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TRIBUNALE DI LECCE

Sentenza n. 1944/2024 del 27-05-2024

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE Il Tribunale di Lecce - ### in composizione monocratica, in persona del dott. ### ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al numero d'ordine 8427 del 2022, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., promossa da: ### S.r.l., in persona del legale rappresentante, ### Antonino Buzan, difesa in via congiunta e disgiunta dagli Avv.ti ### e ### - ATTRICE - CONTRO ### S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### - CONVENUTA - avente ad oggetto: altri contratti atipici. 
FATTO e DIRITTO Con atto di citazione, ritualmente notificato, depositato in data ###, la società ### S.r.l. ha convenuto, dinanzi all'intestato Tribunale, la #### S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “### l'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi indicati in narrativa In via principale - accertare e dichiarare che l' “impianto robotizzato saldatura benne”, denominato “### 350 - ### Quirox” ed ulteriori componenti, oggetto del contratto stipulato tra ### S.r.l. ed ### S.r.l. in data ### è di proprietà della ### S.r.l., in virtù della riserva di proprietà dettata dagli artt. 6 e 13 del medesimo contratto e del mancato avveramento della condizione cui il trasferimento della proprietà è contrattualmente subordinato; - conseguentemente dichiarare tenuta ### S.r.l. (oggi ammessa alla procedura di ### con ### emesso dal Tribunale di Lecce in data ### - procedura n. 9/2020) alla immediata restituzione in favore di ### S.r.l. dell' “impianto robotizzato saldatura benne”, denominato “### 350 - ### Quirox” ed ulteriori componenti - oggetto del contratto stipulato tra ### S.r.l. ed ### S.r.l. in data ###; - accertare e dichiarare il diritto della società attrice a trattenere le somme percepite, stante l'espressa pattuizione negoziale in tale senso. In via subordinata - nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale, accertare e dichiarare ### S.r.l. (oggi ammessa alla procedura di ### con ### emesso dal Tribunale di Lecce in data ### - procedura n. 9/2020) tenuta al pagamento in favore di ### S.r.l. del residuo prezzo stabilito nel contratto stipulato in data ### e mai versato; - conseguentemente condannare ### S.r.l.  al pagamento in favore di ### S.r.l. del complessivo importo pari ad ### In ogni caso Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre 15 % T.F., IVA e c.n.p.a., come per legge” [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione]. 
Ha dedotto: di aver formulato, in data ###, nei confronti e su richiesta di “### S.r.l.”, l'offerta commerciale n. 092-1 avente ad oggetto la fornitura di “impianto robotizzato saldatura benne”, denominato “### 350 - ### Quirox” e ulteriori componenti; che l'offerta era stata accettata e sottoscritta da “### S.r.l.”, e l'ordine completato in data ###; che il contratto, pur prevedendo la riserva di proprietà sull'impianto in favore di ## S.r.l. all'art. 6, non era stato registrato e la riserva di proprietà non era stata trascritta nell'apposito registro presso il Tribunale di Lecce, come invece previsto per l'opponibilità della riserva stessa nei confronti dei terzi dall'art. 1524 c.c.; che il contratto era stato rubricato dalle parti “locazione con trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti, attivabile con il pagamento dell'ultima rata”; che si trattava a tutti gli effetti di una vendita con patto di riservato dominio; che nel testo contrattuale la riserva di proprietà, con obbligo di restituzione dell'impianto fornito, risultava evidente e manifesta dalla lettura degli artt. 6 (diritto di riservato dominio) e 13 (clausola risolutiva espressa); che il prezzo complessivo di fornitura, pari a ### avrebbe dovuto essere corrisposto con le seguenti dilazioni: - ### pari al 10 % dell'importo all'ordine; - ### residui in n. 48 rate da versarsi con ### ogni 10 del mese a far data dal giugno 2018; che, dopo il regolare pagamento dell'acconto all'ordine di ### in data ###, aveva emesso la fattura differita n. 107 dell'importo complessivo di ### da pagarsi in n. 48 rate dell'importo, ciascuna, di ### ; di aver fatturato, dunque, in data ###, l'intero prezzo ad ### S.r.l., pur avendo questa versato - all'epoca - solo l'acconto inziale e, successivamente, pagamenti parziali per complessivi ### corrispondente all'acconto, oltre a n. 12 rate per ulteriori ### interrompendo definitivamente