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TRIBUNALE DI LATINA

Sentenza n. 344/2024 del 26-03-2024

principi giuridici

Il diritto alla pausa di cui all'art. 8, d.lgs. n. 66/2003, in quanto preordinato alla tutela dell'integrità psico-fisica e della personalità morale del lavoratore, valori costituzionalmente protetti ex artt. 32, 36, comma 3, e 41 Cost., non è disponibile e monetizzabile.

La mancata concessione della pausa di cui all'art. 8, d.lgs. n. 66/2003, determina un danno da usura psico-fisica risarcibile ai sensi dell'art. 2087 c.c., in quanto impedisce il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Mancata Fruizione della Pausa Lavorativa: Riconosciuto il Diritto al Risarcimento del Danno da Usura Psicofisica


La pronuncia del Tribunale di Latina affronta la questione del diritto alla pausa lavorativa e del risarcimento del danno derivante dalla sua mancata fruizione, in un contesto lavorativo caratterizzato da turni prolungati e dalla necessità di garantire la continuità del servizio.
Nel caso di specie, alcuni dipendenti di un servizio di emergenza sanitaria territoriale hanno adito il Tribunale lamentando la mancata fruizione della pausa di almeno dieci minuti ogni sei ore di lavoro, prevista dall'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003. I lavoratori, impegnati in turni di dodici ore, chiedevano il riconoscimento del diritto alla pausa e il risarcimento del danno da usura psicofisica derivante dalla sua omissione.
La società resistente, ### 118, contestava la fondatezza della domanda, sostenendo che i dipendenti erano posti nelle condizioni di godere delle pause, sia attraverso la fruizione di buoni pasto senza decurtazione dell'orario di lavoro, sia in ragione della natura discontinua della prestazione lavorativa, caratterizzata da lunghi periodi di attesa inoperosa.
Il Tribunale, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha ritenuto fondato il ricorso. Il giudice ha evidenziato come l'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 preveda, in assenza di una specifica disciplina contrattuale, il diritto a una pausa di almeno dieci minuti per ogni periodo lavorativo giornaliero superiore alle sei ore, finalizzata al recupero delle energie psicofisiche e all'attenuazione del lavoro monotono e ripetitivo. Tale diritto, in quanto preordinato alla tutela dell'integrità psico-fisica e della personalità morale del lavoratore, è considerato indisponibile e non monetizzabile.
Il Tribunale ha precisato che la pausa deve essere effettiva, concretizzandosi in una reale interruzione dell'attività lavorativa, di durata predeterminata e non sacrificabile unilateralmente dal datore di lavoro. La mera fruizione di buoni pasto non è stata ritenuta sufficiente a soddisfare tale requisito, in quanto non garantisce una sosta dal lavoro finalizzata al recupero delle energie psico-fisiche.
Inoltre, il giudice ha escluso che l'attività svolta dagli autisti di ambulanza possa essere considerata "discontinua", in quanto i lavoratori sono tenuti a rimanere a disposizione del datore di lavoro per tutta la durata del turno, pronti a intervenire in caso di emergenza. Tale condizione di permanente disponibilità, secondo il Tribunale, non favorisce la distensione psicologica del lavoratore e non garantisce il diritto a una pausa effettiva.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha dichiarato l'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di garantire la pausa lavorativa e ha condannato la società resistente al risarcimento del danno da usura psicofisica cagionato ai lavoratori, da liquidarsi in separata sede. Il giudice ha evidenziato come la reiterata mancata fruizione della pausa minima possa aver comportato un danno per i lavoratori, presumibile in ragione dello stress psico-fisico derivante dalla tipologia di lavoro svolto e dalla condizione di permanente disponibilità.
