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TRIBUNALE DI LATINA

Sentenza n. 345/2024 del 13-02-2024

principi giuridici

Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, grava sulla pubblica amministrazione, quale attore sostanziale, l'onere di provare i fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa sanzionatoria, non gravando sull'opponente, che li abbia contestati, la prova della loro inesistenza.

Nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa, l'inerzia processuale dell'amministrazione non determina l'automatico accertamento dell'infondatezza della trasgressione, potendo il giudice sopperirvi, nella ricostruzione dell'intero rapporto sanzionatorio, valutando i documenti già acquisiti o disponendo d'ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Revoca della Patente di Guida: Necessaria la Prova della Violazione Presupposta


La pronuncia del Tribunale di Latina si concentra sull'importanza dell'onere probatorio in capo alla Pubblica Amministrazione (P.A.) nei procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative, in particolare in un caso di revoca della patente di guida conseguente alla presunta violazione degli obblighi di custodia di un veicolo sottoposto a sequestro.
Il caso trae origine dall'appello avverso una sentenza del Giudice di Pace che aveva rigettato il ricorso di un soggetto contro un'ordinanza della ### di Latina che disponeva la revoca della sua patente. La revoca era motivata dalla contestazione della violazione dell'art. 213, comma 8, del Codice della Strada, ovvero il mancato rispetto degli obblighi di custodia di un veicolo precedentemente sequestrato per guida senza copertura assicurativa (art. 193, comma 2, C.d.S.). L'appellante contestava l'illegittimità del provvedimento, lamentando l'omessa notifica del verbale presupposto relativo alla violazione dell'art. 193 e la conseguente assenza di prova della condotta di guida irregolare.
Il Tribunale, riformando la sentenza di primo grado, ha accolto l'appello. I giudici hanno ribadito che, nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa, spetta alla P.A. provare la sussistenza degli elementi costitutivi della propria pretesa sanzionatoria. In altre parole, l'amministrazione deve dimostrare la fondatezza della contestazione mossa al cittadino.
Nel caso specifico, il Tribunale ha rilevato che l'### territoriale del ###, nonostante la mancata costituzione in giudizio, non aveva adempiuto al proprio onere probatorio. Pur richiamando nel provvedimento di revoca un verbale di accertamento (n. U5258), quest'ultimo non conteneva riferimenti precisi al verbale presupposto relativo alla violazione dell'art. 193, comma 2, C.d.S. Inoltre, l'amministrazione non aveva prodotto alcuna documentazione che attestasse l'esistenza e l'effettiva riconducibilità del verbale presupposto all'accertamento della guida senza assicurazione.
Il Tribunale ha sottolineato che, sebbene l'inerzia processuale dell'amministrazione non determini automaticamente l'accoglimento del ricorso, nel caso di specie la mancata produzione di elementi probatori a sostegno della contestazione ha reso illegittima l'ordinanza di revoca della patente. Pertanto, in assenza di prova della violazione presupposta (guida senza assicurazione), non poteva ritenersi legittima la sanzione accessoria della revoca della patente per violazione degli obblighi di custodia del veicolo sequestrato.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
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testo integrale


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