TRIBUNALE DI ISERNIA
Sentenza n. 295/2025 del 13-10-2025
principi giuridici
La perizia stragiudiziale, anche se giurata, non costituisce prova dei fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma ha valore di mero indizio, rimettendosi la sua valutazione all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, il quale non è obbligato a tenerne conto.
In applicazione del principio di causalità, qualora il giudice accerti che le opere realizzate dal convenuto non hanno determinato alcun peggioramento delle lesioni preesistenti nell'immobile dell'attore, la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
La mancata prova dell'esborso delle spese sostenute per l'assistenza tecnica del proprio perito di parte preclude il diritto al rimborso di tali spese.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Controversia tra Vicini di Casa: Accertamento di Responsabilità per Danni e Infiltrazioni
Una recente sentenza del Tribunale di Isernia ha affrontato una complessa disputa tra proprietari di immobili confinanti, incentrata su presunti danni strutturali e infiltrazioni d'acqua. La vicenda trae origine da un'azione legale promossa da due soggetti, proprietari di unità immobiliari all'interno di un edificio, nei confronti di una vicina, proprietaria di un appartamento situato al piano superiore. Gli attori lamentavano una serie di lesioni alle mura e ai solai delle loro abitazioni, nonché infiltrazioni di acqua piovana, attribuendo tali problematiche a interventi edilizi realizzati dalla convenuta sul proprio immobile.
In particolare, gli attori sostenevano che i lavori eseguiti dalla vicina, consistenti nella realizzazione di manufatti in legno su una terrazza, nella pavimentazione della stessa e nella costruzione di un cornicione in cemento armato, avessero comportato un aumento di carico sulla struttura dell'edificio, aggravando le preesistenti lesioni. Ulteriori contestazioni riguardavano l'installazione di un montacarichi, ritenuto causa di rumori, vibrazioni e danni al muro portante in comune, nonché la presenza di infiltrazioni d'acqua provenienti dalla grondaia e da scarichi impropri della convenuta.
La convenuta, costituitasi in giudizio, contestava integralmente le pretese degli attori, negando qualsiasi responsabilità nella causazione dei danni lamentati.
Il Tribunale, al termine dell'istruttoria, ha rigettato integralmente le domande degli attori, ritenendole infondate. Il giudice ha basato la propria decisione principalmente sulle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio (CTU), disposta nel corso del giudizio. Il CTU, dopo aver esaminato la documentazione prodotta dalle parti ed effettuato sopralluoghi sugli immobili, ha accertato che il quadro fessurativo presente negli appartamenti degli attori non rappresentava un pericolo per la stabilità statica dell'edificio e che le cause di tali lesioni potevano essere ricondotte alle caratteristiche intrinseche dei solai in ferro e laterizio, nonché alla vetustà dell'immobile.
Inoltre, il CTU ha escluso che i lavori eseguiti dalla convenuta avessero determinato un peggioramento delle lesioni preesistenti, rilevando che il quadro fessurativo non aveva subito incrementi significativi nel periodo considerato. Per quanto riguarda le infiltrazioni d'acqua, il CTU ha accertato l'assenza di nessi causali con la tettoia realizzata dalla convenuta, individuando invece le cause in problematiche relative alla grondaia di raccolta dell'acqua piovana dell'immobile degli attori.
Infine, il Tribunale ha rilevato che le generiche allegazioni degli attori relative a presunte violazioni della normativa urbanistica da parte della convenuta non avevano trovato riscontro nell'esperita CTU.
Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha concluso che gli attori non avevano fornito la prova del nesso causale tra i danni lamentati e le attività edilizie poste in essere dalla convenuta, rigettando integralmente le loro domande e condannandoli al pagamento delle spese processuali.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.