Il Tribunale ha compensato integralmente le spese di lite, considerata la difformità di orientamenti nella giurisprudenza di merito.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

Tribunale di Latina - Giudice del ### N. R.G. 1248/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA -### Il Giudice del ### in persona della dott.ssa ### all'udienza di discussione del 26/03/2024 ha pronunciato e pubblicato la presente SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 1248/2021 promossa DA ################ GIOFFRÈ ##### D'### tutti rappresentati e difesi dall'Avv.  #### e dall'Avv. ### giusta procura in atti -ricorrente
CONTRO ### (### 118, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.  #### giusta procura in atti -resistente
Tribunale di Latina - Giudice del ### avente ad oggetto: risarcimento danno dando lettura dei seguenti MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'odierna domanda i ricorrenti, premesso di essere dipendenti di ### 118 in servizio presso la postazione di ### di ### e di ### con le qualifiche di ### tecnico/ autista di ambulanza/infermiere, deducono di avere svolto attività lavorativa con orari di lavoro articolati in turni di 12 ore (7.00-19.00 / 19.00-7.00) e lamentano il danno cagionato dalla mancata fruizione della pausa dovuta, ai sensi dell'art. 8 d. lgs. n. 66/2003, per un periodo minimo di 10 minuti per ogni turno che superi le 6 ore di servizio, chiedono pertanto il riconoscimento in loro favore del diritto alla fruizione della pausa giornaliera di almeno 10 minuti per ogni turno di servizio svolto nel periodo dal dicembre 2008 al dicembre 2018, nonché, la condanna dell'### convenuta al pagamento dell'indennità da risarcimento “per usura psicofisica” da liquidarsi in separata sede ###giudizio, ### 118 ha contestato la fondatezza della domanda attorea deducendo, in particolare, che i ricorrenti erano posti in condizione di godere delle prescritte pause nell'orario di lavoro, sia in quanto fruivano di buoni pasto per ogni turno superiore alle 7 ore senza decurtazione dall'orario di lavoro del tempo necessario per la consumazione del pasto, a cui erano adibiti appositi punti ristoro in dotazione alla postazione ### sia in ragione della natura discontinua della prestazione lavorativa, che contemplava lunghi periodi di attesa inoperativa. 
All' odierna udienza - in seguito alla riassegnazione del presente fascicolo in forza del ### n. 55/2023- lette le note a trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione **** 1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi ai sensi dell'art. 127 ter e art. 429 cpc, primo comma, c.p.c., depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.  2. Si osserva in primo luogo come questo giudice ritenga di prestare piena e convinta Tribunale di ### - Giudice del ### adesione all'orientamento venuto a consolidarsi in seno alla ### dell'intestato Tribunale (cfr. sentenza n. 1239/22) e nell'ambito della giurisprudenza di merito (### Cassino sentenza n. 64/2018 e sentenza n. 1005/2019; ### Velletri n. 576/21 e ### sentenza n. 359/21) in relazione alle questioni oggetto di giudizio, confermate da ultimo dalla Corte di Appello di Roma nelle sentenze n. 350/2021, 1842/2023; 2570/23 (in atti), il cui percorso argomentativo motivazionale deve in questa sede intendersi integralmente richiamato ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.  3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento 4. La cornice normativa entro cui si inscrive l'istituto della pausa giornaliera di lavoro è contenuta nell'art. 8 del d. lgs. 66/2003, che al comma 1 così dispone: “### l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo” In mancanza della regolamentazione contrattuale collettiva, trova applicazione quanto dispone il comma 2: “### ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo”, mentre il comma 3 prevede “### diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata i periodi di cui all'articolo 5 regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, e successivi atti applicativi, e dell'articolo 4 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, e successive integrazioni.” 4.1 Dalla lettura delle norme citate si evince una nozione di pausa lavorativa da intendersi come momento di inattività o sosta all'interno dell'arco lavorativo giornaliero con la finalità di assicurare al lavoratore il recupero delle energie psico - fisiche, la consumazione del pasto, l'attenuazione di mansioni monotone e ripetitive. È prevista una soglia legislativa minima di tutela, nel senso che in assenza di una previsione collettiva, per ogni periodo lavorativo giornaliero superiore alle sei ore spetta una pausa non inferiore a 10 minuti, fruibile anche sul posto di lavoro e collocata tra l'inizio e la fine di ogni periodo lavorativo, ### di ### - Giudice del ### avuto riguardo alle esigenze tecniche del processo produttivo. Il diritto alla pausa in questione, in quanto preordinato alla tutela dell'integrità psico-fisica e della personalità morale del lavoratore, valori costituzionalmente protetti ex artt. 32, 36 comma 3, 41 Cost.  non è disponibile e monetizzabile ### la pausa in questione si configura come una sosta “interna” all'orario di lavoro giornaliero eccedente le 6 ore, coerentemente con una nozione di “orario di lavoro” incentrata non sulla effettività e continuità ininterrotta della prestazione lavorativa, ma sulla disponibilità del lavoratore e sulla sua presenza nei luoghi di lavoro (vedi Cass. 20694/2015 e la sopra citata ### del Ministero del ###: ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 66/2003 si definisce come “orario di lavoro” “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”. 
