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TRIBUNALE DI LAGONEGRO

Sentenza n. 488/2023 del 06-11-2023

principi giuridici

In tema di actio negatoria servitutis, la legittimazione passiva compete non solo al proprietario del fondo preteso servente, ma anche all'usufruttuario, il quale è litisconsorte necessario nel giudizio volto alla rimozione di opere realizzate in asserito danno del fondo attoreo, in quanto la statuizione è destinata ad incidere sul suo diritto di godimento.

Nell'azione negatoria, l'attore ha l'onere di provare il proprio titolo di proprietà sul fondo, assolvendo tale onere anche mediante presunzioni, mentre grava sul convenuto l'onere di dimostrare l'esistenza del diritto di servitù vantato.

La servitù di passaggio di una canna fumaria non apparente, in quanto priva di opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio, non può essere acquistata per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.

La mancata comparizione, senza giustificato motivo, della parte istante alla procedura di mediazione obbligatoria comporta la condanna della stessa al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 28/2010.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Azione Negatoria e Servitù di Canna Fumaria: Onere della Prova e Apparenza del Diritto


La pronuncia del Tribunale di Lagonegro affronta una controversia in materia di actio negatoria servitutis, analizzando i presupposti per l'accertamento dell'inesistenza di una servitù di passaggio di una canna fumaria e le relative conseguenze in termini di ripristino dello stato dei luoghi e risarcimento del danno.
La vicenda trae origine dall'azione promossa da alcuni proprietari di un immobile, i quali lamentavano la presenza di una canna fumaria, proveniente dall'appartamento sottostante, che attraversava la loro proprietà, riducendone la superficie utile. Gli attori chiedevano l'accertamento dell'inesistenza di una servitù prediale a favore del fondo confinante e la rimozione della canna fumaria, oltre al risarcimento dei danni subiti. I convenuti, tra cui l'usufruttuaria dell'appartamento sottostante e il nudo proprietario, si difendevano sostenendo l'esistenza della canna fumaria fin dalla costruzione dell'edificio e affermando che lo spostamento della stessa era stato richiesto dagli stessi attori durante lavori di ristrutturazione.
Il Tribunale, in primo luogo, ha affrontato la questione della legittimazione passiva, ritenendo che, in un'azione negatoria, essa spetti sia al proprietario che al titolare di diritti reali di godimento, come l'usufruttuario, in quanto la servitù determina un rapporto tra i fondi. Pertanto, l'usufruttuaria è stata ritenuta legittimata passiva, unitamente al nudo proprietario, con conseguente necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di entrambi.
Nel merito, il Giudice ha qualificato l'azione promossa come actio negatoria servitutis, evidenziando che l'attore, in tale azione, ha l'onere di provare di possedere il fondo in forza di un valido titolo di acquisto, mentre spetta al convenuto dimostrare l'esistenza del proprio diritto di servitù. Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato che gli attori avevano fornito prova della proprietà dell'immobile, mentre i convenuti non avevano dimostrato la valida costituzione della servitù. In particolare, il Giudice ha escluso l'acquisto della servitù per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, in quanto, ai sensi dell'art. 1061 c.c., tali modi di acquisto sono ammissibili solo per le servitù apparenti, ossia quelle per le quali esistono opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio. Nel caso in esame, è emerso che la presenza della canna fumaria era stata scoperta solo in occasione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile degli attori, non sussistendo prima alcuna opera visibile che ne desse evidenza.
Pertanto, il Tribunale ha accolto la domanda degli attori, dichiarando l'inesistenza della servitù e ordinando ai convenuti la rimozione della canna fumaria e delle opere in muratura. Tuttavia, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno, ritenendo che gli attori avessero acconsentito allo spostamento della canna fumaria durante i lavori di ristrutturazione, circostanza che escludeva l'illiceità del fatto imputabile ai convenuti.
Infine, il Giudice ha condannato gli attori al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, in quanto gli stessi non erano comparsi all'incontro di mediazione senza giustificato motivo, e ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite, ravvisando un'ipotesi di soccombenza reciproca.
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testo integrale


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