TRIBUNALE DI LATINA
Sentenza n. 973/2023 del 26-04-2023
principi giuridici
In assenza di collisione diretta tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. è applicabile solo in caso di accertamento in concreto del nesso di causalità tra la condotta del conducente e l'evento dannoso.
Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro resa dal responsabile del danno, litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice ai sensi dell'art. 2733, comma 3, c.c.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Assenza di Collisione e Onere Probatorio nel Risarcimento Danni da Sinistro Stradale
La pronuncia in esame affronta un caso di risarcimento danni derivante da un sinistro stradale, ponendo l'accento sull'importanza del nesso causale e sulla ripartizione dell'onere probatorio in assenza di collisione diretta tra i veicoli coinvolti.
La vicenda trae origine da un incidente in cui un motociclista, mentre sorpassava una fila di auto incolonnate, cadeva a terra a causa di una brusca frenata, resa necessaria dalla manovra di svolta a sinistra intrapresa da un automobilista. Il motociclista e la società proprietaria del mezzo agivano in giudizio contro l'automobilista e la sua compagnia assicurativa, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Il Tribunale ha rigettato la domanda, basando la propria decisione sull'assenza di prova di un nesso causale diretto tra la condotta dell'automobilista e l'evento dannoso. Pur riconoscendo la validità del modulo di constatazione amichevole (CID) come indizio, il giudice ha sottolineato che, in assenza di collisione tra i veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'articolo 2054 del codice civile non può operare automaticamente. In tali circostanze, grava sull'attore l'onere di dimostrare in modo inequivocabile che la condotta del convenuto sia stata la causa determinante del sinistro.
Nel caso specifico, l'istruttoria ha rivelato che l'automobilista aveva già iniziato la manovra di svolta quando il motociclista si trovava ancora a distanza, e che la caduta era stata causata da una frenata improvvisa, dovuta ad una condotta di guida non adeguata alle circostanze. Il Tribunale ha pertanto concluso che il motociclista, con una guida più prudente, avrebbe potuto evitare l'incidente.
La sentenza evidenzia come, in assenza di contatto fisico tra i veicoli, l'accertamento del nesso causale diventi elemento imprescindibile per l'ottenimento del risarcimento. La mera presenza di una manovra imprudente da parte di un conducente non è sufficiente a fondare la responsabilità, se non si dimostra che tale condotta ha determinato in modo diretto e inevitabile l'evento dannoso.
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