TRIBUNALE DI LANUSEI
Sentenza n. 83/2022 del 05-04-2022
principi giuridici
Nel giudizio di opposizione a preavviso di fermo amministrativo, la legittimazione processuale dell'### delle ### a costituirsi tramite avvocato del libero foro, anziché tramite propri funzionari o l'Avvocatura dello ### sussiste, non configurandosi un obbligo di difesa tecnica esclusiva da parte di questi ultimi.
La notifica della cartella di pagamento eseguita mediante consegna personale al destinatario da parte dell'addetto alla notifica, non contestata nelle forme di legge, è idonea a perfezionare la notifica stessa, senza necessità di produrre in giudizio la copia integrale della cartella.
La mancata impugnazione della cartella di pagamento nel termine perentorio di legge preclude la possibilità di sollevare, in sede di opposizione al preavviso di fermo, eccezioni inerenti il merito della pretesa, la validità della notifica e la prescrizione del credito alla data di notifica della cartella.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Legittimità della Rappresentanza in Giudizio dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e Onere Probatorio in Contestazioni sulla Notifica di Cartelle Esattoriali
La pronuncia in esame trae origine dall'impugnazione di una sentenza del Giudice di Pace che aveva rigettato un ricorso avverso un preavviso di fermo amministrativo. L'appellante contestava, tra l'altro, la legittimità della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) in primo grado, sostenendo che la stessa si fosse avvalsa di un avvocato del libero foro anziché di propri funzionari o dell'Avvocatura dello Stato. Inoltre, eccepiva la nullità derivata dell'atto impugnato per presunta mancata o irregolare notifica delle cartelle di pagamento presupposte, nonché la prescrizione dei relativi importi.
Il Tribunale ha rigettato l'appello, confermando la sentenza di primo grado. In primo luogo, ha ritenuto infondata l'eccezione di tardività dell'appello sollevata dall'AdER, accertando la tempestività del deposito del ricorso. Quanto alla legittimazione processuale dell'AdER, il Tribunale ha aderito all'orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui l'Agenzia può avvalersi sia dell'Avvocatura dello Stato, nei casi previsti dalla legge o in presenza di questioni di massima o di notevoli riflessi economici, sia di avvocati del libero foro, senza necessità di particolari formalità, in tutti gli altri casi o quando l'Avvocatura erariale non sia disponibile ad assumere il patrocinio.
Con riferimento alla notifica della cartella esattoriale presupposta, il Tribunale ha accertato che la stessa era stata regolarmente notificata all'appellante mediante consegna personale, come comprovato dalla documentazione prodotta dall'AdER. In tale contesto, ha ribadito che, in caso di contestazione della notifica da parte del destinatario, l'agente della riscossione è tenuto a fornire la prova dell'avvenuta notificazione, senza necessità di produrre in giudizio la copia integrale della cartella di pagamento.
Il Tribunale ha, inoltre, evidenziato che, a fronte della corretta notifica della cartella e della conseguente conoscenza della pretesa impositiva, l'appellante non aveva proposto tempestiva opposizione nel termine perentorio previsto dalla legge, decadendo così dal potere di sollevare eccezioni inerenti il merito della pretesa, la validità della notifica e la prescrizione del credito. Di conseguenza, ha ritenuto tardive le doglianze relative alla violazione del diritto al contraddittorio, all'obbligo di motivazione e alla non corretta applicazione degli interessi di legge.
Infine, il Tribunale ha respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante, rilevando che l'eventuale prescrizione precedente alla notifica della cartella doveva essere fatta valere con l'impugnazione della stessa, mentre la prescrizione successiva non si era perfezionata in quanto il preavviso di fermo era stato notificato entro i termini di legge.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.