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TRIBUNALE DI LIVORNO

Sentenza n. 465/2016 del 07-04-2016

principi giuridici

La trasformazione societaria, ai sensi dell'art. 2498 c.c., determina la conservazione dei diritti e degli obblighi in capo all'ente trasformato, il quale prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, dell'ente che ha effettuato la trasformazione.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso sulla base di fatture, la mancata specifica contestazione, ad opera dell'opponente, dell'esistenza del rapporto contrattuale e del quantum debeatur, solleva l'opposto dall'onere di provare il credito, operando l'equiparazione tra fatto non contestato e fatto provato, ai sensi degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.

In tema di somministrazione di servizi, il titolare di un'utenza che trasferisca ad altri il possesso o la detenzione dell'immobile servito è tenuto a comunicare al somministratore la cessazione del contratto di fornitura, restando altrimenti obbligato al pagamento dei servizi erogati.

La mancata risposta all'interrogatorio formale costituisce un comportamento processuale valutabile dal giudice, unitamente agli altri elementi probatori acquisiti, al fine di desumere elementi indiziari a favore della tesi processuale avversa.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Responsabilità per Utenze e Trasformazione Societaria: Chi Paga il Debito?


La pronuncia in commento affronta una complessa vicenda relativa all'opposizione a un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di fatture relative a consumi idrici. La controversia trae origine da un'ingiunzione di pagamento notificata a una società, poi trasformatasi, e ai suoi soci, per utenze maturate in un periodo in cui, secondo gli opponenti, la fornitura sarebbe stata fruita da terzi.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, confermando la validità del decreto ingiuntivo. In primo luogo, il giudice ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dagli opponenti, basata sulla trasformazione della società originariamente intestataria delle fatture. Il Tribunale ha richiamato l'articolo 2498 del codice civile, il quale stabilisce che, in caso di trasformazione societaria, l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, dell'ente che ha effettuato la trasformazione. Nel caso specifico, è stato accertato che la società opponente aveva mantenuto lo stesso codice fiscale e partita IVA della precedente società, confermando la continuità giuridica tra i due soggetti.
Nel merito, il Tribunale ha evidenziato che gli opponenti non avevano contestato la stipula del contratto di fornitura né l'effettivo ammontare dei consumi fatturati. La contestazione principale riguardava piuttosto l'asserito mancato utilizzo della fornitura da parte della società opponente, la quale sosteneva che l'utenza fosse stata utilizzata da altri soggetti, nello specifico dalla società proprietaria dei locali cui si riferivano le forniture.
Il Tribunale ha ritenuto tale contestazione insufficiente a fondare l'opposizione. Ha richiamato l'articolo 20 della Carta dei servizi idrici integrati, che impone al titolare di un'utenza di comunicare il recesso dal contratto di fornitura in caso di trasferimento o cessione del possesso dell'immobile. In mancanza di tale comunicazione, il titolare rimane obbligato al pagamento dei servizi erogati. Nel caso di specie, è stato accertato che la società opponente non aveva comunicato la cessazione della detenzione dell'immobile, rimanendo pertanto responsabile per i consumi fatturati.
Il Tribunale ha poi esaminato le domande proposte dagli opponenti nei confronti dei terzi chiamati in causa, ovvero la società proprietaria dell'immobile e il soggetto che aveva gestito l'attività commerciale nei locali. La domanda di condanna diretta dei terzi al pagamento delle somme ingiunte è stata rigettata, in coerenza con la conferma della responsabilità della società opponente. Tuttavia, il Tribunale ha accolto la domanda di manleva proposta dagli opponenti nei confronti del soggetto che aveva gestito l'attività commerciale, accertando che quest'ultimo aveva effettivamente fruito della fornitura idrica nel periodo di riferimento.
In definitiva, la sentenza ha chiarito che la trasformazione societaria non esime la società trasformata dagli obblighi preesistenti, e che il titolare di un'utenza rimane responsabile per i consumi fatturati fino alla regolare comunicazione del recesso dal contratto di fornitura. La pronuncia ha inoltre precisato le condizioni per l'accoglimento della domanda di manleva nei confronti del soggetto che ha effettivamente fruito della fornitura, richiedendo la prova dell'utilizzo da parte del terzo.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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