento dell'incarico di consulente. Pertanto, ha ritenuto che la mediazione non avesse interrotto il termine prescrizionale, con conseguente prescrizione del diritto al risarcimento.
In ogni caso, il giudice ha esaminato anche il merito della domanda, ritenendola infondata. Ha evidenziato che l'attrice non aveva fornito la prova del nesso di causalità tra l'operato del consulente e i danni lamentati, considerando che il procedimento penale era stato avviato a seguito di plurime denunce di terzi e che accertamenti della pubblica autorità avevano già riscontrato criticità prima dell'intervento del consulente. Inoltre, il Tribunale ha sottolineato che la responsabilità civile del consulente presuppone una colpa grave, consistente in errori macroscopici o vizi logici palesi, e che tale requisito non era stato dimostrato nel caso di specie. Infine, il giudice ha rilevato che l'assoluzione dell'attrice nel procedimento penale era intervenuta per prescrizione del reato, senza accertamento dell'insussistenza della condotta.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha rigettato integralmente la domanda risarcitoria, condannando l'attrice al pagamento delle spese processuali. Ha altresì rigettato la domanda di condanna per lite temeraria, non avendo il convenuto provato il danno subito a causa della condotta processuale dell'attrice. Infine, ha respinto la richiesta di cancellazione di espressioni ritenute offensive contenute negli atti difensivi, considerandole espressione della normale dialettica processuale, sebbene accesa.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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