In quanto sosta “interna”, la pausa ex art. 8 del d.lgs. 66/2003 si differenzia dai riposi intermedi, che sono invece momenti di inattività compresi tra due intervalli o turni di lavoro contrattualmente predefiniti. La distinzione trova riscontro nell'art. 5 del r.d.  1955/1923, che per entrambi esclude la riconducibilità alla nozione di lavoro “effettivo”. 
Ancorché “interna” al periodo lavorativo giornaliero, la pausa di cui all'art. 8 deve essere effettiva per potere assolvere alle sue molteplici funzioni, costituzionalmente rilevanti, ossia deve concretarsi in una reale interruzione dall'attività lavorativa, in un intervallo di inoperatività a tutti gli effetti, di durata predeterminata e non sacrificabile unilateralmente dal datore in base alle esigenze organizzative contingenti. 
Solo la consapevolezza del lavoratore di poter godere, per una durata prestabilita, fissata dalla norma legislativa in via suppletiva all'autonomia collettiva in un minimo di dieci minuti, di una pausa effettiva e non comprimibile ad libitum dal datore di lavoro ed in funzione delle contingenti esigenze organizzative che di volta in volta vengono in rilievo, è in grado di assicurargli quella distensione psicologica e quel recupero psicofisico, anche per via dell'effetto di attenuazione del lavoro monotono e ripetitivo, che rispondono alla ratio della disciplina protettiva. (cfr. in termini ### Cassino, sentenza n. 1005/2019).  4.2 Disciplina che costituisce a sua volta il recepimento di una più ampia disciplina di matrice eurounitaria, recata dalla ### 2003/88/CE, la quale all'art. 4 prevede che “### membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 6 ore, di una pausa le cui modalità e, in particolare, la cui durata e condizioni di concessione sono fissate da contratti collettivi o accordi conclusi ### di ### - Giudice del ### tra le parti sociali o, in loro assenza, dalla legislazione nazionale”. La previsione è stata attuata, come visto, dall'art. 8 del d. lgs. 66/2003 ed è derogabile, ai sensi dell'art. 17 comma 3 della ### citata, in una serie di ipotesi tassative ivi elencate, che hanno a loro volta trovato un puntuale recepimento nell'art. 17 del d.lgs. 66/2003 rubricato ”### alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima settimanale”. 
Quest'ultimo prevede che le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi o accordi conclusi a livello nazionale tra le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative e le associazioni nazionali dei datori di lavoro firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o, conformemente alle regole fissate nelle medesime intese, mediante contratti collettivi o accordi conclusi al secondo livello di contrattazione. 
Al secondo comma precisa che in mancanza di disciplina collettiva, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, il ### per la funzione pubblica, di concerto con il ### del lavoro e delle politiche sociali, su richiesta delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative o delle associazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, adotta un decreto, sentite le stesse parti, per stabilire deroghe agli articoli 4, terzo comma, nel limite di sei mesi, 7, 8, 12 e 13 con riferimento, tra le tante, ad attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del servizio o della produzione e nei casi di lavoro frazionato. Le deroghe previste possono essere ammesse soltanto a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata, il tutto come recita l'art. 5 del citato decreto, “nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori”.  5. Tanto premesso in punto di ricostruzione della normativa in materia, venendo alla fattispecie concreta per cui è causa, è incontroverso tra le parti che i ricorrenti svolgono la propria prestazione lavorativa di ### nel quadro di una attività istituzionalmente finalizzata alla gestione ed al coordinamento della fase di allarme e risposta extraospedaliera alle emergenze sanitarie e di raccordo con le ### di ### - Giudice del ### attività svolte dai medici di medicina generale addetti alla continuità assistenziale nell'ambito del sistema di emergenza sanitaria territoriale. 
È altresì pacifico che tale attività lavorativa viene svolta su due turni continuativi di 12 ore ciascuno, all'interno dei quali possono fisiologicamente verificarsi anche lunghi periodi di attesa inoperativa, poiché le necessità contingenti di soccorso e le attività di emergenza non sono programmabili anticipatamente. 
