TRIBUNALE DI LIVORNO
Sentenza n. 897/2019 del 20-09-2019
principi giuridici
La dicatio ad patriam, quale modo di costituzione di una servitù di uso pubblico, si perfeziona qualora il proprietario di un bene, pur non intenzionalmente diretto a costituire tale diritto, lo metta volontariamente e con carattere di continuità a disposizione della collettività, assoggettandolo al relativo uso per soddisfare un'esigenza comune ai membri di tale collettività uti cives, indipendentemente dai motivi che lo animano e senza che occorra un congruo periodo di tempo o un atto negoziale od ablatorio.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Servitù di passaggio pubblico: la "dicatio ad patriam" come titolo costitutivo
La pronuncia in commento affronta la complessa questione della sussistenza di una servitù di passaggio pubblico su un terreno privato che conduce a una spiaggia demaniale. La vicenda trae origine da un'ordinanza comunale che intimava la riapertura di un percorso pedonale, contestata dalla società proprietaria del fondo.
La società ha quindi promosso un'azione negatoria, volta ad accertare l'inesistenza della servitù. Il Comune si è costituito in giudizio, eccependo l'infondatezza della domanda e proponendo, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'esistenza della servitù per "dicatio ad patriam" o, in subordine, per usucapione. Sono stati chiamati in causa anche i proprietari di fondi limitrofi, interessati dal passaggio.
Il Tribunale ha rigettato la domanda della società attrice e accolto la domanda riconvenzionale del Comune, accertando l'esistenza della servitù di passaggio pubblico in virtù della "dicatio ad patriam". I giudici hanno fondato la loro decisione sulla base di una concessione edilizia rilasciata in precedenza alla società, nella quale era prevista la realizzazione di un passo pedonale congiungente una piazza con la spiaggia demaniale. Il Tribunale ha ritenuto che la società, presentando la richiesta di abitabilità in forza della concessione che prescriveva la realizzazione del passo pedonale, avesse volontariamente messo a disposizione della collettività il passaggio, assoggettandolo alla servitù di uso pubblico.
Il Tribunale ha quindi condannato la società alla cessazione delle turbative e degli impedimenti all'uso del passaggio da parte della collettività. Di conseguenza, è stata rigettata la domanda trasversale con la quale i terzi chiamati avevano chiesto che fosse ordinata la cessazione della condotta della società volta a consentire il passaggio di terzi dal proprio fondo attraverso quello contiguo di proprietà dei terzi chiamati.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.