ogni versamento dal mese di ottobre 2019; di aver ripetutamente sollecitato la ### S.r.l. all'adempimento delle proprie obbligazioni senza, tuttavia, esiti concreti, tanto che gli insoluti, a giugno 2020, ammontavano a complessivi ### (rate da ### ciascuna, scadute nelle seguenti date 10.08.2018; 10.09.2018; 10.10.2018; 10.11.2018; 10.10.2019; 10.11.2019; 10.12.2019; 10.01.2020; 10.02.2020; 10.03.2020; 10.04.2020; 10.05.2020; 10.06.2020); di aver depositato in data ###, avanti al Tribunale di Bologna, un ricorso per ### (RG 8833/2020) per la complessiva somma residua dovuta pari ad ### in conto capitale, oltre interessi legali dalla data dei dovuti pagamenti al saldo; che il ### il Tribunale di Bologna aveva comunicato l'emissione del ### n. 3269/2020 per l'importo richiesto di ### oltre interessi e spese legali, nei confronti di “### S.r.l.”; che tale decreto era stato regolarmente notificato in data ###; che, in seguito alla presentazione in data ### da parte di “### S.r.l.” di Ricorso per ### “in bianco”, avanti al Tribunale di Lecce, aveva precisato la propria posizione creditoria all'advisor nominato in previsione del deposito del programma di concordato, Dott. ### in data ###; di aver evidenziato la “riserva di proprietà” in proprio favore, di cui al contratto stipulato in data ###, e di aver proposto la restituzione dell'impianto ex artt. 6 e 13 del contratto, a fronte, ovviamente, di una revisione/rivalutazione del credito vantato e già accertato dal Tribunale di Bologna; che, con comunicazione del 21.10.2021, inviata ai creditori ex art. 171 L.F., i Commissari Giudiziali, ### e ### Avv. ### avevano comunicato l'ammissione di “### S.r.l.” alla procedura di ### con ### emesso dal Tribunale di Lecce in data ### (procedura n. 9/2020), e avevano comunicato finanche gli estremi del piano e della proposta concordataria; che, alla luce del piano e del programma di ### nonchè in considerazione degli allegati 13 e 14 al medesimo piano, era emerso che il credito era stato inserito nell'elenco dei crediti chirografari per la quasi totalità dell'importo, ovvero per ### ; che tale credito, in quanto chirografario, era stato, altresì, incluso nella classe 7, con soddisfacimento nella misura dell'1 %; che, da ultimo, l'impianto, di cui al contratto di fornitura con riserva di proprietà stipulato in data ###, non era stato, invece, inserito nell'elenco dei beni in possesso del debitore proponente il concordato gravati da diritti reali di terzi; che dall'esame del programma concordatario e dalla lettura della comunicazione del 21.10.2021, inviata ai creditori ex art. 171 L.F. dai Commissari Giudiziali, era emerso che il “### di azienda di Vaie” e il “### di azienda di Lecce”, ivi compresi “impianti, attrezzature e magazzino”, erano stati aggiudicati provvisoriamente all'unico offerente, società indicata in programma concordatario come ### S.p.a., all'udienza del 22.07.2021; che la procedura di aggiudicazione si era perfezionata, quindi, anteriormente alla trasmissione degli adempimenti di cui all'art. 171 L.F.; che, con comunicazione del 29.10.2021, inviata a mezzo pec in data ###, aveva riscontrato la comunicazione ex art. 171 L.F. inviata dai ### giudiziali, fornendo i dati richiesti, ovvero precisando il proprio credito e precisando i riferimenti necessari compresa la propria pec; che in tale sede era stata, altresì, formalizzata, alla luce delle risultanze del programma concordatario, la risoluzione del contratto di fornitura del 04.09.2017 in virtù dell'art. 13.2 e 13.3 del medesimo, con esplicito richiamo anche all'art. 6; che con comunicazione pec del 07.03.2022 e, in previsione dell'originaria udienza di adunanza dei creditori, fissata per il ### (rinviata poi al 13.07.2022 ed ancora al 09.11.2022, coerentemente con quanto precedentemente rilevato, aveva espresso il proprio parere negativo all'omologazione del ### preventivo proposto da “### S.r.l.” n. 9/2020; che, con provvedimento comunicato in data ###, il Tribunale di Lecce aveva rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. dalla stessa presentato “per difetto di residualità”, confermando però la natura di vendita con patto di riservato dominio del “contratto intercorso fra le parti avente ad oggetto la vendita dell'”impianto robotizzato saldatura benne” statuendo, altresì, che “la proprietà del bene dedotto in giudizio non sia mai transitata in capo all'acquirente ma sia rimasta in capo al venditore - odierno ricorrente…”.  ### S.R.L. ### costituitasi, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “####.LE TRIBUNALE disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa In via preliminare, - ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della ### industrie S.r.l. avuto riguardo alla domanda di controparte volta ad ottenete la restituzione del bene oggetto del contratto del 4.9.2017 con il conseguente rigetto di detta domanda. In via ulteriormente preliminare, - ritenere e dichiarare la carenza di interesse ad agire in capo alla controparte avuto riguardo alla domanda volta ad ottenere la condanna della ### S.r.l. al pagamento della somma di ### con conseguente rigetto di detta domanda. Nel merito, - rigettare l'azione ex adverso proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto; - ritenere e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art 1256, co. 1, c.c., estinta l'obbligazione restitutoria per la sua impossibilità sopravvenuta e rigettare la relativa domanda; - ritenere e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art 1227, co. 2, c.c. non dovuto dalla ### S.r.l. il risarcimento del danno ex adverso lamentato e pari ad ### ; - in subordine, nel caso di accoglimento della domanda di condanna della ### S.r.l. al risarcimento del danno, ricondurre il suddetto importo ad ### quale effettivo controvalore del bene non restituito. In via riconvenzionale subordinata, - nel caso di accoglimento della domanda di restituzione del bene oggetto del contratto del 04.09.2017 e/o di risarcimento del danno in qualsivoglia misura determinato, condannare la ### S.r.l. alla restituzione in favore della ### S.r.l. della somma di ### o nel minor importo ritenuto di giustizia, a titolo di rate corrisposte ed alla ulteriore somma, che verrà giudizialmente accertata anche in via equitativa - e che può essere sin d'ora quantificata in tutte quelle somme che la ### S.r.l. dovesse essere tenuta a sostenere per la restituzione del bene o per l'eventuale accoglimento della domanda risarcitoria e nella loro medesima misura con conseguente compensazione delle reciproche pretese - come dovuta a titolo di risarcimento del danno derivante dall'affidamento creato in capo alla ### S.r.l. circa l'acquisita proprietà del bene in ragione del comportamento tenuto da parte attrice. In ogni caso, - ritenere e dichiarare che ogni eventuale condanna al pagamento di qualsivoglia importo è soggetta al concorso; - emettere ordinanza ex art 89 c.p.c. per l'espunzione delle espressioni indicate in narrativa in quanto sconvenienti e/o offensive; - emettere ogni conseguente e necessaria statuizione. Con il beneficio di spese, competenze ed onorari” [il corsivo ripropone testualmente le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale]. 
La convenuta ha dedotto: di aver stipulato in data 21 gennaio 2016 con i liquidatori giudiziali di ### S.r.l., allora in concordato preventivo e successivamente fallita, un contratto di affitto di azienda avente ad oggetto i rami aziendali di ### e di ### che l'affitto de quo non aveva compreso gli immobili adibiti a capannoni industriali (siti in ### e ### necessari allo svolgimento dell'attività aziendale, oggetto di separati e autonomi contratti di locazione stipulati in pari data; che, in data 26 giugno 2018, ### S.r.l. era stata dichiarata fallita; di aver stipulato con la ### srl un contratto avente ad oggetto la fornitura di un impianto robotizzato di saldatura benne e ulteriori componenti, il cui prezzo (pari a complessivi ### ), secondo quanto concordato tra le parti, avrebbe dovuto essere corrisposto in rate mensili di pari importo ciascuna; che, con decreto ex art. 321 c.p.p., emesso in data 12-15.6.2020 dal GIP presso il Tribunale Di Torino (### n. 8225/19 R.G.N.R e n. 8081/19 R.G. GIP), era stato disposto il sequestro, tra le altre, della società ### S.r.l. sua indiretta controllante; che, difatti, a conclusione delle operazioni di immissione in possesso effettuate dall'amministrazione giudiziaria in esecuzione del predetto sequestro, avviate a far data dal 18.06.2020, e dall'esame della situazione patrimoniale della società si era appurato il possesso in testa alla ### s.r.l. di diverse partecipazioni fra le quali il 100% della ### s.r.l. (già DUE G ### s.r.l.) che risultava sostanzialmente inattiva ancorché detenesse il controllo della ### s.r.l. con una partecipazione del 99,4% del capitale sociale; che, contestualmente al sequestro, il presidente del C.D.A. della ### S.r.l. era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari e