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TRIBUNALE DI LATINA

Sentenza n. 1196/2023 del 25-05-2023

principi giuridici

In tema di risarcimento del danno da circolazione stradale, l'azione diretta ex art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, esperita dal terzo trasportato nei confronti dell'assicuratore del vettore, presuppone l'accertamento della corresponsabilità di quest'ultimo, non configurandosi un'ipotesi di caso fortuito qualora l'evento dannoso sia conseguente all'uscita di strada del veicolo e, quindi, al fatto colposo dell'assicurato.

Ai fini della liquidazione del danno patrimoniale derivante dalla riduzione della capacità lavorativa specifica, qualora il reddito del danneggiato sia inferiore al triplo della pensione sociale e non esprima la reale capacità lavorativa, il giudice può fare ricorso alla presunzione di cui all'art. 137 cod. ass., liquidando il danno in misura non inferiore al triplo della pensione sociale.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Risarcimento del danno da sinistro stradale: accertamento della responsabilità e quantificazione del danno biologico e patrimoniale


La pronuncia in esame trae origine da un sinistro stradale occorso nel ###, in cui un veicolo, a causa della condotta di guida del conducente, finiva fuori strada, causando gravi lesioni alla terza trasportata. Quest'ultima, a seguito dell'incidente, riportava plurime fratture e deficit motori, con conseguenze sia fisiche che psichiche.
La trasportata agiva in giudizio, ai sensi dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private, nei confronti della compagnia assicurativa del veicolo sul quale viaggiava, chiedendo il risarcimento dei danni non patrimoniali (biologico, morale e psichico) e patrimoniali (spese mediche e perdita di capacità lavorativa specifica). La compagnia assicurativa si costituiva in giudizio contestando la dinamica del sinistro, eccependo il caso fortuito e la corresponsabilità della danneggiata per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, e contestando, altresì, la quantificazione dei danni richiesti.
Il Tribunale, espletata una consulenza tecnica medico-legale, ha accertato la responsabilità del conducente del veicolo nella causazione del sinistro, escludendo il caso fortuito. Il Giudice ha, inoltre, ritenuto provato l'utilizzo delle cinture di sicurezza da parte della trasportata, sulla base delle risultanze della CTU, rigettando l'eccezione di corresponsabilità.
In merito alla quantificazione del danno non patrimoniale, il Tribunale ha fatto applicazione delle tabelle milanesi, riconoscendo un risarcimento per l'invalidità temporanea (totale e parziale) e per l'invalidità permanente, quantificata nel 60%.
Con riferimento al danno patrimoniale, il Tribunale ha riconosciuto il rimborso delle spese mediche documentate e delle spese legali sostenute nella fase stragiudiziale. Quanto alla perdita di capacità lavorativa specifica, il Giudice ha ritenuto che, in ragione della gravità delle lesioni riportate, la capacità lavorativa specifica della danneggiata fosse ridotta del 30%. Ai fini della liquidazione di tale danno, il Tribunale ha fatto ricorso alla presunzione di cui all'art. 137 del Codice delle Assicurazioni Private, applicando il criterio del triplo della pensione sociale, in quanto il reddito percepito dalla danneggiata era inferiore a tale soglia e non esprimeva la sua reale capacità lavorativa.
Infine, il Tribunale ha detratto dall'importo complessivo del risarcimento la somma già versata dalla compagnia assicurativa a titolo di acconto. Il Giudice ha condannato la compagnia assicurativa al pagamento delle spese di lite.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
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testo integrale


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