TRIBUNALE DI LECCE
Sentenza n. 3316/2021 del 07-12-2021
principi giuridici
Il diritto di mantenere una siepe a distanza dal confine inferiore a quella legale può essere usucapito nel termine previsto per i beni immobili, decorrendo il termine dalla data del piantamento.
Il diritto di mantenere i rami di un albero protesi verso il fondo del vicino può costituire oggetto di servitù, a condizione che questa nasca per titolo ovvero per destinazione del padre di famiglia.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Usucapione del diritto a mantenere alberi a distanza non legale dal confine
Una recente pronuncia del Tribunale di Lecce ha affrontato una controversia relativa alle distanze legali tra alberi e confine di proprietà, focalizzandosi sull'istituto dell'usucapione. La vicenda trae origine da una disputa tra due proprietari confinanti, legati da vincoli di parentela, a causa della presenza di una fila di cipressi piantati lungo il confine. Uno dei proprietari lamentava la violazione delle distanze legali previste dal codice civile, chiedendo l'arretramento o il taglio degli alberi, oltre al risarcimento dei danni. L'altro proprietario, unitamente ad un terzo comproprietario del fondo, si difendeva eccependo l'usucapione del diritto a mantenere gli alberi nella posizione e all'altezza attuale, sostenendo che la siepe esisteva da circa quarant'anni, essendo stata piantata dal loro dante causa.
Il Tribunale, richiamando il principio della "ragione più liquida", ha ritenuto di poter decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, ovvero l'eccezione di usucapione, senza necessità di esaminare preliminarmente le altre questioni sollevate. Il giudice ha ricordato che, ai sensi dell'articolo 892 del codice civile, chi vuole piantare alberi presso il confine deve rispettare le distanze stabilite dai regolamenti o, in mancanza, dagli usi locali, e che, in assenza di questi, devono essere osservate le distanze minime previste dalla legge, tra cui tre metri per gli alberi di alto fusto, come i cipressi. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata riconosce la possibilità di usucapire il diritto a mantenere una siepe a distanza inferiore a quella legale, nel termine previsto per i beni immobili.
Nel caso specifico, il Tribunale ha ritenuto provato, sulla base delle testimonianze raccolte, che la siepe di cipressi esisteva da circa quarant'anni, essendo stata piantata dal dante causa dei convenuti nel 1981. Le testimonianze hanno confermato la presenza della siepe fin dagli anni '80 e l'installazione di una recinzione lungo il lato est della stessa nel 1990. Pertanto, il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione di usucapione del diritto a mantenere gli alberi a distanza inferiore a quella legale, rigettando la domanda principale del proprietario che lamentava la violazione delle distanze. Quanto alla richiesta di tagliare i rami dei cipressi che si protendevano sul fondo del vicino, il Tribunale ha rilevato che tale circostanza non era stata provata, rigettando anche tale domanda. Di conseguenza, è stata rigettata anche la richiesta di risarcimento del danno.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.