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TRIBUNALE DI LECCE

Sentenza n. 2534/2024 del 15-07-2024

principi giuridici

La procedura di correzione di errori materiali non può investire un provvedimento inteso come atto giurisdizionale, ma unicamente la redazione di un documento del processo, emendabile senza incidere sulla formazione del giudizio.

Nel processo esecutivo, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., preclude al giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o di emettere una statuizione non corrispondente alla domanda.

L'interruzione del termine di prescrizione, derivante dalla notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo, produce effetti permanenti fino a quando il decreto non divenga non più impugnabile e acquisisca autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale, al pari di una sentenza di condanna.

Il divieto del ne bis in idem preclude la duplicazione di procedimenti e condanne in relazione a medesimi fatti coperti dal giudicato verso le medesime parti processuali, i loro eredi o aventi causa, consumando la successiva azione e il potere di ius dicere sullo stesso fatto, con conseguente dichiarazione di improcedibilità della domanda riproposta.

L'illeggibilità della firma del conferente la procura alle liti rilasciata dal rappresentante di persona giuridica è irrilevante qualora il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa, dalla certificazione di autografia del difensore, dal testo dell'atto, ovvero sia desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica che ne renda identificabile il titolare tramite i documenti di causa o le risultanze del registro delle imprese.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

### Opposizione a Precetto: Validità del Titolo Esecutivo e Limiti del Giudicato
La pronuncia in commento affronta un'opposizione a precetto promossa da una società assicurativa avverso un atto intimato da un Comune per il recupero di spese e competenze liquidate in un precedente decreto ingiuntivo. La vicenda trae origine da un sinistro stradale che aveva visto il Comune soccombente in un giudizio risarcitorio. La società assicurativa, in qualità di garante del Comune, aveva partecipato al processo.
Successivamente, i danneggiati avevano avviato un'esecuzione forzata nei confronti del Comune, ottenendo l'assegnazione delle somme pignorate. Per recuperare tali somme, il Comune aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della società assicurativa, divenuto esecutivo per mancata opposizione. Nonostante ciò, il Comune non era riuscito a recuperare integralmente le somme dovute, in particolare le spese liquidate nel decreto ingiuntivo. Da qui, la notifica di un nuovo atto di precetto, oggetto dell'odierna opposizione.
La società assicurativa ha contestato la legittimità del precetto, adducendo diverse motivazioni, tra cui un presunto errore materiale del giudice dell'esecuzione in una precedente procedura esecutiva, l'asserita inefficacia del decreto ingiuntivo posto a base del precetto e un preteso abuso del processo per violazione del principio del ne bis in idem.
Il Tribunale ha rigettato integralmente l'opposizione, ritenendola inammissibile. In particolare, il giudice ha chiarito che non sussisteva alcun errore materiale nell'ordinanza di assegnazione delle somme emessa dal giudice dell'esecuzione, in quanto quest'ultimo si era limitato a prendere atto della nota di precisazione del credito depositata dal Comune, nella quale non erano state indicate le spese e competenze liquidate nel decreto ingiuntivo. Di conseguenza, il Comune era legittimato a recuperare tali somme mediante un autonomo atto di precetto, basato sul decreto ingiuntivo divenuto esecutivo.
Il Tribunale ha altresì escluso la violazione del principio del ne bis in idem, in quanto il precetto impugnato si riferiva esclusivamente alle spese liquidate nel decreto ingiuntivo, non ricomprese nella precedente procedura esecutiva. Infine, il giudice ha ritenuto infondata anche l'eccezione di nullità della procura alle liti, rilevando che, pur non essendo leggibile la firma del conferente, la procura era comunque riferibile al legale rappresentante del Comune, come indicato nell'atto di precetto.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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