TRIBUNALE DI LATINA
Sentenza n. 2591/2023 del 05-12-2023
principi giuridici
È nulla, ai sensi dell'art. 79 della legge n. 392 del 1978, la clausola contrattuale con cui il conduttore rinuncia preventivamente all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale di cui all'art. 34 della medesima legge.
Il diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale sussiste anche qualora il rilascio dell'immobile locato avvenga dopo la scadenza del contratto, determinata da disdetta unilaterale del locatore.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Nulla la Clausola di Rinuncia Preventiva all'Indennità di Avviamento Commerciale
La pronuncia in esame affronta la questione della validità di una clausola contrattuale inserita in un contratto di locazione commerciale che esclude il diritto del conduttore all'indennità per la perdita di avviamento, prevista dall'articolo 34 della legge 392/1978.
Nel caso specifico, un soggetto, in qualità di conduttore, aveva stipulato con un altro soggetto, in qualità di locatore, un contratto di locazione commerciale per un immobile destinato all'esercizio di attività di pizzeria al taglio e bar. Contestualmente, era stato concluso un contratto di affitto d'azienda. Successivamente, il locatore aveva comunicato la disdetta dei contratti, tuttavia le parti avevano concordato una proroga del contratto di affitto d'azienda e concluso un nuovo contratto di locazione commerciale, entrambi contenenti una clausola che escludeva l'indennità di avviamento. Al termine del rapporto contrattuale, il conduttore ha richiesto il pagamento dell'indennità di avviamento, eccependo la nullità della clausola di rinuncia. Il locatore si è opposto, sostenendo che la rinuncia era avvenuta in corso di rapporto e che il rilascio dell'immobile era stato spontaneo.
Il Tribunale ha accolto la domanda del conduttore, dichiarando la nullità della clausola di rinuncia all'indennità di avviamento. Il giudice ha richiamato l'articolo 79 della legge 392/1978, che sancisce la nullità delle pattuizioni dirette ad attribuire al locatore vantaggi in contrasto con le disposizioni della legge stessa, interpretato dalla giurisprudenza come comprensivo della rinuncia preventiva all'indennità di avviamento. Il Tribunale ha evidenziato che la clausola era stata pattuita sin dalla conclusione del contratto di locazione e riproposta nel successivo contratto, configurando una rinuncia preventiva, vietata dalla legge. Irrilevante è stata considerata la circostanza che il rilascio dell'immobile fosse avvenuto spontaneamente, in quanto il contratto era già scaduto a seguito della disdetta comunicata dal locatore.
È stata rigettata, invece, la domanda riconvenzionale del locatore, volta ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente arrecati al forno a legna presente nell'immobile, per mancanza di prova specifica delle condizioni del forno e dei danni lamentati. Parimenti, è stata rigettata la domanda di pagamento delle ultime due mensilità del canone di locazione, in quanto prescritta.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.