TRIBUNALE DI LIVORNO
Sentenza n. 12/2020 del 09-06-2020
principi giuridici
Il proprietario del fondo superiore è responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati al fondo inferiore da smottamenti di terreno dovuti a inadeguata regimazione delle acque piovane, salvo che provi il caso fortuito, non integrato da precipitazioni atmosferiche ordinarie per intensità e frequenza nella zona.
In tema di risarcimento del danno da responsabilità civile, qualora la ricostruzione di un manufatto danneggiato comporti un ingiustificato arricchimento del danneggiato, il risarcimento è limitato al valore del bene preesistente.
La disciplina di cui all'art. 887 c.c. relativa alla ripartizione delle spese di costruzione e conservazione del muro di confine tra fondi a dislivello non si applica qualora il muro sia stato costruito esclusivamente sul suolo di uno dei due fondi.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.




sintesi e commento
Responsabilità per Danni da Smottamento: Individuazione del Nesso Causale e Limiti del Risarcimento
La pronuncia in esame affronta una controversia relativa ai danni causati da uno smottamento di terreno tra fondi confinanti, analizzando la responsabilità del proprietario del fondo soprastante ai sensi dell'articolo 2051 del codice civile.
La vicenda trae origine da un evento franoso verificatosi a seguito di intense precipitazioni atmosferiche, che ha interessato un terreno di proprietà di una persona, causando il crollo parziale di un muro di confine e di alcune strutture adiacenti, situate su un fondo sottostante. La proprietaria del fondo danneggiato ha citato in giudizio i proprietari del terreno soprastante, ritenendoli responsabili per l'accaduto a causa della presunta inadeguatezza delle opere di contenimento e regimazione delle acque piovane presenti sulla loro proprietà.
Il Tribunale, dopo aver esaminato le prove raccolte, ha riconosciuto la responsabilità dei proprietari del fondo soprastante, in quanto custodi del terreno da cui si è originato lo smottamento. Il giudice ha evidenziato come l'evento dannoso fosse riconducibile alla mancata o insufficiente manutenzione delle opere di regimazione delle acque piovane, escludendo che le precipitazioni atmosferiche potessero configurare un caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità dei custodi. In particolare, è stato accertato che, in occasione di eventi meteorologici successivi, caratterizzati da precipitazioni anche più intense, non si erano verificati ulteriori smottamenti, circostanza che ha avvalorato la tesi della responsabilità dei convenuti.
Tuttavia, il Tribunale ha ridimensionato l'entità del risarcimento richiesto dalla parte attrice. Pur riconoscendo il diritto al risarcimento dei danni, il giudice ha ritenuto che l'importo richiesto per la ricostruzione del muro di confine, sulla base delle stime effettuate dal consulente tecnico d'ufficio, fosse eccessivo e sproporzionato rispetto al valore del muro preesistente, che era di vetusta costruzione e realizzato con materiali di scarso pregio. Il Tribunale ha quindi liquidato il danno risarcibile in una somma corrispondente al valore del muro crollato e delle strutture adiacenti, escludendo la possibilità di condannare i convenuti alla realizzazione di un'opera di caratteristiche diverse e superiori rispetto a quella preesistente, in quanto ciò avrebbe comportato un ingiustificato arricchimento per la parte danneggiata.
Il Tribunale ha altresì rigettato la domanda di risarcimento del lucro cessante, consistente nei canoni di locazione non percepiti a seguito della risoluzione anticipata del contratto di locazione da parte dell'inquilino dell'attrice. Il giudice ha rilevato che il rilascio dell'immobile era avvenuto in esecuzione di un provvedimento giudiziario di sfratto, circostanza che ha escluso il nesso di causalità tra lo smottamento e la perdita dei canoni di locazione.
Infine, il Tribunale ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, tenuto conto della sproporzione tra quanto richiesto e quanto liquidato a titolo di risarcimento danni, nonché del comportamento delle parti nel corso del giudizio.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.