TRIBUNALE DI LATINA
Sentenza n. 373/2022 del 22-02-2022
principi giuridici
In tema di mediazione, l'identità della parte venditrice è, in linea generale, indifferente per l'acquirente di un immobile, rilevando unicamente la realizzazione dell'effetto traslativo di cui all'art. 1376 c.c. alle condizioni convenute.
In tema di prova testimoniale, l'ammissibilità della stessa in ordine alla domanda riconvenzionale diretta a dimostrare la consegna di una somma di denaro contante a titolo di acconto su provvigione è esclusa ai sensi dell'art. 2721 c.c., qualora il valore ecceda gli € 2,58 e non ricorrano le deroghe previste dal secondo comma della predetta disposizione.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.




sintesi e commento
Diritto alla Provvigione del Mediatore Immobiliare: Valutazione dell'Efficacia Causale e Conoscenza delle Irregolarità Urbanistiche
La pronuncia in esame affronta il tema del diritto alla provvigione del mediatore immobiliare, in un contesto in cui l'acquirente, successivamente alla sottoscrizione di una proposta d'acquisto, ha scoperto che la persona con cui aveva inizialmente trattato non era la reale proprietaria dell'immobile e che l'immobile presentava difformità urbanistiche.
Nel caso di specie, un soggetto aveva promosso opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso a suo carico da una società di mediazione immobiliare, contestando il diritto di quest'ultima alla provvigione. L'opponente sosteneva che l'attività del mediatore non avesse avuto un'efficacia causale determinante nella conclusione dell'affare, evidenziando, inoltre, la violazione degli obblighi di informazione e accertamento gravanti sul mediatore, ai sensi dell'art. 1759 c.c. In particolare, lamentava di essere stato indotto ad acquistare un immobile non conforme alla normativa urbanistica vigente e che il mediatore non aveva verificato l'identità della parte venditrice. L'opponente aveva altresì avanzato domanda riconvenzionale per la restituzione dell'acconto sulla provvigione versato.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e rigettando la domanda riconvenzionale. Il giudice ha motivato la decisione rilevando che, nonostante le problematiche emerse (identità del venditore e difformità urbanistiche), l'acquirente aveva comunque manifestato un persistente interesse all'acquisto dell'immobile, perfezionando l'atto di compravendita. Il Tribunale ha evidenziato come la stipula del rogito, successiva alla scoperta delle irregolarità e dell'identità della parte venditrice, dimostrasse che l'interesse dell'acquirente era quello di acquistare l'immobile, pur essendo consapevole delle problematiche esistenti.
Il Tribunale ha quindi riconosciuto il diritto alla provvigione del mediatore, ritenendo che l'attività svolta avesse avuto un'efficacia causale nella conclusione dell'affare, avendo messo in contatto l'acquirente con la figlia della proprietaria, che aveva poi venduto l'immobile alle condizioni concordate. Il giudice ha inoltre respinto l'eccezione di prescrizione del diritto alla provvigione, rilevando che non era stata fornita prova della conoscenza, da parte del mediatore, della conclusione del contratto preliminare in data antecedente all'anno precedente il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.