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TRIBUNALE DI LATINA
Sentenza n. 1373/2023 del 14-06-2023
principi giuridici
Il professionista incaricato della redazione di una domanda di contributo pubblico non è responsabile della decadenza dal beneficio qualora questa sia determinata da inadempimenti del beneficiario nella fase di esecuzione degli investimenti, successiva all'ammissione al finanziamento, e concernenti il mancato rispetto delle modalità di acquisto e degli obblighi di tracciabilità delle spese, attività estranee all'incarico professionale conferito.
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sintesi e commento
Decadenza da Finanziamento Pubblico e Responsabilità Professionale: Onere della Prova e Diligenza nell'Esecuzione del Contratto
La pronuncia in esame verte sulla complessa questione della responsabilità professionale di un agronomo incaricato della redazione di una domanda di contributo nell'ambito del ### di ### 2007/2013. La vicenda trae origine dalla domanda risarcitoria avanzata da un'imprenditrice agricola nei confronti del professionista, ritenuto responsabile della successiva decadenza dal finanziamento pubblico concesso alla sua azienda.
L'imprenditrice sosteneva che la decadenza dal beneficio economico fosse direttamente imputabile a un errore di valutazione o di calcolo commesso dal professionista nella redazione del piano di investimenti aziendali. In particolare, lamentava un'errata interpretazione di una specifica previsione del bando, relativa al limite di spesa ammissibile per l'acquisto di terreni.
Il Tribunale, tuttavia, ha rigettato la domanda risarcitoria, ritenendola infondata. Il giudice ha richiamato i principi generali in materia di responsabilità professionale, sottolineando che, in questi casi, spetta al committente danneggiato provare l'esistenza e i termini dell'incarico, il danno subito e il nesso causale tra il pregiudizio e la condotta del professionista. Grava, invece, sul professionista l'onere di dimostrare l'esatto adempimento della prestazione o che l'insuccesso dell'incarico sia dipeso da cause a lui non imputabili.
Nel caso specifico, il Tribunale ha evidenziato che l'attività prestata dal professionista nella redazione della domanda e nella predisposizione del piano di investimenti era risultata idonea ad assicurare all'imprenditrice l'accesso alle misure di sostegno richieste. Infatti, la domanda era stata accolta e l'azienda agricola era stata ammessa al finanziamento.
La successiva decadenza dal beneficio era stata determinata da inadempimenti della beneficiaria nella fase di esecuzione degli interventi finanziati. In particolare, l'amministrazione competente aveva riscontrato difformità e irregolarità nella realizzazione degli investimenti, quali la carenza di documentazione giustificativa delle spese, la mancata tracciabilità dei pagamenti e l'acquisto di beni non conformi ai requisiti del bando.
Il Tribunale ha quindi concluso che la differenza tra la spesa realizzata e quella accertata dall'ente non era riconducibile a un errore di valutazione del professionista, bensì alla difforme esecuzione degli investimenti da parte dell'imprenditrice, attività che esulava dall'incarico conferito al tecnico. Sebbene il professionista avesse redatto la relazione tecnica allegata alla domanda di pagamento del finanziamento, alcuna responsabilità poteva essergli attribuita per la decadenza dal beneficio, poiché tale attività era stata compiuta sulla base dei documenti forniti dalla beneficiaria, sulla quale gravava l'obbligo del rispetto del bando nella fase dell'esecuzione.
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