TRIBUNALE DI ISERNIA
Sentenza n. 269/2019 del 23-07-2019
principi giuridici
In tema di azione revocatoria ordinaria, ai fini della sussistenza del requisito soggettivo della scientia damni in capo al debitore e al terzo contraente, qualora l'atto dispositivo sia successivo al sorgere del credito, è sufficiente la consapevolezza del pregiudizio che la diminuzione della garanzia patrimoniale generica può arrecare alle ragioni del creditore, a prescindere da ogni elemento fraudolento, la cui prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni.
Gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti ad azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore, poiché l'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito.
In tema di azione revocatoria ordinaria, nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante conferimento di beni, devono ritenersi in re ipsa l'esistenza e la consapevolezza (sua e del terzo acquirente) del pregiudizio patrimoniale che tali atti arrecano alle ragioni del creditore.
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testo integrale
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sintesi e commento
Azione Revocatoria Ordinaria: Onere Probatorio e Consapevolezza del Pregiudizio
La pronuncia del Tribunale di Isernia affronta un caso di azione revocatoria ordinaria, strumento giuridico volto a tutelare le ragioni del creditore di fronte ad atti dispositivi del debitore che possano pregiudicare la garanzia patrimoniale. La vicenda trae origine da un contratto di finanziamento stipulato tra una società e una debitrice, garantito da fideiussioni. A seguito di inadempimento, la società creditrice ha agito in revocatoria contro i fideiussori e la società beneficiaria di un conferimento di beni immobili da parte di uno dei fideiussori, contestando tale atto in quanto lesivo delle proprie ragioni creditorie.
Il Tribunale ha rigettato la domanda nei confronti di una delle convenute, in quanto non è stata fornita la prova dell'esistenza di un valido rapporto di credito tra la stessa e la società attrice. In particolare, la società attrice non ha prodotto in giudizio l'originale della fideiussione asseritamente rilasciata dalla convenuta, rendendo impossibile la verifica della sua autenticità.
Diversamente, la domanda è stata accolta nei confronti dell'altro convenuto, sia in proprio che in qualità di legale rappresentante della società beneficiaria del conferimento. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria. In primo luogo, è stata accertata l'esistenza di un valido rapporto di credito tra la società attrice e il convenuto, fondato sulla fideiussione rilasciata dal padre di quest'ultimo, di cui il convenuto è erede. Il Tribunale ha respinto l'eccezione di illiceità della garanzia fideiussoria, rilevando che si trattava di una garanzia specifica e non di una fideiussione omnibus, escludendo quindi la sussistenza di obblighi informativi in capo alla società creditrice.
Quanto al requisito oggettivo dell'eventus damni, il Tribunale ha ritenuto che il conferimento di beni immobili in una società rappresenti un atto idoneo a incidere negativamente sulla soddisfazione del credito, rendendo più incerta o difficile la riscossione. Incombeva sul convenuto l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, dimostrando l'esistenza di un patrimonio residuo sufficiente a soddisfare le ragioni creditorie, onere che non è stato assolto.
Infine, il Tribunale ha ritenuto sussistente anche l'elemento soggettivo della scientia damni. Poiché il credito era sorto anteriormente all'atto dispositivo, era sufficiente la consapevolezza del debitore e del terzo contraente del pregiudizio che la diminuzione della garanzia patrimoniale generica poteva arrecare alle ragioni del creditore. Tale consapevolezza è stata desunta dalla circostanza che il convenuto era sia debitore in qualità di erede del fideiussore, sia legale rappresentante della società beneficiaria del conferimento, configurando una coincidenza tra debitore e terzo contraente che rende evidente la conoscenza del pregiudizio arrecato al creditore.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.