dell'interdizione dalle cariche sociali; che la ### in data ###, asserendo l'inadempimento della ### s.r.l. in ordine al pagamento delle rate di cui al sopra richiamato contratto del 04.09.2017, aveva proposto ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di quest'ultima chiedendo l'ingiunzione della somma dovuta a titolo di prezzo del bene venduto, al netto degli acconti corrisposti, per un totale di ### ; che il ricorso era stato accolto e il decreto ingiuntivo, emesso in data ###, le era stato notificato passando in giudicato per mancata opposizione nei termini di legge; che, nelle more, però, con decreto del 06.08.2020, il Tribunale di ### aveva disposto a suo carico, con effetto a far data dal deposito del ricorso per ### “in bianco” del 17.7.2020, gli adempimenti di rito, nonché gli obblighi ed i divieti a carico dell'azienda (tra i quali il divieto di pagamento dei crediti aventi genesi in data anteriore al concorso), nominando all'uopo i commissari giudiziali e assegnando il termine per il deposito della documentazione di cui all'art. 161 L.F.; che a seguito delle proroghe di legge ottenute, in ultimo, con provvedimento comunicato il ###, il Tribunale di ### le aveva concesso un'ultima proroga del termine per il deposito della proposta e del piano sino al 16.4.2021; di aver depositato in data ### i documenti previsti dal citato art. 160 L.F. nonché la relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria ed il piano concordatario; che con decreto del 9.6.2021 il Tribunale di ### ritenute sussistenti, con riferimento al piano concordatario proposto, la fattibilità giuridica e le condizioni previste dagli artt. 160, 161 e 163 L.F., aveva ammesso la procedura di ### della società ### a far data dal deposito del ricorso “in bianco” (17.7.2020), ordinando la convocazione dei creditori all'udienza del 9.3.2022 e disponendo la comunicazione a tutti i creditori della data dell'adunanza, della proposta di concordato e del decreto di ammissione entro il ###; che la SB aveva provveduto, già in data ###, a precisare la propria posizione creditoria, dichiarando di essere creditrice nei confronti della ### della somma di ### ; di aver dichiarato con il programma concordatario di riconoscere come dovuta l'intera somma esposta e richiesta dalla SB e pari ad ### inserendola nell'elenco dei creditori; che, in seguito alla comunicazione di fissazione dell'udienza del 9.3.2022 di adunanza dei creditori, ex artt. 174 e segg., con pec del 07.03.2022, la SB aveva espresso il proprio parere negativo all'omologazione del concordato confermando così ulteriormente la propria dichiarata volontà di essere trattata quale creditrice; che, nel corso della gestione preconcordataria, le era pervenuta la manifestazione d'interesse di ### S.p.A., datata 7.4.2021, avente ad oggetto la possibilità di acquisizione del ### di ### di ### e di quello di ### invero intestati al ### S.r.l., seppur condotti in affitto ad ### s.r.l.; che detta manifestazione di interesse era stata estesa anche a ### s.r.l., in fallimento, al fine di procedere ad una valutazione condivisa e coerente alle relative intestazioni; che, al fine di risolvere la crisi di ### S.r.l., permettendo contestualmente di liquidare l'attivo e di soddisfare l'interesse del ### S.r.l., il Tribunale di ### quale giudice delegato della procedura di concordato preventivo di ### s.r.l., da un lato, e di giudice delegato al ### di ### s.r.l. dall'altro, ai sensi dell'art. 163 bis legge fall., nonché ai sensi degli artt. 105 e 107 legge fall., con decreto depositato in cancelleria il ###, aveva indetto una procedura competitiva ante omologa contestuale tra le due procedure finalizzata alla cessione unitaria di ### e di ### in testa al ### che, in data ###, il Tribunale di ### aveva aggiudicato l'intero complesso aziendale di ### S.r.l. in fallimento, a quella data ancora condotto da ### s.r.l., in concordato preventivo, ad ### S.r.l. (100% ### S.p.A.), unico offerente, essendosi successivamente definite positivamente, in data ###, le propedeutiche concertazioni sindacali ex art. 47, co.  5, L. 428/90; che pertanto, in data ###, erano stati perfezionati i conseguenti atti di retrocessione d'azienda da ### s.r.l. in favore di ### s.r.l., in fallimento, e di cessione da parte di quest'ultima in favore dell'aggiudicataria ### s.r.l.; che, successivamente, la ### srl aveva proposto il ricorso ex art. 700 c.p.c. (n. 3470 R.G. 2022 - Tribunale di ### che era stato rigettato con il provvedimento del 30.9.2022. 
