TRIBUNALE DI LAGONEGRO
Sentenza n. 335/2020 del 17-08-2020
principi giuridici
La scrittura privata non autenticata, recante la sottoscrizione della parte nei cui confronti è richiesto il decreto ingiuntivo, costituisce prova scritta idonea ai fini della emissione del provvedimento monitorio, ai sensi dell'art. 633, comma 1, c.p.c.
In tema di prestazioni professionali, la fattura, anche corredata dagli estratti certificati autentici dei registri di cui agli artt. 23 e 39 del D.P.R. n. 633/1972, può essere valutata dal giudice, in alternativa alla scrittura privata, ai fini del rilascio del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 634, comma 2, c.p.c.
La prescrizione presuntiva di cui all'art. 2956, n. 2, c.c. non opera qualora il credito tragga origine da un contratto stipulato in forma scritta, nel qual caso si applica il termine di prescrizione ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Validità della scrittura privata come prova del credito per prestazioni professionali
La pronuncia del Tribunale di Lagonegro affronta la questione della validità di una scrittura privata quale prova idonea per l'ottenimento di un decreto ingiuntivo relativo a prestazioni professionali sanitarie. La vicenda trae origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di compensi professionali relativi a cure odontoiatriche. L'opponente contestava la qualificazione come scrittura privata vincolante di un accordo relativo alle prestazioni sanitarie, eccependo la prescrizione del credito e la violazione della normativa fiscale per mancata emissione di fattura.
Il Tribunale, in sede di appello, ha confermato la decisione di primo grado, rigettando l'opposizione. I giudici hanno ritenuto che il documento prodotto, recante l'intestazione "cartella clinica" e contenente i dati anagrafici del paziente, la descrizione degli interventi effettuati e una dichiarazione con la pattuizione del compenso, sottoscritta dal paziente, possedesse tutti gli elementi essenziali per essere qualificato come contratto in forma di scrittura privata.
Il Tribunale ha chiarito che, ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo per prestazioni professionali, la scrittura privata, anche non autenticata, costituisce "prova scritta" del diritto al pagamento. La fattura, invece, rappresenta un adempimento fiscale e può essere valutata in alternativa alla scrittura privata. Di conseguenza, la prescrizione applicabile non è quella presuntiva breve, ma quella ordinaria decennale, in quanto il credito trae origine da un contratto stipulato in forma scritta.
Infine, il Tribunale ha ritenuto che l'appellante non avesse fornito prova sufficiente dell'avvenuto pagamento delle prestazioni, rigettando anche l'ultimo motivo di appello basato sulla valutazione delle testimonianze.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.