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TRIBUNALE DI LIVORNO

Sentenza n. 1043/2019 del 24-10-2019

principi giuridici

Chi agisce per l'accertamento della proprietà di un bene per usucapione deve provare il possesso pacifico, esclusivo ed ininterrotto per oltre vent'anni, ad immagine del diritto di proprietà, non essendo dirimente la questione del posizionamento del confine tra le proprietà confinanti, che rileva al solo fine di individuare l'area che l'attore sostiene di avere goduto.

È configurabile l'acquisto per usucapione del diritto a mantenere una costruzione a distanza inferiore a quella legale, anche se abusiva, in quanto il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso ad usucapionem.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Usucapione di Porzione Immobiliare: Confini di Fatto e Risultanze Catastali


Una recente pronuncia del Tribunale di Livorno ha affrontato una complessa controversia relativa all'accertamento della proprietà per usucapione di una porzione immobiliare, in un contesto di difformità tra i confini di fatto e le risultanze catastali.
La vicenda trae origine da un'azione promossa da un soggetto, proprietario di un appartamento confinante con le proprietà di altri due soggetti. L'attore chiedeva accertarsi la sua proprietà esclusiva su una porzione di terreno, basandosi sia sul titolo di acquisto, sia sull'intervenuta usucapione, invocando un possesso continuativo e ininterrotto, proprio e dei suoi danti causa, protrattosi per oltre vent'anni. I convenuti contestavano la domanda, eccependo la nullità dell'atto di citazione e sostenendo che il confine tra le proprietà fosse sempre stato costituito da una siepe, posizionata in corrispondenza del confine catastale. In via riconvenzionale, chiedevano la demolizione di un portico costruito dall'attore e la restituzione della porzione di terreno occupata.
Il Tribunale, dopo aver rigettato l'eccezione di nullità della citazione, ha esaminato le prove documentali, le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio (CTU) e le testimonianze raccolte. Dalle indagini è emerso che, effettivamente, sussisteva una difformità tra il confine catastale e lo stato di fatto, con una situazione di "non conformità catastale generalizzata" riscontrata anche in precedenti giudizi. La CTU ha accertato che l'attore occupava una porzione di terreno di proprietà dei convenuti. Tuttavia, è emerso che un porticato, realizzato abusivamente dai precedenti proprietari dell'immobile dell'attore, era stato oggetto di una richiesta di condono edilizio nel 1994, e che l'elaborato grafico allegato a tale richiesta rappresentava il confine tra le proprietà in conformità con l'attuale stato di fatto.
Sulla base di tali elementi, il Tribunale ha ritenuto provato l'acquisto per usucapione da parte dell'attore della porzione di terreno contestata. I giudici hanno valorizzato il fatto che l'occupazione di tale porzione risalisse ad un'epoca anteriore al 1994, superando i vent'anni necessari per l'usucapione. Irrilevante è stata considerata la circostanza che la planimetria allegata all'atto di acquisto dei convenuti rappresentasse un confine diverso, dovendosi dare prevalenza alla situazione di fatto. Il Tribunale ha inoltre evidenziato che i convenuti non avevano fornito alcuna prova di aver posseduto o utilizzato l'area contestata, né di aver rivendicato alcun diritto su di essa prima dell'introduzione del giudizio.
Di conseguenza, il Tribunale ha accolto la domanda dell'attore, accertando l'acquisto per usucapione della porzione di terreno. Sono state rigettate le domande riconvenzionali dei convenuti, inclusa quella di demolizione del porticato, in quanto costruito su un'area di cui l'attore aveva acquistato la proprietà per usucapione. Il Tribunale ha altresì respinto la domanda relativa alla violazione delle distanze legali, ritenendo che l'attore avesse usucapito il diritto di mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella prescritta.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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