TRIBUNALE DI LECCE
Sentenza n. 1218/2023 del 24-04-2023
principi giuridici
La presunzione di comunione del muro divisorio di cui all'art. 880 c.c. è superata dall'accertamento che il muro sia stato costruito interamente su una sola delle aree confinanti, salvo gli effetti di un titolo pattizio successivamente intervenuto o dell'usucapione.
In tema di distanze legali, la disciplina di cui all'art. 889, comma 2, c.c. non si applica alle canne fumarie, le quali sono soggette alla regolamentazione di cui all'art. 890 c.c. e, quindi, poste alla distanza fissata dai regolamenti locali.
Chi affermi di aver usucapito il diritto di mantenere un fabbricato a distanza inferiore a quella legale per aver ricostruito un edificio preesistente "in loco", deve dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi dell'acquisto a titolo originario, ossia la presenza per il tempo previsto dalla legge del manufatto nella stessa posizione e l'assoluta identità tra la nuova e la vecchia struttura.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.




sintesi e commento
Comproprietà del Muro Divisorio e Distanze Legali: Un Caso di Usucapione
La pronuncia in esame affronta una controversia relativa all'accertamento della proprietà di un muro divisorio tra due immobili confinanti e al rispetto delle distanze legali per una canna fumaria. La parte attrice, proprietaria di un immobile, ha agito in giudizio per vedersi riconosciuta la proprietà esclusiva del muro perimetrale che divide la sua abitazione da quella dei convenuti, chiedendo la rimozione di una canna fumaria e di alcuni ganci per il bucato apposti su tale muro. Contestava, inoltre, il mancato rispetto delle distanze legali da parte della canna fumaria. I convenuti, costituitisi in giudizio, hanno eccepito l'usucapione della comproprietà del muro e, in subordine, del diritto di servitù di appoggio per la canna fumaria e i ganci.
Il Tribunale, dopo aver esaminato le prove documentali e testimoniali, nonché la consulenza tecnica d'ufficio, ha rigettato le domande dell'attrice e accolto la domanda riconvenzionale dei convenuti. Il giudice ha fondato la decisione sulla presunzione di comunione del muro divisorio, prevista dall'articolo 880 del codice civile, ritenendo che l'attrice non avesse fornito prove sufficienti per dimostrare la costruzione del muro interamente sul proprio terreno. Di contro, ha ritenuto che i convenuti avessero dimostrato il possesso ultraventennale della comunione del muro, maturato in virtù della funzione strutturale e divisoria svolta anche per il loro immobile.
Quanto alla canna fumaria, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza di legittimità, secondo cui le canne fumarie sono soggette alla regolamentazione dell'articolo 890 del codice civile, che rimanda ai regolamenti locali in materia di distanze. Pur rilevando che la canna fumaria non rispettava le distanze previste dal regolamento comunale, il giudice ha ritenuto che i convenuti avessero assolto l'onere di provare l'usucapione del diritto a mantenere la canna fumaria a distanza inferiore a quella legale. Le prove orali hanno, infatti, dimostrato l'esistenza della canna fumaria nella medesima posizione da oltre vent'anni, confermando la preesistenza rispetto all'intervento di manutenzione contestato. Il Tribunale ha, pertanto, rigettato anche le domande relative alla canna fumaria, precisando che l'eventuale produzione di immissioni moleste dovrà essere valutata ai sensi dell'articolo 844 del codice civile.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.