Parte resistente non ha contestato il vuoto di disciplina dell'istituto delle pause ex art. 8 nella regolamentazione contrattuale collettiva di comparto, come rilevabile anche dai contratti collettivi depositati telematicamente dal ricorrente. Neppure ha contestato l'assenza di regolamentazione da parte dell'### della fruizione di tali pause 6. Ciò posto, sulla base della normativa sopra richiamata la disposizione di cui al citato art.8 può essere derogata soltanto dai contratti collettivi o, in assenza, con decreti ministeriali soltanto per alcune tipologie di lavoratori espressamente elencate nell'art.17; come è noto, infatti, i limiti legali imposti dal d.lgs. 8 aprile 2003 n. 66 in materia di orario massimo complessivo, pause di lavoro e lavoro notturno, non possono essere derogati nemmeno con il consenso del singolo lavoratore interessato - e dunque per effetto della rinuncia ai relativi diritti, - ma solo ad opera della contrattazione collettiva, e nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge, comportando il mancato esercizio di tale facoltà di deroga da parte delle parti sociali l'operatività diretta delle garanzie e dei limiti legali, con conseguente applicazione delle sanzioni stabilite in caso di violazione (cfr., in senso conforme, Cass. Sez. L., Sentenza n. 11574 del 23/5/2014). 
Ne consegue che, quand'anche l'attività svolta dagli odierni ricorrenti rientrasse tra quelle discontinue per le quali l'art.17 prevede la deroga, in assenza del relativo decreto ministeriale la disposizione di cui al citato art.8 deve comunque trovare applicazione.  7.1 In ogni caso l'attività svolta dagli autisti di ambulanza, non può essere considerata una attività ‘discontinua' come invece sostenuto dall'### in quanto appartenenti alle categorie elencate nel r.d. n.2657/1923 (vedi pag. 5 della memoria di costituzione). 
Anzitutto nel predetto r.d. non sono elencati gli autisti di ambulanza; inoltre deve ricordarsi il condivisibile principio giurisprudenziale secondo cui ai fini della misurazione dell'orario di lavoro, l'art. 1, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 66 del 2003 attribuisce un espresso ed alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro (cfr., in fattispecie ### di ### - Giudice del ### assimilabile alla presente, Cass. Sez. L. -, Sentenza n. 13466 del 29/5/2017). 
Non essendo contestata la presenza dei ricorrenti nel corso dell'intero orario di lavoro nonché la loro disponibilità per tutta la durata dello stesso, va escluso che la loro sia una attività di natura discontinua ai fini che qui interessano.  7.2 Anche la circostanza che i ricorrenti fruiscano di buoni pasto risulta del tutto inconferente poiché oggetto del presente giudizio è la diversa fattispecie della sosta di dieci minuti per ogni sei ore di lavoro, di talché l'eventuale sosta per la fruizione del pasto risulterebbe irrilevante in quanto non riguardante il differente profilo della salvaguardia delle energie psico-fisiche dei ricorrenti oggetto della presente causa.(cfr in tal senso Corte Appello Roma sentenza n. 350/21) I lavoratori, infatti, sono tenuti comunque a rispondere con immediatezza ad ogni richiesta di soccorso e necessità di intervento, non prevedibili e programmabili ex ante. Questa condizione di permanente disponibilità, per tutta la durata del turno, alla immediata operatività in funzione delle esigenze emergenziali non preventivamente programmabili, in assenza di una predeterminazione certa di pause minime con atto datoriale, stante l'assenza di regolamentazione collettiva, non garantisce nella sua effettività il diritto dei ricorrenti a godere durante il turno giornaliero di soste dal lavoro di durata predeterminata e non comprimibili. Ne viene compromessa anche la conseguente finalità del recupero delle energie psico - fisiche. Lo stato di permanente e ininterrotta disponibilità a rispondere alle emergenze per tutto il turno di dodici ore non favorisce certo la distensione psicologica del lavoratore, consapevole che la mera e temporanea inattività può in qualunque momento venire meno, senza garanzia certa di un periodo minimo di intervallo (almeno 10 minuti) in cui tale inattività sia resa insensibile alle richieste di intervento e soccorso. (### Cassino sentenza n. 1005/2019) 8. In virtù di quanto sin qui espresso, nel caso in esame, deve preliminarmente escludersi il diritto dei sig.ri ### e ### al riconoscimento della pausa in esame, risultando pacifico che costoro abbiano osservato un orario di servizio di sei ore presso l'### Con riferimento invece alla sig.ra ### il suddetto diritto deve essere riconosciuto sino al 31.1.2018 epoca delle dimissioni. 
