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TRIBUNALE DI LIVORNO

Sentenza n. 1620/2015 del 29-12-2015

principi giuridici

La clausola contrattuale che preveda un termine di consegna "orientativo" non determina un termine essenziale ai sensi dell'art. 1183 c.c., escludendo il principio di immediata esigibilità della prestazione, ma non preclude l'applicazione delle norme codicistiche in materia di adempimento e risoluzione per inadempimento, valutandosi la congruità del lasso temporale trascorso dalla data stimata per l'esecuzione della prestazione ai fini della configurabilità di un inadempimento rilevante.

La risoluzione consensuale del contratto costituisce un fatto estintivo dei diritti nascenti dal negozio bilaterale, desumibile dalla volontà, anche tacita, delle parti, accertabile d'ufficio dal giudice.

In caso di risoluzione di un contratto di vendita, la restituzione della cosa indebitamente ricevuta, qualora questa sia stata alienata a terzi, comporta la restituzione del corrispettivo conseguito, ai sensi dell'art. 2038, comma 1, c.c.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Mancato rispetto del termine di consegna "orientativo" e conseguenze sulla risoluzione del contratto di vendita


La pronuncia in esame affronta la questione della validità e degli effetti di una clausola contrattuale che prevede un termine di consegna "orientativo" di un bene di consumo, in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore.
Nel caso specifico, l'attore aveva acquistato un'autovettura nuova da una società, cedendo in permuta la propria auto usata e concordando il pagamento del saldo tramite finanziamento. Il contratto prevedeva un termine di consegna "orientativo" nel mese di aprile. Tuttavia, l'attore, constatato il mancato rispetto di tale termine, aveva inviato una diffida ad adempiere, intimando la consegna del veicolo entro quindici giorni, e successivamente, non avendo ricevuto riscontro, aveva acquistato un'altra auto da un diverso rivenditore, chiedendo la restituzione del valore della sua auto usata.
Il Tribunale ha inquadrato la fattispecie nell'ambito della disciplina del Codice del Consumo, rilevando che l'attività lavorativa svolta dall'attore non rientrava tra quelle escluse dalla definizione di "consumatore". Tuttavia, il giudice ha ritenuto che la clausola contrattuale relativa al termine di consegna, pur non potendo essere considerata un vero e proprio termine per l'adempimento, escludesse l'immediata esigibilità della prestazione.
Inoltre, il Tribunale ha evidenziato che, sebbene il termine di consegna non fosse stato rispettato, l'inadempimento non era di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto tramite diffida ad adempiere, in quanto era trascorso solo un mese dalla data "orientativa" di consegna.
Tuttavia, il giudice ha rilevato un sopravvenuto disinteresse delle parti agli effetti del contratto, desumibile dal comportamento di entrambe le parti. Di conseguenza, ha condannato la società convenuta a restituire all'attore il valore della vettura usata, ricevuta in permuta e successivamente rivenduta a terzi, applicando le norme sull'indebito oggettivo. Il Tribunale ha respinto l'eccezione della convenuta secondo cui l'attore avrebbe già ricevuto il corrispettivo per la cessione della vettura usata, ritenendola non provata.
Infine, il Tribunale ha condannato la società convenuta alla rifusione parziale delle spese di lite in favore dell'attore, in ragione dell'esito complessivo della controversia.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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