TRIBUNALE DI LANCIANO
Sentenza n. 81/2023 del 07-03-2023
principi giuridici
In tema di violazioni del codice della strada, il verbale di contestazione relativo alla violazione dell'art. 141, comma 3, C.d.S., deve specificare le circostanze di fatto che hanno determinato la contestazione, con particolare riferimento alle condizioni della strada, del veicolo, del traffico e della visibilità, nonché alle ragioni per cui la velocità tenuta dal conducente non era adeguata alle suddette condizioni, soprattutto in presenza di segnaletica che indica un limite di velocità specifico.
L'affidamento del conducente nella segnaletica stradale, che indica un limite di velocità specifico in relazione a pericoli presenti sulla strada, impone all'amministrazione un onere motivazionale più stringente nel caso di contestazione della violazione dell'art. 141, comma 3, C.d.S., basata sulla presunta inadeguatezza della velocità rispetto alle condizioni della strada.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Motivazione Deficitaria del Verbale di Accertamento e Limiti alla Valutazione Discrezionale dell'Agente Accertatore
La pronuncia in esame trae origine da un sinistro stradale occorso sulla strada provinciale, in prossimità di un'intersezione. A seguito dell'incidente, la polizia locale contestava al conducente di un motociclo la violazione dell'art. 141, comma 3, del Codice della Strada, per aver tenuto una velocità non adeguata alle condizioni del tratto stradale, sanzionandolo con una multa e la sospensione della patente.
Il motociclista impugnava il verbale dinanzi al Giudice di ### che rigettava il ricorso. Avverso tale decisione, il ricorrente proponeva appello al Tribunale, lamentando, tra l'altro, la genericità della motivazione del verbale.
Il Tribunale ha accolto l'appello, annullando il verbale impugnato. I giudici hanno fondato la decisione sulla ritenuta genericità della motivazione del verbale, in relazione alla contestata violazione dell'art. 141, comma 3, del Codice della Strada.
Il Tribunale ha evidenziato come, nel tratto di strada interessato, fosse presente una segnaletica verticale indicante una doppia curva, un limite massimo di velocità di 70 km/h, un pannello integrativo di strada deformata e un'intersezione a "T" con diritto di precedenza. Pur in presenza di tale segnaletica, il verbale non chiariva quale fosse la velocità del motociclo, limitandosi a presumere che fosse superiore a 70 km/h o comunque non adeguata alle condizioni della strada e dell'intersezione.
Il Tribunale ha richiamato l'art. 141, comma 3, del Codice della Strada, che impone al conducente di regolare la velocità in prossimità delle intersezioni, e l'art. 342 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, che prevede l'obbligo di limitare la velocità in presenza di un segnale di prescrizione o di pericolo.
I giudici hanno osservato che, sebbene l'art. 141 CdS appaia svincolato dal limite di velocità prescritto dall'art. 142 del medesimo codice, deve tenersi conto dell'affidamento prestato dal conducente del veicolo il quale, percorrendo la strada, ha potuto verificare l'esistenza di segnaletica verticale con avvertimento circa i pericoli della strada e prescrizione di km orari differente da quella ordinaria e ridotta.
Il Tribunale ha rilevato che il verbale non conteneva alcuna menzione delle caratteristiche del veicolo o della strada al momento dell'urto, né dei rilievi in loco sulla linea di frenata, né di particolari condizioni di traffico o scarsa visibilità. In definitiva, il verbale non specificava le precauzioni ulteriori che il conducente avrebbe dovuto adottare, pur essendo stato avvisato dei pericoli e limitato nella velocità con specifiche prescrizioni.
Il Tribunale ha sottolineato che, in presenza di una contestazione formulata rinviando alla norma generale dell'art. 141 CdS, affidata alla valutazione degli agenti accertatori, è necessario un onere motivazionale più stringente. Tale onere è imposto in presenza di una sanzione comminata sulla base di una norma priva di chiare prescrizioni e rimessa alla valutazione dell'agente, tenendo conto delle condizioni della strada, della consapevolezza dei rischi e delle misure idonee a scongiurare pericoli da parte dell'utente.
Il Tribunale ha infine evidenziato che, anche considerando lo spazio di frenata indicato nel verbale, si poteva desumere che il motociclista viaggiasse a circa 60 km/h, rispettando quindi il limite di velocità di 70 km/h e adottando cautele in ragione delle condizioni della strada e dell'intersezione.
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