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TRIBUNALE DI IVREA

Sentenza n. 934/2023 del 04-10-2023

principi giuridici

Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, per essere opponibile all'assicuratore, deve essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato; diversamente, quando il conducente del veicolo non sia anche proprietario del mezzo, la sua dichiarazione non fa stato nei confronti dell'assicuratore, ma va liberamente apprezzata dal giudice.

In materia di risarcimento del danno da sinistro stradale, la prova del sinistro, inteso come evento specifico posto a fondamento della domanda risarcitoria, costituisce un presupposto logico antecedente rispetto alla valutazione dei danni, in quanto diritto eterodeterminato.

La mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, non determina automaticamente l'ammissione dei fatti dedotti, ma attribuisce al giudice la facoltà di ritenere tali fatti ammessi, previa valutazione di ogni altro elemento di prova.

Le risultanze del dispositivo elettronico di cui all'art. 145 bis, comma 1, del D.lgs. 07/09/2005, n. 209 formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Valore Probatorio della Scatola Nera e Dinamiche del Sinistro Stradale: Un'Analisi della Sentenza del Tribunale di Ivrea


La sentenza del Tribunale di Ivrea affronta una controversia relativa a un sinistro stradale, focalizzandosi in particolare sulla valutazione delle prove e, soprattutto, sul valore probatorio delle risultanze della cosiddetta "scatola nera" installata su uno dei veicoli coinvolti.
La vicenda trae origine da un incidente avvenuto nel novembre 2018, quando un veicolo BMW, guidato da un soggetto terzo, sarebbe stato urtato da un'autovettura ### di proprietà di una società e condotta da un altro soggetto, durante una manovra di retromarcia. Inizialmente, le parti avevano compilato un modulo di constatazione amichevole (CAI), in cui il conducente del veicolo ### ammetteva la propria responsabilità. Tuttavia, la successiva richiesta di risarcimento danni, avanzata da una carrozzeria in qualità di cessionaria del credito del conducente della BMW, veniva contestata dalla compagnia assicurativa del veicolo ###
Il Giudice di ### in primo grado, aveva respinto la domanda risarcitoria, ritenendo non provata la dinamica del sinistro e i danni conseguenti. In particolare, il giudice aveva evidenziato che il modulo CAI non ha valore confessorio nei confronti della compagnia assicurativa e che i dati del dispositivo GPS installato sull'auto della società indicavano una posizione diversa da quella del luogo del sinistro al momento dell'incidente.
La carrozzeria appellava la sentenza, contestando l'omessa valutazione delle prove testimoniali, l'erronea valutazione della documentazione prodotta, l'errata interpretazione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio (CTU) e l'insufficiente o erronea interpretazione delle altre risultanze istruttorie.
Il Tribunale di Ivrea ha rigettato l'appello, confermando la decisione di primo grado. I giudici hanno ribadito che la prova del sinistro, così come specificamente dedotto, costituisce un presupposto fondamentale per l'azione risarcitoria. Hanno inoltre sottolineato che, nel caso di specie, il modulo CAI, sottoscritto dal conducente e non dal proprietario del veicolo assicurato, non ha valore vincolante nei confronti dell'assicuratore, ma può essere liberamente apprezzato dal giudice.
Un elemento cruciale nella decisione del Tribunale è stato il valore probatorio attribuito alle risultanze della "scatola nera". I giudici hanno richiamato l'articolo 145 bis del Codice delle Assicurazioni Private, che attribuisce piena prova, nei procedimenti civili, ai fatti a cui si riferiscono le risultanze del dispositivo elettronico installato su un veicolo, salvo prova contraria di malfunzionamento o manomissione. Nel caso in esame, l'appellante non aveva fornito elementi concreti per contestare l'affidabilità dei dati registrati dalla "scatola nera", che indicavano una posizione del veicolo ### diversa da quella del luogo del sinistro.
Il Tribunale ha inoltre evidenziato l'incoerenza logica tra la versione dei fatti fornita dall'appellante e le risultanze della relazione investigativa prodotta dalla compagnia assicurativa, che indicavano la presenza del veicolo ### nei pressi della carrozzeria dell'appellante in un orario prossimo a quello del presunto sinistro.
Pertanto, il Tribunale ha concluso che l'appellante non aveva fornito la prova del sinistro così come prospettato, confermando il rigetto della domanda risarcitoria.
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testo integrale


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