TRIBUNALE DI LATINA
Sentenza n. 344/2024 del 26-03-2024
principi giuridici
Il diritto alla pausa di cui all'art. 8, d.lgs. n. 66/2003, in quanto preordinato alla tutela dell'integrità psico-fisica e della personalità morale del lavoratore, valori costituzionalmente protetti ex artt. 32, 36, comma 3, e 41 Cost., non è disponibile e monetizzabile.
La mancata concessione della pausa di cui all'art. 8, d.lgs. n. 66/2003, determina un danno da usura psico-fisica risarcibile ai sensi dell'art. 2087 c.c., in quanto impedisce il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Il testo anonimizzato del provvedimento è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini e Condizioni di Servizio.




sintesi e commento
Mancata Fruizione della Pausa Lavorativa: Riconosciuto il Diritto al Risarcimento del Danno da Usura Psicofisica
La pronuncia del Tribunale di Latina affronta la questione del diritto alla pausa lavorativa e del risarcimento del danno derivante dalla sua mancata fruizione, in un contesto lavorativo caratterizzato da turni prolungati e dalla necessità di garantire la continuità del servizio.
Nel caso di specie, alcuni dipendenti di un servizio di emergenza sanitaria territoriale hanno adito il Tribunale lamentando la mancata fruizione della pausa di almeno dieci minuti ogni sei ore di lavoro, prevista dall'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003. I lavoratori, impegnati in turni di dodici ore, chiedevano il riconoscimento del diritto alla pausa e il risarcimento del danno da usura psicofisica derivante dalla sua omissione.
La società resistente, ### 118, contestava la fondatezza della domanda, sostenendo che i dipendenti erano posti nelle condizioni di godere delle pause, sia attraverso la fruizione di buoni pasto senza decurtazione dell'orario di lavoro, sia in ragione della natura discontinua della prestazione lavorativa, caratterizzata da lunghi periodi di attesa inoperosa.
Il Tribunale, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha ritenuto fondato il ricorso. Il giudice ha evidenziato come l'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 preveda, in assenza di una specifica disciplina contrattuale, il diritto a una pausa di almeno dieci minuti per ogni periodo lavorativo giornaliero superiore alle sei ore, finalizzata al recupero delle energie psicofisiche e all'attenuazione del lavoro monotono e ripetitivo. Tale diritto, in quanto preordinato alla tutela dell'integrità psico-fisica e della personalità morale del lavoratore, è considerato indisponibile e non monetizzabile.
Il Tribunale ha precisato che la pausa deve essere effettiva, concretizzandosi in una reale interruzione dell'attività lavorativa, di durata predeterminata e non sacrificabile unilateralmente dal datore di lavoro. La mera fruizione di buoni pasto non è stata ritenuta sufficiente a soddisfare tale requisito, in quanto non garantisce una sosta dal lavoro finalizzata al recupero delle energie psico-fisiche.
Inoltre, il giudice ha escluso che l'attività svolta dagli autisti di ambulanza possa essere considerata "discontinua", in quanto i lavoratori sono tenuti a rimanere a disposizione del datore di lavoro per tutta la durata del turno, pronti a intervenire in caso di emergenza. Tale condizione di permanente disponibilità, secondo il Tribunale, non favorisce la distensione psicologica del lavoratore e non garantisce il diritto a una pausa effettiva.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha dichiarato l'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di garantire la pausa lavorativa e ha condannato la società resistente al risarcimento del danno da usura psicofisica cagionato ai lavoratori, da liquidarsi in separata sede. Il giudice ha evidenziato come la reiterata mancata fruizione della pausa minima possa aver comportato un danno per i lavoratori, presumibile in ragione dello stress psico-fisico derivante dalla tipologia di lavoro svolto e dalla condizione di permanente disponibilità.
Il Tribunale ha compensato integralmente le spese di lite, considerata la difformità di orientamenti nella giurisprudenza di merito.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.