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TRIBUNALE DI IVREA

Sentenza n. 148/2023 del 13-02-2023

principi giuridici

Il mediatore, ai sensi dell'art. 1759, comma 1, c.c., è tenuto a comunicare alle parti le circostanze a lui note, ovvero conoscibili con la diligenza professionale esigibile, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possano influire sulla conclusione dello stesso, comprendendo tra queste, nel caso di mediazione immobiliare, le informazioni sullo stato dell'immobile e, in caso di ristrutturazione, la corrispondenza tra le opere descritte e quelle effettivamente realizzate o che il venditore è disposto ad eseguire. L'inadempimento di tali obblighi comporta la perdita del diritto alla provvigione.

La promessa del fatto del terzo, ex art. 1381 c.c., si connota per la sua funzione di garanzia di un determinato risultato, presupponendo la formale assunzione dell'impegno da parte del promittente, la cui prova non può fondarsi su mere dichiarazioni testimoniali in difetto di ulteriori riscontri probatori.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Responsabilità del Mediatore Immobiliare: Obblighi Informativi e Diritto alla Provvigione


Una recente sentenza del Tribunale di Ivrea ha affrontato un caso di opposizione a decreto ingiuntivo sollevata da un soggetto che contestava il diritto di una società di mediazione immobiliare al pagamento della provvigione. La vicenda trae origine da un annuncio online relativo alla vendita di un immobile descritto come "bilocale ristrutturato a nuovo" con "finiture di pregio". L'acquirente, dopo aver visionato l'immobile, riscontrava uno stato di ristrutturazione non conforme a quanto pubblicizzato e, soprattutto, riceveva un capitolato lavori non corrispondente alla realtà dei lavori effettivamente previsti.
Il Tribunale ha accolto l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando la società di mediazione al risarcimento dei danni subiti dall'acquirente. Il fulcro della decisione risiede nella violazione, da parte del mediatore, degli obblighi informativi previsti dall'articolo 1759 del Codice Civile. I giudici hanno sottolineato come il mediatore debba comunicare alle parti le circostanze a lui note, o che avrebbe dovuto conoscere con l'uso della diligenza professionale, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possano influire sulla conclusione dello stesso.
Nel caso specifico, il Tribunale ha evidenziato come la società di mediazione avesse omesso di informare adeguatamente l'acquirente sullo stato reale dell'immobile e sulla difformità tra il capitolato fornito e i lavori effettivamente in programma. Tale omissione, secondo i giudici, ha inciso in modo determinante sulla decisione dell'acquirente di formulare, e successivamente ritirare, la proposta di acquisto.
La sentenza ribadisce, quindi, l'importanza del ruolo del mediatore immobiliare quale figura professionale tenuta a un elevato standard di diligenza e correttezza, con l'obbligo di fornire informazioni veritiere e complete alle parti, al fine di garantire una negoziazione consapevole e trasparente. L'inadempimento di tali obblighi, come nel caso di specie, comporta la perdita del diritto alla provvigione e l'obbligo di risarcire i danni subiti dalla parte lesa.
È stata rigettata, invece, la domanda volta ad accertare l'inadempimento della promessa del fatto del terzo, in quanto non è stata fornita prova adeguata della formale assunzione dell'impegno da parte del soggetto chiamato in causa.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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