Quanto alla posizione del sig. ### quale addetto all'eliambulanza, la circostanza emersa anche dall'attività istruttoria espletata, che egli godesse della pausa 10 minuti in ### di ### - Giudice del ### attesa dei rifornimenti di carburante dell'aeromobile, non muta i termini della questione. 
Invero, occorre osservare che durante i tempi di rifornimento del carburante l'operatore resta in servizio e a disposizione del datore di lavoro ed anzi tale tempo non può che essere qualificato come tempo di lavoro in ragione della disponibilità alla prestazione lavorativa del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro. Ne discende che in alcun modo l'attesa per il rifornimento del carburante può essere qualificata come pausa dal lavoro di cui all'art. 8 cit.  8.1 Per tutte le ragioni appena esposte deve pertanto dichiararsi l'inadempimento di parte datoriale all'obbligo di cui all'art. 8 comma 2 del d.lgs. 66/2003, non avendo previsto ed assicurato ai ricorrenti (con esclusione dei sigg.ri Fagiolo e ###, in assenza di regolamentazione collettiva sul punto, pause della durata di almeno 10 minuti nell'ambito di turni orari superiori alle 6 ore. Deve conseguentemente riconoscersi il diritto dei ricorrenti a fruire di dette pause.  9. Quanto alla richiesta di risarcimento del danno ex art. 2087 cod. civ., si osserva che l'inadempimento a tale precetto normativo si manifesta anche per mancata attuazione di regolamenti e direttive, sicché la conseguenza dannosa ravvisabile nel comportamento omissivo, è quella di impedire, ai lavoratori coinvolti, il recupero delle energie psicofisiche, venendosi così a creare un pregiudizio all'integrità della salute degli stessi. 
Da quanto detto sin qui rilevato ed argomentato devono quindi ritenersi sussistenti tutti gli elementi richiesti dall'art. 2087 c.c., ai fini di un accertamento del diritto alla tutela risarcitoria, ravvisandosi, con l'omissione del datore, una lesione del diritto alla salute dei ricorrenti - art. 32 Cost. - e più in particolare del diritto al riposo - art. 36, comma 3 Cost.  (sulla cui irrinunciabilità cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 11574 del 2014). 
Conseguentemente, per le ragioni esposte, si reputa necessario condannare la società resistente al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2087 c.c., per mancata fruizione della pausa minima, in violazione della norma di cui all'art. 8 del D.lgs. 66/2003, -dal 3.3.2010 al dicembre 2018 per #### considerando il termine di prescrizione decennale in tema di risarcimento del danno interrotto solo con la diffida inviata via PEC all'### resistente ricevuta in data ###; - dal 28.12.2009 al 31.1.2018 per ### stante la diffida inviata via PEC all'### resistente in data ### e sino all'epoca delle dimissioni; - dal 28.12.2009 al dicembre 2018 per tutti gli altri ricorrenti considerando il termine di ### di ### - Giudice del ### prescrizione decennale in tema di risarcimento del danno interrotto solo con la diffida inviata via PEC all'### resistente in data ### (cfr. doc. n. 1 all.to al ricorso).  10. Quanto alla liquidazione del danno da usura psico-fisica deve richiamarsi il principio di diritto espresso delle ### Unite n. 1607 del 03/04/1989, secondo cui, nel caso di prestazione dell'attività lavorativa di domenica, senza fruizione del riposo in altro giorno della settimana, il mancato riposo settimanale, con l'usura psicofisica che ne deriva, costituisce per il lavoratore - cui per tale prestazione dev'essere corrisposta la retribuzione giornaliera (in quanto la paga normale compensa solo sei giorni la settimana) - uno specifico titolo di risarcimento, che è autonomo rispetto al diritto alla maggiorazione per la penosità del lavoro domenicale; tale risarcimento, in mancanza di criteri legali o di principi di razionalità che ne impongano la liquidazione in una somma pari ad un'altra retribuzione giornaliera, dev'essere liquidato in concreto dal giudice del merito, alla stregua di una valutazione che - anche mercé l'utilizzazione di strumenti ed istituti previsti dalla contrattazione collettiva - tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative, non essendo il danno per il sacrificio del riposo settimanale determinabile in astratto.  10.1 Quanto alla richiesta degli attori di condanna della resistente al risarcimento del danno per il mancato godimento della pausa lavorativa, da liquidarsi in separata sede, va osservato che la Cassazione ha chiarito che è del tutto ammissibile una domanda di condanna generica al risarcimento, che si configura come una mera "declaratoria iuris" da cui esula qualunque accertamento in ordine alla misura e alla concreta sussistenza del danno, con la conseguenza che il giudicato formatosi sull'an non preclude al giudice della liquidazione di negare la sussistenza stessa del danno. La pronuncia di condanna generica al risarcimento comporta soltanto la necessaria verifica in merito alla potenzialità del danno, mentre la concreta esistenza dello stesso deve essere verificata nella successiva fase di liquidazione (cfr. Cass. n.5252/2016; Cass. n.15595/2014; Cass. n.15335/2012; Cass. n.9043/2012; Cass. n.21428/2007) Ebbene, nel caso di specie la verifica della potenzialità del danno da usura psico-fisica richiesto dai ricorrenti per la mancata fruizione della pausa minima dà esito positivo. 
