TRIBUNALE DI LATINA
Sentenza n. 2049/2022 del 31-10-2022
principi giuridici
Il creditore è legittimato ad agire in surrogatoria ai sensi dell'art. 2900 c.c. per far valere l'usucapione di un bene in capo al proprio debitore, al fine di incrementare la garanzia patrimoniale di quest'ultimo, qualora il debitore rimanga inerte e tale inerzia pregiudichi le ragioni del creditore.
Ai fini della legittimazione all'esercizio dell'azione surrogatoria, è sufficiente la sussistenza di un credito certo, ancorché illiquido o non esigibile, non essendo necessaria la sua liquidità.
Nel giudizio avente ad oggetto l'usucapione di beni immobili, è litisconsorte necessario il creditore garantito da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda, in quanto titolare di un diritto reale opponibile erga omnes; la sentenza resa in pretermissione di tale creditore non spiega effetti nei suoi confronti.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.




sintesi e commento
Azione Surrogatoria e Usucapione: Il Creditore Può Far Valere i Diritti del Debitore Inerte
La pronuncia in esame affronta un caso di azione surrogatoria promossa da una società creditrice al fine di far accertare l'usucapione di un immobile in favore dei propri debitori, rimasti inerti nell'esercitare tale diritto. La vicenda trae origine da un contratto di mutuo fondiario stipulato tra la società creditrice e i debitori, garantito da ipoteca su un appartamento e un posto auto. A seguito della risoluzione del contratto per inadempimento, la società ha avviato un'esecuzione forzata sull'immobile ipotecato.
Un terzo soggetto, tuttavia, si è opposto all'esecuzione, rivendicando di aver usucapito l'immobile in questione, a causa di un errore catastale originario che aveva attribuito erroneamente le proprietà. La società creditrice, ritenendo che i propri debitori avessero diritto all'usucapione di un altro immobile, posseduto da tempo ma formalmente intestato al terzo, ha quindi agito in surrogatoria, ai sensi dell'articolo 2900 del codice civile, per far accertare l'intervenuta usucapione in favore dei propri debitori o, in alternativa, per ottenere l'esecuzione di un accordo di mediazione in cui il terzo si era impegnato a trasferire la proprietà dell'immobile ai debitori.
I debitori si sono opposti all'azione surrogatoria, eccependo l'inammissibilità della stessa, in quanto lesiva della loro libertà di scelta in merito alle azioni giudiziarie da intraprendere, nonché l'insussistenza di un credito certo in capo alla società creditrice. Il terzo convenuto, dal canto suo, ha chiesto l'accertamento dell'usucapione a suo favore anche nei confronti della società creditrice.
Il Tribunale ha accolto l'azione surrogatoria promossa dalla società creditrice, ritenendola ammissibile e fondata. Il giudice ha evidenziato che l'articolo 2939 del codice civile consente al creditore di esercitare i diritti del debitore, compreso quello di far valere l'usucapione, qualora quest'ultimo rimanga inerte e tale inerzia pregiudichi le ragioni del creditore. Il Tribunale ha inoltre respinto l'eccezione dei debitori relativa all'incertezza del credito, ritenendo che la sussistenza di un contratto di mutuo, la sua risoluzione per inadempimento e l'emissione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo fossero elementi sufficienti a dimostrare l'esistenza di un credito certo in capo alla società creditrice.
Il Tribunale ha quindi accertato l'intervenuta usucapione in favore dei debitori, sulla base delle prove documentali e delle dichiarazioni delle parti, che confermavano il possesso pacifico e ininterrotto dell'immobile da parte dei debitori e del loro dante causa per un periodo superiore a vent'anni. Al contrario, è stata rigettata la domanda del terzo convenuto volta ad accertare l'usucapione a suo favore nei confronti della società creditrice, in quanto quest'ultima non era stata coinvolta nel precedente giudizio di usucapione promosso dal terzo, nonostante fosse titolare di un diritto reale di garanzia (l'ipoteca) sull'immobile.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.