TRIBUNALE DI LECCO
Sentenza n. 104/2024 del 01-02-2024
principi giuridici
La mancata indicazione dei costi relativi alla sicurezza nel contratto di subappalto, ai sensi dell'art. 26, comma 5, d.lgs. n. 81/2008, determina la nullità del contratto solo in presenza di interferenze tra le lavorazioni di più imprese operanti contemporaneamente nel medesimo cantiere.
La clausola contrattuale che subordina l'esigibilità del credito al benestare del debitore deve essere interpretata come predeterminazione di un modus operandi e regime probatorio standard, senza escludere il diritto al compenso per le prestazioni effettivamente eseguite e provate.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Validità del contratto di subappalto e onere della prova nell'esecuzione delle prestazioni
La pronuncia in esame trae origine da una controversia tra una società appaltatrice e una subappaltatrice, in merito al pagamento di alcune fatture emesse da quest'ultima per lavori eseguiti in forza di un contratto di subappalto. La società appaltatrice contestava la debenza delle somme, eccependo la nullità del contratto per mancata indicazione dei costi relativi alla sicurezza, nonché il mancato rispetto della procedura contrattualmente prevista per l'esigibilità del credito. La subappaltatrice, dal canto suo, rivendicava il diritto al pagamento, contestando le eccezioni sollevate e chiedendo in via riconvenzionale la condanna dell'appaltatrice al pagamento delle somme dovute.
Il giudice ha rigettato l'eccezione di nullità del contratto, richiamando un proprio precedente orientamento secondo cui la mancata indicazione dei costi della sicurezza determina la nullità del contratto solo in caso di "interferenze delle lavorazioni", ossia quando sul cantiere operano contemporaneamente più imprese autonome. Nel caso di specie, tale circostanza non era stata allegata né risultava provata.
Il tribunale ha inoltre escluso che la clausola contrattuale che prevedeva un "benestare alla fatturazione" da parte dell'appaltatrice costituisse una condizione ostativa all'esigibilità del credito. Secondo il giudice, tale clausola doveva essere interpretata come una mera predeterminazione di un modus operandi volto a semplificare le relazioni tra le parti, senza escludere la possibilità di provare l'effettiva esecuzione delle prestazioni e, conseguentemente, il diritto al pagamento.
Il fulcro della decisione si è quindi spostato sull'onere della prova gravante sulla società subappaltatrice in merito all'effettiva esecuzione delle prestazioni. Il giudice ha rilevato una certa disorganizzazione nella documentazione prodotta dalla subappaltatrice, ma ha comunque proceduto a un'attenta analisi dei documenti, fattura per fattura, tenendo conto delle contestazioni sollevate dalla controparte.
In definitiva, il tribunale ha accolto parzialmente la domanda riconvenzionale della subappaltatrice, condannando l'appaltatrice al pagamento di una somma inferiore a quella originariamente richiesta, in ragione della mancata produzione di documentazione idonea a comprovare l'esecuzione di alcune delle prestazioni fatturate. Il giudice ha altresì precisato che, qualora fossero sopravvenuti o sopravvenissero in futuro pagamenti da parte dell'appaltatrice a favore di dipendenti della subappaltatrice, tali importi avrebbero potuto essere detratti dalla somma dovuta.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.