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TRIBUNALE DI GROSSETO

Sentenza n. 359/2026 del 15-05-2026

principi giuridici

In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, l'obbligazione assunta è di mezzi e non di risultato, pertanto, per l'affermazione della responsabilità non è sufficiente il non corretto adempimento dell'attività professionale, ma occorre verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del difensore, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, e il risultato derivatone.

Il cliente che agisce per il risarcimento del danno da inadempimento del mandato professionale dell'avvocato ha l'onere di provare il conferimento del mandato difensivo, la difettosa o inadeguata prestazione professionale, l'esistenza del danno e il nesso di causalità tra la prestazione professionale inadeguata e il danno, secondo la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non".

La perdita di chance, quale evento di danno autonomo e diverso rispetto alla perdita del diritto, è configurabile in presenza di una condotta (attiva o omissiva) che determina la perdita della possibilità di un risultato migliore, la quale deve presentare un grado di probabilità superiore alla mera possibilità o potenzialità, da accertarsi mediante il criterio del "più probabile che non".

In caso di rigetto della domanda attorea e di chiamata in causa del terzo da parte del convenuto, qualora la chiamata si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore, le spese processuali vanno poste a carico di quest'ultimo, in virtù del principio di causalità, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto alcuna domanda nei confronti del terzo chiamato.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

La responsabilità dell'avvocato: quando l'omissione non basta per il risarcimento


Un recente pronunciamento del Tribunale di Grosseto offre spunti interessanti sulla responsabilità professionale dell'avvocato, ribadendo principi consolidati in materia di onere della prova e nesso di causalità. La vicenda trae origine dalla richiesta di un ex assistito, il quale lamentava una serie di inadempimenti da parte del proprio difensore in un procedimento penale, chiedendo il risarcimento dei danni subiti.
Il fatto si articola attorno a diverse contestazioni mosse dal cliente al suo avvocato. L'attore sosteneva che il difensore avesse depositato la nomina con ritardo, quando il processo era già in fase dibattimentale, determinando assenze ingiustificate a udienze cruciali. Inoltre, lamentava l'omessa produzione di una fattura che avrebbe potuto dimostrare una data di consegna di un titolo anteriore alle sanzioni prefettizie, nonché la mancata richiesta di esame dell'imputato, nonostante fosse stato ammesso. Ulteriori doglianze riguardavano la mancata richiesta di acquisizione di nuove prove a seguito del mutamento del giudice, la produzione di una sentenza senza data di irrevocabilità per la richiesta di continuazione, e l'assenza di contatti per concordare la linea difensiva e informare sull'esito del giudizio di primo grado, con la conseguente impossibilità di proporre appello e la definitiva condanna. L'attore chiedeva, quindi, l'accertamento della responsabilità professionale del difensore, la risoluzione del contratto di mandato e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, anche per perdita di chance.
Il difensore convenuto si costituiva in giudizio, chiedendo in via preliminare l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa e, nel merito, il rigetto delle domande attoree. Egli deduceva di non aver avuto contezza dell'esistenza del procedimento penale se non in fase avanzata, avendo ricevuto inizialmente solo l'avviso di conclusione delle indagini preliminari e avendo depositato la nomina presso la Procura e non presso l'ufficio del dibattimento. Affermava di aver partecipato alle udienze successive alla comunicazione e di aver concordato con il cliente la linea difensiva del patteggiamento, anche alla luce dei precedenti penali dell'assistito. Negava di essere a conoscenza della fattura o della circostanza che l'assegno fosse stato consegnato in bianco. Sottolineava, inoltre, che la richiesta di applicazione della continuazione avrebbe potuto essere presentata anche in fase di esecuzione e di aver prontamente inoltrato al nuovo difensore l'ordine di esecuzione.
Il Tribunale di Grosseto, dopo aver esaminato le allegazioni e le prove prodotte dalle parti, ha rigettato la domanda attorea, ritenendola infondata. La decisione si fonda sul principio consolidato secondo cui l'obbligazione del professionista, e in particolare dell'avvocato, è un'obbligazione di mezzi e non di risultato. Ciò significa che il difensore è tenuto a svolgere la propria attività con diligenza e perizia, ma non a garantire l'esito positivo della lite.
Per affermare la responsabilità dell'avvocato, non è sufficiente il mero inadempimento o l'errore, ma è necessario che il cliente dimostri che l'evento produttivo del pregiudizio lamentato sia riconducibile alla condotta del difensore, che vi sia stato un danno effettivo e, soprattutto, che, se il difensore avesse tenuto il comportamento dovuto, l'assistito avrebbe, secondo criteri probabilistici ("più probabile che non"), conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni.
Nel caso specifico, il Tribunale ha riconosciuto l'esistenza del rapporto professionale tra le parti. Tuttavia, ha ritenuto che l'attore non avesse adeguatamente assolto all'onere probatorio in ordine alle condotte negligenti o imperite del difensore e, soprattutto, non avesse fornito una puntuale allegazione e prova dei danni concretamente sofferti e del nesso di causalità.
In relazione alla tardiva nomina, il Giudice ha osservato che, sebbene il difensore avrebbe dovuto accertarsi dello stato del procedimento, la nomina era avvenuta quando la possibilità di accedere a riti alternativi o di richiedere ulteriori prove era già spirata, essendo già stato dichiarato aperto il dibattimento.
Per quanto riguarda la mancata produzione della fattura e l'omesso esame dell'imputato, il Tribunale ha evidenziato che l'attore non aveva provato di aver informato il difensore della sussistenza di tale fattura o della circostanza che l'assegno fosse stato consegnato senza data. Inoltre, la fattura prodotta non conteneva alcun riferimento alla consegna dell'assegno, rendendo improbabile che l'esame dell'imputato, in assenza di tale prova, avrebbe condotto a un esito diverso.
Riguardo alla richiesta di applicazione della continuazione, il Giudice ha precisato che tale richiesta avrebbe potuto essere formulata anche in fase di esecuzione, e ha rilevato che il difensore aveva comunque inoltrato l'ordine di esecuzione al nuovo difensore nominato.
Infine, in merito alla mancata proposizione dell'appello e alla conseguente perdita di chance, il Tribunale ha ribadito che la perdita di chance è risarcibile solo se si configura come un evento di danno autonomo, legato alla condotta omissiva da un nesso di derivazione causale apprezzabile secondo il criterio del "più probabile che non". Nel caso in esame, l'eventualità che l'appello potesse condurre a una pronuncia più favorevole è stata qualificata come una "mera possibilità", insufficiente a fondare il risarcimento del danno da perdita di chance, anche considerando il divieto generale di introduzione di nuove prove in appello e le prove già acquisite nel giudizio di primo grado. Inoltre, l'attore non aveva provato un effettivo interesse a esperire il mezzo di impugnazione.
Il Tribunale ha concluso che l'attore non aveva fornito alcun elemento probatorio concreto per dimostrare i danni patrimoniali subiti, limitandosi ad allegare una notula di altro difensore per un procedimento diverso, senza neanche provare l'effettivo pagamento.
Per queste ragioni, la domanda attorea è stata rigettata, e le spese di lite sono state poste a carico dell'attore soccombente, anche in favore della compagnia assicurativa chiamata in causa, in virtù del principio di causalità.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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