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TRIBUNALE DI ISERNIA

Sentenza n. 208/2025 del 29-07-2025

principi giuridici

La procedura monitoria di cui all'art. 633 c.p.c. non è esperibile per ottenere la consegna di copia di documentazione condominiale, in quanto tale prestazione richiede un "facere" da parte dell'amministratore, consistente nella formazione e firma della copia, che precede il "dare", ovvero la consegna.

Il diritto del condomino di ottenere copia della documentazione condominiale, ai sensi degli artt. 1129, comma 2, 1130-bis, comma 1, e 1129, comma 7, c.c., si esercita presso la sede dell'amministrazione, previa visione dei documenti in originale e previo rimborso delle spese.

È onere del condomino che agisce per ottenere la consegna di documentazione condominiale provare di aver preventivamente esercitato il diritto di accesso presso la sede dell'amministrazione e di aver offerto il rimborso delle spese, nonché di aver specificamente individuato i documenti di cui chiede copia.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Limiti all'Utilizzo del Procedimento Monitorio per l'Acquisizione di Documentazione Condominiale


Una recente pronuncia del Tribunale di Isernia ha affrontato la questione dell'ammissibilità del ricorso al decreto ingiuntivo per ottenere la consegna di documentazione condominiale da parte dell'ex amministratore. La vicenda trae origine da un ricorso presentato da un condominio, rappresentato dal suo amministratore pro tempore, volto ad ottenere, tramite decreto ingiuntivo, la consegna di una serie di documenti contabili e amministrativi relativi a precedenti gestioni. Il Tribunale aveva inizialmente accolto parzialmente il ricorso, ingiungendo la consegna della documentazione specificamente indicata, ad eccezione del regolamento condominiale e di altra documentazione non esattamente individuata.
La società ingiunta ha proposto opposizione al decreto, eccependo l'inammissibilità della procedura monitoria per la consegna di documentazione condominiale e l'inesistenza di un obbligo di consegna in capo alla società stessa. Il Tribunale, in sede di opposizione, ha accolto l'eccezione, revocando il decreto ingiuntivo.
Il giudice ha motivato la decisione richiamando l'articolo 1129 del codice civile, che disciplina le modalità di accesso alla documentazione condominiale. Tale norma prevede che l'amministratore comunichi il luogo dove si trovano i registri condominiali e le modalità per prenderne visione e ottenerne copia, previo rimborso delle spese. Il Tribunale ha evidenziato come l'articolo 633 del codice di procedura civile, che disciplina l'emissione di decreti ingiuntivi per la consegna di cose mobili determinate, non sia applicabile alla fattispecie in esame. La consegna di "copia" di documentazione, infatti, implica una prestazione di "fare" (la formazione e la firma della copia) prima della prestazione di "dare" (la consegna materiale). La "cosa mobile determinata", ovvero la copia, non esiste al momento del deposito del ricorso e necessita di un'attività da parte dell'ingiunto, oltre al rimborso delle spese da parte del richiedente.
Il Tribunale ha poi esaminato la possibilità di convertire la domanda in un'azione ordinaria di condanna alla consegna dei documenti. Richiamando gli articoli 1129 e 1130-bis del codice civile, ha ribadito che il diritto di accesso alla documentazione si esercita presso la sede dell'amministrazione, previa visione dei documenti originali e pagamento delle spese di rimborso. Tale iter, previsto dal legislatore, mira a garantire sia il diritto del condomino alla consultazione della documentazione, sia ad evitare richieste indiscriminate che possano intralciare l'attività di gestione dell'amministratore.
Nel caso specifico, il Tribunale ha rilevato che non era stato provato che il nuovo amministratore si fosse recato presso lo studio del precedente per estrarre copia dei documenti, né che alcuni documenti fossero stati richiesti in maniera specifica, rendendo incerta la loro stessa esistenza. Per tali ragioni, in assenza del previo accesso alla documentazione e della prova dell'esistenza dei documenti richiesti, la domanda del condominio è stata rigettata. Il Tribunale ha infine condannato il condominio al pagamento delle spese di giudizio.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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