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TRIBUNALE DI IMPERIA

Sentenza n. 224/2023 del 25-03-2023

principi giuridici

Nel contratto autonomo di garanzia, l'obbligazione del garante, qualitativamente diversa e non necessariamente sovrapponibile a quella del debitore principale, è rivolta ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.

In tema di contratto autonomo di garanzia, l'autonomia dell'obbligazione del garante rispetto a quella dell'ordinante comporta l'impossibilità per il garante di sollevare eccezioni attinenti al rapporto fondamentale, salvo l'"exceptio doli" nei casi di escussione della garanzia con dolo, mala fede o abuso manifesto, o nei casi di illiceità della causa del rapporto garantito o di contrarietà a norme di ordine pubblico.

Nel contratto autonomo di garanzia, la prestazione risarcitoria-indennitaria a carico del garante costituisce un debito di valore, sicché l'importo va attualizzato al momento della liquidazione in base ai prezzi vigenti al momento della pronuncia.

Nel contratto autonomo di garanzia, è escluso dalla garanzia il pagamento di sanzioni irrogate al debitore principale, essendo il garante estraneo al rapporto sanzionatorio.

Le spese di consulenza tecnica preventiva sono regolate secondo il principio della soccombenza all'esito del giudizio di merito, salvo il principio di anticipazione delle spese processuali a carico della parte richiedente nella fase anteriore a quella di merito.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Polizza Cauzionale e Obblighi di Urbanizzazione: Natura Autonoma della Garanzia e Limiti all'Opponibilità di Eccezioni


La pronuncia in commento trae origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo emesso a favore di un Comune, beneficiario di una polizza cauzionale stipulata a garanzia degli oneri di urbanizzazione dovuti da un soggetto attuatore di una convenzione urbanistica. La società garante si opponeva al decreto, eccependo l'estinzione della garanzia per mancata tempestiva azione del Comune verso il debitore principale, la liberazione del fideiussore per concessione di credito al soggetto attuatore in stato di insolvenza, la violazione della buona fede e il concorso colposo del creditore. Contestava, inoltre, l'ammontare dell'indennizzo richiesto.
Il Tribunale ha rigettato gran parte dell'opposizione, focalizzandosi sulla natura della polizza cauzionale. Pur riconoscendo la presenza di alcune espressioni che richiamavano la fideiussione, il giudice ha ritenuto che la garanzia avesse natura autonoma, in quanto prestata a fronte di un'obbligazione di fare infungibile, quale la realizzazione di opere di urbanizzazione. In questo contesto, lo scopo pratico perseguito era quello di garantire l'indennizzo in caso di inadempimento, e non l'adempimento della stessa obbligazione principale.
La decisione ha sottolineato come il contratto autonomo di garanzia abbia la funzione di trasferire il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, distinguendosi dalla fideiussione, che invece garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale. Di conseguenza, le eccezioni basate sugli articoli 1956 e 1957 del codice civile, tipiche della fideiussione, non sono state ritenute applicabili.
Il Tribunale ha inoltre affrontato la questione dell'abuso del diritto e della violazione della buona fede da parte del Comune, rigettando tali eccezioni in quanto, nel contratto autonomo di garanzia, l'autonomia dell'obbligazione del garante impedisce di sollevare eccezioni relative al rapporto fondamentale, salvo il caso di dolo, mala fede o abuso manifesto nell'escussione della garanzia.
Quanto alla misura dell'indennizzo, il giudice ha riconosciuto la debenza della somma capitale, dell'IVA e delle spese tecniche, ma ha escluso le sanzioni e le spese di consulenza tecnica preventiva, in quanto estranee al rapporto di garanzia. In definitiva, il Tribunale ha parzialmente accolto l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando la società garante al pagamento di una somma inferiore a quella inizialmente richiesta, oltre interessi legali.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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