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TRIBUNALE DI LIVORNO

Sentenza n. 902/2016 del 11-07-2016

principi giuridici

Nel caso di contestazione del pagamento da parte del creditore, qualora il debitore abbia fornito prova dell'avvenuto adempimento, l'onere di dimostrare la diversa imputazione del pagamento, ai sensi dell'art. 1193 c.c., grava sul creditore.

La dichiarazione di imputazione del pagamento effettuata dal debitore contestualmente all'adempimento, mediante specificazione della causale nel bonifico, prevale su una diversa e successiva imputazione operata dal creditore.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Imputazione del Pagamento e Onere della Prova: Prevale la Volontà del Debitore


La pronuncia in commento affronta una controversia relativa all'opposto decreto ingiuntivo richiesto da una società di fornitura di energia elettrica nei confronti di un Comune, per il mancato pagamento di alcune fatture. Il Comune si opponeva al decreto, sostenendo di aver già saldato le fatture in questione. La società creditrice, tuttavia, eccepiva che i pagamenti effettuati dal Comune erano stati imputati a debiti pregressi, in conformità all'articolo 1193 del Codice Civile, riguardanti fatture con maggiore anzianità di scadenza.
Il Tribunale ha accolto l'opposizione del Comune, revocando il decreto ingiuntivo. Il giudice ha evidenziato che, una volta accertato il pagamento di un importo corrispondente alle fatture oggetto del decreto, gravava sulla società creditrice l'onere di provare la diversa imputazione di tali pagamenti. Tale onere, secondo il Tribunale, non era stato assolto dalla società, in quanto la documentazione prodotta non consentiva una chiara imputazione dei singoli adempimenti.
Il Tribunale ha posto l'accento sulla causale dei bonifici effettuati dal Comune, nella quale era specificato il riferimento alle fatture che si intendevano saldare. A fronte di tale espressa imputazione di pagamento effettuata dal debitore contestualmente al pagamento stesso, mediante la specificazione della causale nei bonifici, il Tribunale ha ritenuto che non potesse considerarsi valida una diversa e successiva imputazione effettuata dal creditore. In applicazione dell'articolo 1193 del Codice Civile, infatti, il debitore ha la facoltà di dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il creditore può rilasciare quietanza imputando il pagamento a un determinato debito; in caso di mancata accettazione di tale quietanza, l'imputazione è regolata da criteri legali. Nel caso di specie, la dichiarazione del debitore era stata ritenuta prevalente rispetto alla successiva imputazione operata dal creditore.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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