TRIBUNALE DI LECCE
Sentenza n. 3729/2024 del 04-12-2024
principi giuridici
Ai sensi dell'art. 12-bis della legge n. 898/1970, il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non è passato a nuove nozze e in quanto titolare di assegno divorzile ai sensi dell'art. 5 della medesima legge, ad una percentuale del quaranta per cento dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
La domanda di attribuzione della quota di T.F.R. di cui all'art. 12-bis della legge n. 898/1970 può essere proposta dall'ex coniuge titolare di assegno divorzile in qualsiasi momento, nel rispetto del termine di prescrizione, senza necessità che sia avanzata in sede di divorzio o in un autonomo giudizio di modifica delle condizioni.
Ai fini della determinazione della quota di T.F.R. spettante all'ex coniuge ai sensi dell'art. 12-bis della legge n. 898/1970, non assume rilievo la discontinuità della vita matrimoniale, rilevando la sola pronuncia di divorzio.
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testo integrale
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sintesi e commento
Assegnazione del T.F.S. all'Ex Coniuge: Condizioni e Modalità di Applicazione dell'Articolo 12-bis della Legge sul Divorzio
La recente pronuncia del Tribunale di Lecce affronta la questione dell'attribuzione di una quota dell'indennità di fine servizio (T.F.S.) all'ex coniuge, in applicazione dell'articolo 12-bis della Legge n. 898/1970 (Legge sul Divorzio). La vicenda trae origine dalla domanda di una donna, divorziata, che rivendicava il diritto a percepire il 40% del T.F.S. liquidato all'ex marito, dipendente statale, in quanto titolare di assegno divorzile.
L'uomo si opponeva alla pretesa, eccependo, tra l'altro, l'incertezza sull'istituto giuridico posto a fondamento della domanda, la tardività della stessa rispetto al giudizio di divorzio e la discontinuità della vita matrimoniale. L'### si costituiva in giudizio, rimettendosi alle decisioni del Tribunale.
Il Tribunale ha accolto integralmente la domanda della ricorrente, richiamando l'articolo 12-bis della Legge sul Divorzio. Tale norma prevede che l'ex coniuge, titolare di assegno divorzile e non passato a nuove nozze, ha diritto a una percentuale del T.F.R. (o T.F.S.) percepito dall'altro coniuge al momento della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l'indennità matura successivamente alla sentenza di divorzio. La percentuale è pari al 40% dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
Nel caso specifico, il Tribunale ha rilevato la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge: la donna era titolare di un assegno divorzile e non era passata a nuove nozze. Irrilevante, secondo il Tribunale, era la circostanza che la domanda non fosse stata avanzata nel giudizio di divorzio o in un autonomo giudizio di modifica delle condizioni, potendo essere proposta in qualsiasi momento, nel rispetto dei termini di prescrizione. Allo stesso modo, è stata ritenuta irrilevante la discontinuità della vita matrimoniale, rilevando unicamente la pronuncia di divorzio.
Accertato che il periodo di lavoro dell'uomo era coinciso integralmente con il matrimonio, il Tribunale ha condannato quest'ultimo a versare alla ex coniuge il 40% del T.F.S. percepito. Le spese di lite sono state poste a carico del soccombente, mentre sono state compensate tra le altre parti, in ragione della costituzione in adesione dell'###.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.