TRIBUNALE DI LATINA
Sentenza n. 2125/2024 del 07-11-2024
principi giuridici
In caso di comunione, il comproprietario che utilizzi in modo esclusivo il bene comune, senza un titolo che giustifichi l'esclusione degli altri comunisti, deve corrispondere a questi ultimi un corrispettivo per il godimento esclusivo della cosa comune, a titolo di ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene, a far tempo dalla data di richiesta di uso turnario o di percezione dei frutti, senza che rilevi l'eventuale mancato uso del bene da parte degli altri comproprietari, qualora non siano stati posti nelle condizioni di poter usufruire del bene stesso.
Ai fini della determinazione dell'indennità dovuta dal condividente per l'uso esclusivo di un immobile oggetto di divisione giudiziale, occorre far riferimento ai frutti civili, liquidabili con riferimento al valore locativo di mercato del bene.
Nel giudizio di divisione ereditaria, le spese effettuate nel comune interesse dei condividenti devono essere poste a carico della massa, ricadendo su ciascun condividente in virtù della rispettiva quota.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Divisione Ereditaria: Criteri di Assegnazione e Indennizzo per Occupazione Esclusiva
Una recente pronuncia del Tribunale Ordinario di Latina ha affrontato una complessa vicenda di divisione ereditaria, delineando i criteri per l'assegnazione dei beni e la quantificazione dell'indennizzo dovuto per l'occupazione esclusiva degli stessi da parte di uno dei coeredi.
Il caso trae origine dalla successione di un uomo, deceduto senza testamento, i cui beni immobiliari sono stati ereditati dalla figlia, dalla sorella e dalla madre di quest'ultima. A seguito del decesso della madre, la figlia superstite si è trovata a gestire la comunione ereditaria con la zia, senza riuscire a raggiungere un accordo per la divisione amichevole dei beni.
L'attrice, una delle coeredi, ha quindi adito il Tribunale chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria e la divisione dei beni, oltre al risarcimento del danno per l'uso esclusivo degli immobili da parte dell'altra coerede e della sua defunta madre. La convenuta, pur non opponendosi alla divisione, ha contestato la richiesta di risarcimento, sostenendo che gli immobili non erano stati utilizzati o che, comunque, non aveva impedito all'attrice di goderne.
Il Tribunale, dopo aver disposto una consulenza tecnica d'ufficio per la stima dei beni e la predisposizione di un progetto divisionale, ha ordinato la vendita all'asta degli immobili, a seguito della quale uno dei due beni è stato aggiudicato alla coerede convenuta. Successivamente, il giudice ha revocato l'aggiudicazione in favore della coerede, in quanto tale, e ha accolto l'istanza di assegnazione presentata dalla stessa, in quanto titolare della quota di maggioranza.
Nella decisione, il Tribunale ha ribadito il principio secondo cui ciascun comproprietario ha il diritto di chiedere in ogni momento lo scioglimento della comunione, configurando tale diritto come un autentico diritto potestativo. Ha inoltre precisato che, in caso di indivisibilità o non comoda divisibilità del bene, l'assegnazione in natura ad uno dei coeredi che ne faccia richiesta, con preferenza per il titolare della quota maggiore, costituisce la soluzione preferibile rispetto alla vendita all'asta.
Con riferimento alla richiesta di indennizzo per l'occupazione esclusiva dei beni, il Tribunale ha ricordato che, in presenza di una comunione, ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne parimenti uso. Tuttavia, il comproprietario che utilizzi in modo esclusivo il bene, senza un titolo che giustifichi l'esclusione degli altri, deve corrispondere agli altri un corrispettivo per il godimento esclusivo della cosa comune, a partire dal momento in cui viene formulata una richiesta in tal senso.
Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato che la convenuta aveva avuto la disponibilità esclusiva dei beni in comunione, e che l'attrice aveva manifestato il proprio interesse al godimento degli stessi, richiedendo l'indennità di occupazione. Pertanto, il Tribunale ha condannato la convenuta al pagamento di un indennizzo, quantificato in base al valore locativo degli immobili e alla quota di proprietà dell'attrice, a partire dalla data della prima richiesta di godimento.
Infine, il Tribunale ha disposto la ripartizione delle spese sostenute per la divisione del compendio ereditario tra i coeredi, in proporzione alle rispettive quote di proprietà, e ha compensato parzialmente le spese di lite, in ragione della natura del giudizio e della volontà conciliativa manifestata da una delle parti.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.