Tanto dedotto in facto, la ### s.r.l. ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva avuto riguardo alla domanda di restituzione del bene per aver provveduto - dopo che la SB aveva precisato il proprio credito e, in ultimo, esercitato il diritto di voto spettante al creditore in sede di adunanza ex art. 174 e segg. L.F., confermando, dunque, di essere titolare di una posizione giuridica avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo del bene compravenduto e non anche l'altro, e diverso, diritto ad ottenere la restituzione dello stesso bene - alle rituali operazioni di retrocessione del complesso aziendale alla ### del fallimento ### s.r.l. la quale aveva contestualmente trasferito lo stesso all'aggiudicataria ### s.r.l., il tutto in adempimento a quanto disposto dal Tribunale di ### Ha esposto difatti: che il bene in parola, unitamente ai beni facenti parte dell'intero compendio aziendale, era stato oggetto del provvedimento che aveva disposto la vendita competitiva congiunta da parte di ### s.r.l., in concordato preventivo, e di ### s.r.l., in ### e, successivamente, in data ###, del provvedimento di aggiudicazione in favore della ### S.r.l. la cui conseguente cessione si era perfezionata in data ###; che di tali operazioni di vendita congiunte era stata data idonea pubblicità; che, pertanto, la domanda di restituzione del bene oggetto del contratto del 4.9.2017 non poteva esserle rivolta atteso che tale bene non si trovava più nella sua disponibilità ma in quella di un soggetto - terzo rispetto al presente procedimento - che aveva acquistato il bene nell'ambito delle sopra descritte operazioni di vendita autorizzate dal Tribunale e nei confronti del quale ogni provvedimento emesso nell'ambito del presente procedimento non avrebbe avuto alcun effetto. 
Sempre preliminarmente, la convenuta ha eccepito la carenza di interesse ad agire della ### s.r.l., avuto riguardo alla domanda di condanna al pagamento della somma di ### per avere, la stessa, chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo (non opposto e, quindi, divenuto definitivo) nei confronti della ### S.r.l. per il pagamento della suddetta somma di ### credito, poi, inserito nell'elenco dei crediti per la quasi totalità ovvero per ### e, dunque, riconosciuto come fondato dalla procedura concordataria nell'ambito della quale qualsivoglia pretesa di pagamento doveva trovare soddisfazione. 
Nel merito, ha dedotto: che il contratto del 04.09.2017 non era un contratto di vendita con riserva della proprietà bensì un “contratto di sostanziale compravendita”, siccome ammesso in seno al ricorso per decreto ingiuntivo del 22.7.2022, e attese le condotte contrattuali e processuali tenute dalla ### che, in relazione all'asserito inadempimento della ### non aveva provveduto a risolvere il contratto e a richiedere la restituzione del bene, ma si era attivata, in più occasioni, per il recupero del prezzo proponendo il ricorso per decreto ingiuntivo, precisando il proprio credito all'advisor nominato ed esercitando il diritto di voto spettante al creditore in sede di adunanza ex art. 174 e segg. L.F., astenendosi, per di più, dalla trascrizione ex art. 1524, co. 2, c.c.; che la ### srl si era sempre atteggiata da creditrice del residuo prezzo o, quantomeno, aveva assunto una condotta idonea ad ingenerare nella ### il convincimento dell'“assenza di interesse alla risoluzione contrattuale ed alla restituzione del bene” come correttamente rilevato dal Giudice del cautelare; che, in ordine alla domanda di restituzione del bene oggetto del contratto del 4.9.2017, tale obbligazione doveva, comunque, considerarsi estinta per impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito del trasferimento del complesso aziendale; che tale impossibilità non le era imputabile; che la domanda risarcitoria non poteva essere accolta essendosi, l'asserito danno, verificato esclusivamente per fatto e colpa della stessa ### La causa, istruita documentalmente, è stata decisa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con sentenza resa all'esito del deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. 
Appare opportuna e preliminare una ricostruzione in facto della vicenda posta all'attenzione di questo interprete. 
