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TRIBUNALE DI LIVORNO

Sentenza n. 1339/2016 del 03-11-2016

principi giuridici

In tema di risarcimento del danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all'art. 139 del codice delle assicurazioni private, il riscontro medico legale della lesione, richiesto dall'art. 32, comma 3-quater, del D.L. 1/2012, può avvenire non solo mediante accertamento clinico strumentale obiettivo, ma anche visivamente, intendendosi per tale l'esame obiettivo del paziente condotto con criteri di semeiotica clinica.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Accertamento del Danno Biologico e Requisiti di Prova: Un'Analisi della Pronuncia del Tribunale di Livorno


La sentenza del Tribunale di Livorno affronta un caso di risarcimento danni a seguito di un incidente stradale, focalizzandosi in particolare sull'accertamento del nesso causale tra il sinistro e le lesioni lamentate, nonché sui requisiti probatori necessari per il riconoscimento del danno biologico.
La vicenda trae origine da un atto di citazione con cui una persona ha convenuto in giudizio una compagnia assicurativa, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente stradale. La società assicurativa si è costituita in giudizio contestando la fondatezza della domanda.
Il Tribunale, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio (CTU) disposta nel corso del giudizio, ha escluso il nesso causale tra l'incidente e alcune delle lesioni lamentate, in particolare quelle relative all'occhio sinistro e alla spalla sinistra, nonché all'occhio destro. Il CTU ha motivato tale conclusione evidenziando l'assenza di una valutazione specialistica pre-traumatica dell'occhio sinistro e l'incompatibilità dei sintomi lamentati con l'evento dannoso.
Diversamente, il Tribunale ha riconosciuto il nesso causale tra l'incidente e le lesioni alla rachide cervicale. Il CTU ha accertato un danno biologico permanente nella misura dell'1% e un'inabilità temporanea, valutando le sequele sulla salute della persona coinvolta.
La compagnia assicurativa ha contestato la risarcibilità di tale danno, sostenendo che, in assenza di accertamenti clinici strumentali obiettivi successivi al sinistro, non sussistessero i presupposti per il risarcimento del danno biologico permanente, ai sensi dell'art. 32, comma 3-ter, del D.L. 1/2012.
Il Tribunale ha rigettato tale eccezione, richiamando l'art. 32, comma 3-quater, della medesima legge, il quale prevede che il danno alla persona per lesioni di lieve entità è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione. Il Tribunale ha interpretato le due disposizioni in modo sistematico, ritenendo che tanto il danno biologico permanente quanto quello temporaneo siano risarcibili non solo ove possano essere accertati mediante rilievi strumentali, ma anche "visivamente", cioè a seguito di visita medica che comporti ispezione, esame e controllo dello stato del soggetto, utilizzando tutti i criteri stabiliti dalla semeiotica clinica.
Secondo il Tribunale, le perifrasi "accertamento clinico strumentale obiettivo" e "riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione" hanno lo stesso significato, in quanto solo così interpretata l'art. 32 co. 3 ter può sfuggire da censure di incostituzionalità per violazione dell'art. 3 Cost. L'obiettivo del legislatore, con l'introduzione di tali norme, è quello di prevedere che il danno biologico, sia temporaneo che permanente, sia riconosciuto solo ove vi sia un rigoroso riscontro obiettivo al fine di evitare che in sede di accertamento si possa dare rilievo alla sola e mera sintomatologia soggettiva del danneggiato, non obiettivabile.
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che il danno alla rachide cervicale fosse stato accertato "visivamente" dal CTU, tramite visita medica, pur in assenza di accertamenti strumentali obiettivi. Pertanto, ha condannato la compagnia assicurativa al risarcimento del danno biologico permanente e temporaneo, oltre alle spese mediche relative alla patologia al rachide cervicale.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
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testo integrale


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