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TRIBUNALE DI LATINA

Sentenza n. 1056/2023 del 08-05-2023

principi giuridici

Nel patto fiduciario con oggetto immobiliare, che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio; ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario, sempre che sia fornita la prova, nel giudizio di merito, dell'esistenza del detto negozio fiduciario.

In tema di ripetizione di somme ai sensi dell'art. 192 c.c., qualora i fondi per l'acquisto di un bene siano stati prelevati da un conto corrente cointestato durante il regime di comunione legale, grava sull'attore l'onere di provare che le somme prelevate provenissero esclusivamente da attività personale, sussistendo altrimenti la presunzione del contributo comune all'accumulo degli stessi ex art. 219 c.c.

Gli interessi sull'obbligazione restitutoria nascente ai sensi dell'art. 192 c.c. decorrono dalla data della messa in mora, trattandosi di debito di valuta.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Accertamento di Negozio Fiduciario Immobiliare: Onere Probatorio e Valutazione Presuntiva


La pronuncia in commento affronta una controversia relativa all'accertamento di un negozio fiduciario avente ad oggetto un immobile. La vicenda trae origine da un atto di citazione con il quale un soggetto chiedeva al Tribunale di dichiarare la proprietà esclusiva di un immobile, formalmente intestato all'ex coniuge, sostenendo che l'acquisto fosse avvenuto in realtà in virtù di un accordo fiduciario. In via subordinata, l'attore chiedeva la condanna della convenuta al rimborso delle somme versate per l'acquisto, contestando una simulazione relativa del prezzo indicato nell'atto di compravendita.
L'attore sosteneva che l'immobile fosse stato acquistato con provvista economica personale, derivante in parte dalla vendita di un bene di sua esclusiva proprietà e in parte da finanziamenti e disinvestimenti personali. L'intestazione fiduciaria all'ex coniuge sarebbe stata motivata da una pregressa esposizione debitoria del soggetto.
La convenuta si costituiva in giudizio contestando l'esistenza del negozio fiduciario e eccependo la prescrizione del diritto all'azione di indebito arricchimento.
Il Tribunale, preliminarmente, rigettava l'eccezione di prescrizione, ritenendo applicabile la sospensione dei termini prescrittivi durante il matrimonio. Quanto alla domanda principale, il giudice richiamava il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini dell'accoglimento della domanda di accertamento del negozio fiduciario, non è necessaria la prova scritta dell'accordo, potendo la stessa essere fornita anche per presunzioni. Tuttavia, nel caso di specie, il Tribunale rilevava la mancanza di elementi presuntivi univoci e concordanti idonei a dimostrare l'esistenza di un patto di ritrasferimento dell'immobile. Pur riconoscendo che le operazioni finanziarie poste in essere dalle parti fossero finalizzate a tutelare il patrimonio dell'attore da possibili azioni creditorie, il giudice sottolineava la mancanza di prova circa l'esistenza di un accordo specifico che obbligasse l'ex coniuge a ritrasferire l'immobile.
In relazione alla domanda subordinata di rimborso delle somme versate per l'acquisto, il Tribunale, pur rilevando un'imprecisione nel richiamo normativo operato dall'attore, riqualificava l'azione come domanda di restituzione di somme ai sensi dell'art. 192 c.c., conseguente allo scioglimento della comunione legale dei beni. Il giudice accoglieva parzialmente tale domanda, condannando la convenuta alla restituzione di una somma inferiore a quella richiesta dall'attore. Il Tribunale riconosceva che parte delle somme utilizzate per l'acquisto provenivano dalla vendita di un bene personale dell'attore, ma riteneva che l'attore non avesse fornito la prova che i restanti fondi provenissero esclusivamente da attività personale, sussistendo la presunzione del contributo comune all'accumulo degli stessi.
Infine, il Tribunale rigettava la domanda di arricchimento senza causa, ritenendola assorbita dall'accoglimento parziale della domanda di restituzione delle somme.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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