Ebbene, risulta per tabulas che, in data ###, ### S.r.l formulava, nei confronti di ### S.r.l., l'offerta commerciale n. 092-1 avente ad oggetto la fornitura di “impianto robotizzato saldatura benne”, denominato “### 350 - ### Quirox” e ulteriori componenti. Tale offerta veniva accettata e sottoscritta da “### S.r.l.”, in persona del legale rappresentante, #### Le parti qualificavano il rapporto come “contratto di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti, attivabile con il pagamento dell'ultima rata” e prevedevano che il pagamento “del prezzo esposto in fattura” (pari ad ### ) avrebbe dovuto essere corrisposto con le seguenti dilazioni: “10% all'ordine, 90% rate mensili quali canone di locazione comprensive di interessi passivi addebitati a ### srl per copertura finanziaria …”.  ### di proprietà di ### srl sarebbe stato trasferito in proprietà “solo con il pagamento dell'ultima rata … a seguito dell'applicazione della clausola di trasferimento vincolante per entrambe le parti”. 
È incontestato che, alla data 30.04.2018, la società attorea aveva fatturato l'intero prezzo ad ### S.r.l., pur avendo quest'ultima versato - all'epoca - solo l'acconto inziale e, successivamente, pagamenti parziali per complessivi ### restando debitrice della somma di ### per il recupero della quale la ### depositava in data ###, avanti al Tribunale di Bologna, ### per ### (RG 8833/2020). 
Emerge documentalmente che, in data ###, il Tribunale di Bologna comunicava l'emissione del ### n. 3269/2020 per l'importo richiesto di ### oltre interessi e spese legali, nei confronti di ### S.r.l. 
In data #### S.r.l. depositava ricorso per concordato preventivo “in bianco”, avanti al Tribunale di ### e ### S.r.l. precisava la propria posizione creditoria, pari ad ### in conto capitale, oltre interessi, all'advisor nominato in previsione del deposito del programma di concordato, #### in data ###, pur manifestando la disponibilità “nella presente fase di individuazione da parte di ### srl del programma concordatario più opportuno, di eventualmente discutere una risoluzione del rapporto creditorio, attraverso l'applicazione di comune accordo tra le parti degli artt. 6 e 13 del contratto allegato … ed, in tal modo, procedere ad una rinegoziazione/rivalutazione del credito vantato, a fronte della restituzione dell'impianto industriale fornito. Ciò ben inteso, qualora tale soluzione fosse conforme al programma concordatario liquidatorio eventualmente già presupposto dalla debitrice ### srl”. 
Con decreto del 9.6.2021 il Tribunale di ### ritenute sussistenti, con riferimento al piano concordatario proposto, la fattibilità giuridica e le condizioni previste dagli artt. 160, 161 e 163 L.F., ammetteva la procedura di ### della società ### a far data dal deposito del ricorso “in bianco” (17.7.2020), ordinando la convocazione dei creditori all'udienza del 9.3.2022 e disponendo la comunicazione a tutti i creditori della data dell'adunanza, della proposta di concordato e del decreto di ammissione. 
Alla luce del piano e del programma di ### nonché in considerazione degli allegati 13 e 14 al medesimo piano, emergeva che il credito vantato dalla ### era stato inserito nell'elenco dei crediti chirografari per la quasi totalità dell'importo, ovvero per ### e che tale credito, in quanto considerato chirografario, era stato, altresì, incluso nella classe 7, con soddisfacimento nella misura dell'1 %, mentre l'impianto, di cui al contratto di fornitura con riserva di proprietà, stipulato in data ###, non era stato, invece, inserito nell'elenco dei beni in possesso del debitore proponente il concordato, gravati da diritti reali di terzi. 
In data ### il Tribunale di ### aggiudicava, poi, l'intero complesso aziendale di ### S.r.l. in fallimento, a quella data ancora condotto da ### s.r.l. in concordato preventivo, ad ### S.r.l. (100% ### S.p.A.), unico offerente. 
Ciò posto in facto, è necessario soffermarsi preliminarmente sulle eccezioni di difetto di legittimazione passiva - in ordine alla domanda di restituzione del bene - nonché di difetto di interesse ad agire della ### srl - avuto riguardo alla domanda di condanna al pagamento della somma di ### - sollevate dalla convenuta ### La convenuta ha dedotto, difatti, di aver provveduto alle rituali operazioni di retrocessione del proprio complesso aziendale - in cui era ricompreso anche l'impianto robotizzato ### oggetto del contratto per cui è causa - alla ### del fallimento ### s.r.l. la quale, a sua volta, aveva contestualmente trasferito lo stesso all'aggiudicataria ### s.r.l., il tutto in adempimento a quanto disposto dal Tribunale di ### La domanda di restituzione del bene oggetto del contratto del 4.9.2017, a dire della convenuta, non poteva, pertanto, esserle rivolta atteso che tale bene non si trovava più nella sua disponibilità ma in quella di un soggetto - terzo rispetto al presente procedimento - che lo ha, peraltro, acquistato nell'ambito delle operazioni di vendita autorizzate dal Tribunale. 
