TRIBUNALE DI LECCE
Sentenza n. 328/2024 del 06-02-2024
principi giuridici
La sistematica e prevalente adibizione del lavoratore allo svolgimento di mansioni inferiori rispetto a quelle proprie della qualifica di appartenenza, concretizzandosi in un inesatto adempimento degli obblighi datoriali, determina un danno risarcibile, quantificabile in via equitativa tenendo conto della durata del demansionamento, della gravità dello stesso e dell'eventuale contemporaneo svolgimento di mansioni proprie della categoria di appartenenza.
Il demansionamento costituisce un illecito permanente, con la conseguenza che la pretesa risarcitoria per il danno alla professionalità si rinnova in relazione al protrarsi dell'evento dannoso, impedendo il decorso della prescrizione fino alla cessazione della condotta antigiuridica.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.




sintesi e commento
Riconosciuto il diritto al risarcimento per demansionamento di un infermiere a causa della carenza di personale
La sentenza in commento affronta la questione del risarcimento del danno da dequalificazione professionale subito da un infermiere impiegato presso una struttura sanitaria pubblica. Il lavoratore aveva adito il Tribunale lamentando di essere stato costretto, per un prolungato periodo di tempo, a svolgere mansioni inferiori rispetto al proprio inquadramento professionale, a causa della cronica carenza di personale di supporto all'interno del reparto in cui era assegnato.
In particolare, l'infermiere sosteneva di essere stato sistematicamente adibito a compiti quali l'igiene personale dei pazienti, la pulizia degli ambienti, la somministrazione dei pasti e altre attività tipiche del personale ausiliario, con conseguente mortificazione professionale, perdita di competenze e impossibilità di aggiornamento professionale.
L'azienda sanitaria convenuta si era difesa eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto al risarcimento e la nullità del ricorso per indeterminatezza. Nel merito, contestava la fondatezza delle allegazioni del lavoratore, sostenendo che il personale di supporto non fosse mai mancato e che, comunque, l'infermiere avesse sempre svolto anche mansioni proprie del suo profilo professionale.
Il Tribunale, espletata l'istruttoria attraverso l'acquisizione di documenti e l'escussione di testimoni, ha ritenuto fondata la domanda del lavoratore. Il giudice ha accertato che, a causa della carenza di personale ausiliario, l'infermiere era stato effettivamente adibito, in via prevalente e continuativa, a mansioni inferiori rispetto al proprio inquadramento, in violazione dell'articolo 52 del decreto legislativo numero 165 del 2001.
Il Tribunale ha evidenziato che le testimonianze raccolte avevano confermato in modo univoco che, presso il reparto in questione, operavano quasi sempre solo due dei tre infermieri previsti e che, in assenza di personale di supporto, gli infermieri di turno erano costretti a supplire alle relative carenze, svolgendo anche mansioni di assistenza diretta ai pazienti.
Il giudice ha, inoltre, sottolineato che la circostanza che la violazione si fosse protratta per un decennio, costringendo il lavoratore a svolgere mansioni inferiori, aveva determinato un danno risarcibile.
Nel quantificare il danno, il Tribunale ha ritenuto eccessivo il parametro del 60% della retribuzione indicato dal ricorrente, ritenendo più congruo il criterio del 15% dell'ultima retribuzione, tenuto conto della durata del demansionamento e del contemporaneo svolgimento di mansioni proprie della categoria di appartenenza.
Pertanto, il Tribunale ha condannato l'azienda sanitaria a risarcire il lavoratore con una somma pari a circa 30.000 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.