Invero, può farsi utile riferimento alla giurisprudenza della Cassazione (cfr. sentenza n.2455/2000) che - per l'ipotesi della mancata fruizione del riposo dopo sei giorni consecutivi di lavoro - ha tenuto distinto il danno da usura psico-fisica, conseguente alla mancata fruizione del riposo dopo sei giorni consecutivi di lavoro, derivante dalla maggiore ### di ### - Giudice del ### penosità della prestazione resa dal lavoratore in siffatta condizione, dall'ulteriore danno alla salute o danno biologico (non chiesto dagli attori), che si concretizza, invece, in una vera e propria malattia o infermità del lavoratore che si ponga in rapporto di diretta derivazione causale dall'attività lavorativa svolta in modo continuo, e senza il godimento dei riposi settimanali. 
Nella prima ipotesi, l'esistenza del danno deve ritenersi presunta, e il risarcimento può essere determinato spontaneamente, in via transattiva, dal datore di lavoro con il consenso del lavoratore, ovvero essere determinato mediante il ricorso a maggiorazioni o compensi previsti dal contratto collettivo o dal contratto individuale di lavoro. Nel secondo caso, è necessaria la prova del danno del rapporto causale con l'attività lavorativa prestata non in conformità con le previsioni normative sull'orario di lavoro. 
Ebbene, analogamente, nel caso di specie ben può ritenersi che la reiterata, pluriennale e incontestata mancata fruizione della pausa minima di dieci minuti, dopo sei ore consecutive di lavoro, abbia comportato per gli attori il danno da usura psico-fisica dagli stessi richiesto. 
Lo stress psico-fisico dei ricorrenti può presumersi anche in base alla circostanza che, sebbene la tipologia di lavoro svolto possa prevedere tempi di attesa e periodi di inoperosità, i ricorrenti sono comunque obbligati a restare operativi fino ad ogni richiesta o necessità d'intervento, per cui, nei momenti di inattività, non può verificarsi quella distensione psicologica scaturente dalla consapevolezza di poter godere di una pausa a tutti gli effetti. 
Conseguentemente, per le ragioni esposte, la resistente va condannata al risarcimento del danno da usura psico-fisica cagionato ai ricorrenti in conseguenza della mancata concessione di una pausa di 10 minuti ogni sei ore consecutive di lavoro, nei limiti della prescrizione come indicato al precedente punto 9).  11. In applicazione del principio stabilito dall'art. 92, comma 2 c.p.c., risulta equo compensare integralmente le spese di lite del presente giudizio considerata la difformità di orientamenti nella giurisprudenza di merito P.Q.M.  Ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa disattesa, così decide: 1) in accoglimento del ricorso dichiara il diritto dei ricorrenti (con esclusione di ### e ### alla fruizione della pausa di almeno 10 minuti nei turni ### di ### - Giudice del ### orari di lavoro superiori alle sei ore e, per l'effetto, condanna l'### resistente al risarcimento del danno da mancata fruizione del periodo di sosta ex art. 8 d.lgs. 66/2003, dalla data del 3.3.2010 al dicembre 2018 per #### e dal 28.12.2009 al 31.1.2018 per ### nonché dal 28.12.2009 al dicembre 2018 per i restanti ricorrenti, da liquidarsi in separata sede.  2) rigetta il ricorso nei confronti di ### e ### 3) compensa integralmente le spese di lite ### deciso in ### lì 26.3.2024 

Il Giudice
del ###ssa ### n. 1248/2021

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