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TRIBUNALE DI IVREA

Sentenza n. 219/2023 del 03-03-2023

principi giuridici

Nelle controversie soggette al rito di cui agli artt. 409 e ss. c.p.c., l'omessa richiesta di fissazione di nuova udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c. comporta la decadenza dalla domanda riconvenzionale e la sua inammissibilità.

L'obbligazione del locatore di mantenere la cosa locata in buono stato locativo cessa con la cessazione del rapporto di locazione, sicché il conduttore in mora nella restituzione dell'immobile non può pretendere il risarcimento dei danni subiti per omessa manutenzione del bene durante il periodo della mora.

Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona è risarcibile ex art. 2059 c.c. solo qualora la lesione sia grave, superi la soglia minima di tollerabilità e non consista in meri disagi o fastidi, richiedendo una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Risoluzione del Contratto di Locazione e Tutela della Dignità Umana: Un Equilibrio Delicato


La pronuncia del Tribunale di Ivrea affronta una controversia in materia di locazione, originata da un'intimazione di sfratto per finita locazione. La vicenda trae origine da un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato nel 2014, con una durata quadriennale e successiva disdetta da parte dei locatori alla seconda scadenza. Il conduttore, pur non opponendosi formalmente allo sfratto, aveva sollevato eccezioni relative a vizi dell'immobile, chiedendo una riduzione del canone, la restituzione di somme versate in eccesso e il risarcimento dei danni subiti.
Il Tribunale ha innanzitutto dichiarato risolto il contratto di locazione per finita locazione, accogliendo la domanda dei locatori. Tale decisione si fonda sulla documentata scadenza del termine contrattuale e sulla comunicazione di disdetta, senza contestazioni rilevanti da parte del conduttore.
L'aspetto più interessante della sentenza riguarda la disamina delle domande riconvenzionali del conduttore. In particolare, il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda di restituzione dei canoni versati in eccesso, rilevando la tardività della stessa e la mancata osservanza delle formalità procedurali previste per la sua proposizione. Quanto alla domanda di riduzione del canone, il giudice l'ha ritenuta infondata, in quanto il rapporto di locazione era già cessato al momento della proposizione della domanda giudiziale.
Il Tribunale si è poi soffermato sulla domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, avanzata dal conduttore a causa del disagio patito per aver abitato in un immobile in precarie condizioni manutentive. Il giudice ha negato il risarcimento, richiamando i principi giurisprudenziali consolidati in materia di risarcibilità del danno non patrimoniale. In particolare, ha sottolineato la necessità che la lesione incida su diritti inviolabili della persona, tutelati a livello costituzionale, e che la stessa superi la soglia minima di tollerabilità, non potendo consistere in meri disagi o fastidi. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che le problematiche lamentate dal conduttore, pur rilevanti, non avessero raggiunto un'intensità tale da configurare una lesione intollerabile della dignità umana, meritevole di ristoro ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile.
Infine, il Tribunale ha preso atto dell'avvenuto rilascio dell'immobile in corso di causa, dichiarando cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di rilascio originariamente proposta dai locatori. Le spese di lite sono state poste a carico del conduttore, risultato soccombente.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
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testo integrale


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