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TRIBUNALE DI IVREA

Sentenza n. 373/2019 del 10-04-2019

principi giuridici

In tema di servitù di passaggio coattivo, la nozione di via pubblica rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 1051 c.c. comprende non solo le strade pubbliche, statali, provinciali o comunali, ma anche le vie vicinali, in quanto soggette alla servitù di pubblico transito e quindi percorribili liberamente anche dal proprietario del fondo che ne sia lambito o attraversato.

In tema di servitù di passaggio coattivo, l'esenzione di cui all'art. 1051, comma 4, c.c. per case, cortili, giardini e aie ad essi attinenti non opera in presenza di situazioni di interclusione assoluta non altrimenti eliminabile, costituendo un criterio di scelta, ove possibile, tra percorsi alternativi, con priorità per quelli non interessanti le aree menzionate.

In tema di servitù di passaggio coattivo, ai fini della valutazione comparativa dei vari percorsi possibili per raggiungere la via pubblica, deve essere contemperato il criterio della maggiore brevità dell'accesso con quello del minor aggravio del fondo da asservire, tenendo conto non solo dell'interesse del proprietario del fondo servente, ma anche di quello del proprietario del fondo intercluso sotto il profilo dell'indennità da corrispondere.

In tema di servitù di passaggio coattivo, qualora il preteso fondo intercluso e la via pubblica siano separati da altri fondi appartenenti al medesimo titolare e dotati o dotabili di accesso proprio alla via pubblica senza eccessivo dispendio o disagio, non sussiste uno stato di interclusione ai sensi dell'art. 1051 c.c.

In tema di servitù di passaggio coattivo, nell'ipotesi in cui tutti i fondi dai quali si trova ad essere circondato quello intercluso siano astrattamente suscettibili di essere gravati dalla servitù di passaggio, al giudizio eventualmente instaurato dal proprietario del fondo intercluso nei confronti del proprietario di uno soltanto di detti fondi non devono necessariamente partecipare anche i proprietari di tutti gli altri fondi potenzialmente idonei all'asservimento in qualità di litisconsorzi necessari.

In tema di servitù prediali, il riconoscimento da parte di un proprietario della fondatezza dell'altrui pretesa circa la sussistenza di una servitù mai costituita è irrilevante ove non si concreti in un negozio idoneo a far sorgere per volontà degli interessati la servitù stessa.

L'atto ricognitivo unilaterale di servitù non determina quella presunzione di esistenza del diritto ricollegata alla ricognizione del debito dall'art. 1988 c.c., essendo questa norma inapplicabile ai diritti reali, né lo stesso può configurare un atto di ricognizione con gli effetti di cui all'art. 2720 c.c. in ipotesi di preteso acquisto della servitù per usucapione o in alternativa per destinazione del padre di famiglia, giacché in tali casi fa difetto il titolo costituito dal documento precedente di cui si prova l'esistenza ed il contenuto mediante il riconoscimento.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Servitù di Passaggio: Interclusione del Fondo, Usucapione e Interpretazione Restrittiva dell'Articolo 1051 del Codice Civile


La pronuncia in esame affronta una complessa vicenda relativa alla costituzione di una servitù di passaggio, sia in via coattiva che per usucapione, tra fondi limitrofi. La controversia nasce dalla pretesa di alcuni proprietari di ottenere un accesso alla via pubblica attraverso un'area di proprietà altrui, invocando l'interclusione dei propri terreni.
Nel caso specifico, gli attori, proprietari di un fabbricato rurale e di un terreno, citavano in giudizio i comproprietari di un'area limitrofa, chiedendo la costituzione di una servitù coattiva di passaggio, pedonale e carraio, su tale area, oppure, in subordine, l'accertamento dell'acquisto per usucapione del medesimo diritto. I convenuti contestavano l'interclusione dei fondi attorei, sostenendo l'esistenza di un accesso alternativo alla strada pubblica e invocando l'esenzione prevista dall'articolo 1051, comma 4, del Codice Civile, che esclude dalla servitù coattiva case, cortili, giardini e aie ad essi attinenti. In via riconvenzionale, i convenuti chiedevano l'accertamento dell'acquisto per usucapione del diritto di passaggio sul fondo degli attori, a favore dei propri fondi retrostanti.
Il Tribunale, dopo aver espletato una consulenza tecnica d'ufficio, ha rigettato la domanda di costituzione di servitù coattiva, ritenendo che i fondi degli attori non si trovassero in una situazione di interclusione assoluta, in quanto esistevano percorsi alternativi di accesso alla via pubblica, seppur gravanti su terreni di proprietà di terzi. In particolare, il giudice ha valorizzato il disposto dell'articolo 1051, comma 4, del Codice Civile, interpretandolo nel senso che l'esenzione ivi prevista non opera in presenza di situazioni di interclusione assoluta non altrimenti eliminabili, ma costituisce un criterio di scelta, ove possibile, tra percorsi alternativi, attribuendo priorità a quelli non interessanti le aree protette dalla norma. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che l'area rivendicata come servente potesse essere qualificata come cortile, e che esistessero percorsi alternativi non particolarmente disagevoli, tali da giustificare l'applicazione dell'esenzione.
Il Tribunale ha altresì rigettato la domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione della servitù di passaggio, ritenendo che gli attori non avessero fornito la prova dell'esistenza di opere visibili e permanenti, destinate all'esercizio della servitù, requisito essenziale per l'usucapione di un diritto di servitù non apparente.
In accoglimento della domanda proposta dagli attori, il Tribunale ha accertato l'inesistenza di qualsivoglia servitù di passaggio, pedonale e carraio, a carico dei fondi di proprietà degli attori e a favore dei fondi di parte convenuta. Il Tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale, proposta da parte della convenuta, avente ad oggetto l'accertamento dell'acquisto per usucapione di una servitù di passaggio a carico del fondo di parte attrice.
La sentenza in commento offre un'interessante applicazione dei principi in materia di servitù di passaggio, con particolare riferimento all'interpretazione restrittiva dell'articolo 1051, comma 4, del Codice Civile e alla necessità della prova dell'apparenza della servitù ai fini dell'usucapione.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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