La doglianza è fondata. 
Decidendo nel merito, il Tribunale si avvale innanzitutto del potere di riqualificare giuridicamente l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, spiegata da ### srl, in eccezione di carenza di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso; dunque, con un nomen jiuris diverso da quello indicato dalla parte convenuta, senza peraltro che ciò produca alcuna sostituzione della domanda. 
Ed invero, il tenore dell'eccezione sembra far emergere una contestazione della titolarità passiva del rapporto giuridico, accertamento che attiene al merito del giudizio, concernendo la fondatezza della pretesa. 
Par d'uopo rammentare che “la legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore” (si veda Cass. Sez. Un., sent. n. 2951 del 2016). 
Il difetto di legittimazione passiva sussiste, invece, quando il convenuto non risulti essere il soggetto nei cui confronti, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, l'azione viene esercitata ed attiene, appunto, alla verifica, secondo la prospettazione dell'attore (che si assume veritiera), della regolarità formale del contraddittorio, mentre l'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso è questione che attiene al merito (cfr. Cassazione civile, sez. III, 26/07/2019, n. 20283). 
Va, pertanto, effettuata la distinzione tra l'istituto del difetto di legittimazione passiva e quello di carenza di titolarità passiva del rapporto, come spiegato dalla Cassazione a ### con sentenza n. 2951/2016 secondo la quale i due istituti hanno distinti presupposti con conseguente diversa ripartizione dell'onere della prova. 
Ciò posto, nel caso di specie è sufficiente rilevare che l'attrice ha agito nei confronti della società ### srl prospettando la proprietà dell'impianto robotizzato in capo a se stessa non essendosi mai avverata, a suo dire, la condizione del trasferimento del bene alla convenuta per non avere, quest'ultima, mai pagato la rata di saldo. 
Una tale prospettazione soddisfa, in primo luogo e di per sé, il profilo della legitimatio ad causam, quale condizione dell'azione, non essendovi dubbi sulla idonea evocazione in giudizio del soggetto ### tenuto a rispondere dell'obbligazione restitutoria. 
Ciò nonostante, la medesima prospettazione non soddisfa anche il profilo della titolarità passiva sostanziale del rapporto giuridico implicato (Cass. sent. n. 23710 del 2016). 
Ed invero, la domanda di restituzione del bene oggetto del contratto del 4.9.2017 non può essere rivolta alla ### convenuta, e ciò atteso che tale bene non si trova più nella sua disponibilità ma in quella di un soggetto - terzo rispetto al presente procedimento - che ha acquistato il bene nell'ambito delle operazioni di vendita autorizzate dal Tribunale e nei confronti del quale il provvedimento emesso nell'ambito del presente procedimento non potrebbe produrre effetti; a fortiori tenuto conto della buona fede dell'aggiudicatario e della legittimità del suo acquisto avuto riguardo all'effetto purgativo della vendita concorsuale e alla mancata trascrizione ex art. 1524, co. 2, c.c. dell'asserito patto di riservato dominio. 
Parimenti fondata è l'eccezione di carenza di interesse ad agire della ### avuto riguardo alla domanda di condanna al pagamento della somma di #### ad agire, in termini generali, costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione e si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del giudice ### ritiene questo interprete come la domanda di parte attrice volta ad ottenere la condanna della ### S.r.l., in concordato preventivo, al pagamento della somma di ### risulti carente del requisito dell'interesse ad agire per tali ragioni: a) la SB ha già chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo (non opposto e, quindi, divenuto definitivo) nei confronti della ### S.r.l. per il pagamento della suddetta somma di ### ; b) il suddetto credito della SB, come dalla stessa ammesso, è stato inserito nell'elenco dei crediti per la quasi totalità ovvero per ### e, dunque, riconosciuto come fondato dalla procedura concordataria; c) qualsivoglia accoglimento di pretese di pagamento derivanti dal contratto del 4.9.2017 non potrebbero che trovare soddisfazione esclusivamente nell'ambito della procedura concordataria e, dunque, nel rispetto del concorso atteso che la fase genetica del rapporto ha comunque data anteriore a quella di deposito della domanda di ammissione alla procedura concorsuale. 
