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TRIBUNALE DI LATINA

Sentenza n. 1326/2023 del 08-06-2023

principi giuridici

In caso di cessione in blocco di crediti da parte di una banca ai sensi dell'art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ### recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, qualora gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze.

I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'### in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del ### sul funzionamento dell'### sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.

La nullità parziale della fideiussione per violazione della normativa antitrust comporta l'applicabilità dell'art. 1957 c.c., con la conseguenza che il mancato rispetto del termine semestrale ivi previsto determina la decadenza del creditore dalla garanzia fideiussoria.

Il fallimento del debitore principale determina la scadenza automatica del debito garantito da fideiussione ai sensi dell'art. 55, comma 2, l.fall., sicché dalla data della dichiarazione di fallimento decorre il termine entro cui il creditore deve proporre le sue istanze contro il debitore, ai sensi dell'art. 1957, comma 1, c.c., per fare salvi i suoi diritti nei confronti del fideiussore.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Inefficacia dell'Atto di Conferimento Immobiliare: Assenza del Presupposto Debitorio e Nullità Parziale delle Fideiussioni


La pronuncia in commento trae origine da un'azione revocatoria ordinaria promossa da un istituto bancario, poi sostituito da una società di gestione crediti, volta a dichiarare inefficace, nei suoi confronti, un atto di conferimento di beni immobili effettuato da alcuni soggetti, in qualità di fideiussori di una società debitrice, in favore di una terza società. L'istituto di credito agiva in giudizio sostenendo che tale atto fosse pregiudizievole per le proprie ragioni creditorie, in quanto volto a depauperare il patrimonio dei garanti, rendendo più difficoltoso il recupero del credito vantato nei confronti della società principale.
I convenuti, costituitisi in giudizio, contestavano la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria, eccependo, tra l'altro, l'insussistenza del credito vantato dalla banca, la validità dell'atto di conferimento e la presenza di altri beni nel patrimonio dei garanti idonei a soddisfare le pretese creditorie. La società beneficiaria del conferimento eccepiva, inoltre, la propria carenza di legittimazione passiva, in ragione del fatto che le quote sociali erano state oggetto di una procedura competitiva nell'ambito di un concordato preventivo.
Il Tribunale adito ha rigettato la domanda attorea, fondando la propria decisione su diversi ordini di ragioni. In primo luogo, il giudice ha esaminato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata nei confronti della società intervenuta, cessionaria del credito, ritenendola infondata alla luce della documentazione prodotta in giudizio, idonea a dimostrare l'avvenuta cessione del credito in blocco ai sensi dell'art. 58 del Testo Unico Bancario.
Nel merito, il Tribunale ha rilevato che l'azione revocatoria presuppone, tra l'altro, l'esistenza di un diritto di credito certo, liquido ed esigibile in capo al creditore istante. Nel caso di specie, tuttavia, il giudice ha accertato che le fideiussioni rilasciate dai convenuti a garanzia delle obbligazioni della società debitrice contenevano clausole riproduttive di uno schema contrattuale standardizzato predisposto dall'ABI, ritenuto anticoncorrenziale dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. In applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il Tribunale ha dichiarato la nullità parziale delle fideiussioni, limitatamente alle clausole riproduttive dello schema ABI, con conseguente applicazione dell'art. 1957 del codice civile, che prevede un termine di decadenza per l'esercizio delle azioni nei confronti del fideiussore.
Nel caso in esame, il Tribunale ha rilevato che il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. era decorso senza che l'istituto di credito avesse tempestivamente agito nei confronti dei fideiussori, con la conseguenza che questi ultimi non potevano più essere considerati obbligati nei confronti della banca. In definitiva, il Tribunale ha rigettato la domanda revocatoria, ritenendo insussistente il presupposto fondamentale della qualità di debitore in capo ai convenuti, con assorbimento dell'esame delle ulteriori questioni processuali e di merito sollevate dalle parti.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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