Ed invero, nel caso in cui il concordato venga omologato, tutti i “creditori anteriori” alla data di tale pubblicazione, anche nel caso in cui non si fossero pronunciati sulla proposta del debitore o si fossero espressi con un voto contrario, sono obbligati a sottostare a quanto prevede il piano. Si tratta di quello che, tradizionalmente, era stato definito il c.d. effetto esdebitatorio del concordato. 
Tuttavia, oggi che il piano concordatario può avere anche un contenuto diverso dalla mera riduzione dei crediti, si ritiene che parlare di “effetto esdebitatorio” sia improprio, soprattutto avuto riguardo a quei concordati che, in concreto, prevedono una mera dilazione o altre forme di soddisfazione dei creditori diverse da un mero stralcio in termini monetari. ### il fatto che la parte di debito eccedente la percentuale non viene estinta dal concordato, nel caso in scrutinio, l'attrice ha già ottenuto un titolo esecutivo per una somma superiore a quella estinta col concordato. 
Pur avendo i rilievi di cui sopra carattere assorbente, va in ogni caso osservato come la domanda appaia infondata anche sotto altro profilo. 
Ed invero, ### srl ha assunto nel tempo condotte incoerenti, discordanti ed in contrasto rispetto a quella risolutiva del contratto del 4.9.2017, tra l'altro tutte poste in essere allorquando, con decreto del Tribunale di ### del 9-10.6.2021, era già stata disposta l'apertura della procedura competitiva e pubblicato il relativo bando nonché, in data ###, già aggiudicato il complesso aziendale. 
Emerge dagli atti che ### si è sempre atteggiata a creditrice del residuo prezzo o, quantomeno, ha tenuto una condotta idonea ad ingenerare nella ### il convincimento dell'“assenza di interesse alla risoluzione contrattuale ed alla restituzione del bene” come correttamente rilevato dal Giudice del cautelare per cui la condotta tenuta dall'attrice in tutte le fasi precedenti e, persino, successive all'aggiudicazione del 22.7.2021 sia stata tale da ingenerare legittimamente in capo alla società, ai suoi advisors e agli organi della procedura, la convinzione che la SB fosse creditrice della ### della somma di denaro pari ad ### La giurisprudenza ha ritenuto pacifico che il venditore con patto di riservato dominio possa richiedere all'acquirente ammesso al concordato preventivo la restituzione del bene venduto solo ove prima della presentazione della domanda si sia avvalso della clausola risolutiva espressa; al pari si è ritenuta ammissibile l'azione di restituzione del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria (### Bolzano 22.3.13, ### Terni 16.10.12; ### Milano, 18.3.1985).  ### nella fattispecie che ci occupa la vicenda risolutiva del contratto non si è compiutamente realizzata prima della presentazione del ricorso per ottenere l'ammissione al concordato. 
Ed invero la domanda per l'amissione al concordato preventivo risale al 17.07.2020, laddove solo successivamente, con comunicazione del 22.09.2020, la ### manifestava “la disponibilità … di eventualmente discutere una risoluzione del rapporto creditorio attraverso l'applicazione, di comune accordo tra le parti, degli articoli 6 e 13 del contratto allegato … ### ben inteso, qualora tale soluzione fosse conforme al programma concordatario liquidativo …”. 
Per di più, dal testo della anzidetta comunicazione è dato inferire che la concedente non abbia chiaramente fatto esercizio della facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto del 04.09.2017, limitandosi a palesare una manifestazione di mera disponibilità “a discutere una risoluzione del rapporto” di comune accordo tra le parti e sempre conformemente al programma concordatario liquidativo. 
La risoluzione del contratto non consegue automaticamente all'inadempimento dell'obbligazione oggetto della clausola risolutiva espressa ma è necessario che la parte manifesti chiaramente la volontà di avvalersi di detta clausola esercitando il diritto potestativo di risolvere il contratto con dichiarazione negoziale recettizia, cosa che nel caso che ci occupa non è evidentemente accaduto In relazione alle superiori considerazioni è evidente che le domande attoree sono infondate. 
Il rigetto delle domande di parte attrice rende pleonastico l'esame della domanda riconvenzionale subordinata spiegata dalla convenuta Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (indeterminato di media complessità) e dei compensi medi.  P.Q.M.  ### di ### - ### definitivamente pronunciando nella causa civile n.8427 del R.G. 2022, così provvede: • rigetta la domanda attorea; • condanna l'attrice a rifondere ala convenuta le spese di lite che liquida in ### per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge; Così deciso in ### in data 24 maggio 2024.   

Il Giudice
(####

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