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TRIBUNALE DI LIVORNO

Sentenza n. 250/2026 del 12-03-2026

principi giuridici

In tema di responsabilità sanitaria, la struttura che si limita a concedere in locazione i propri immobili e attrezzature ad un professionista, fornendo servizi accessori quali anestesia, assistenza infermieristica e degenza, non risponde dei danni derivanti dalla cattiva esecuzione dell'intervento chirurgico da parte del medico, qualora l'esito infausto non sia riconducibile a difetti strutturali o strumentali, né all'inefficienza dei servizi accessori forniti.

In materia di risarcimento del danno non patrimoniale, la personalizzazione del danno è configurabile solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari, ovvero specifiche ed eccezionali, che non si identificano con le conseguenze comuni a tutte le vittime che abbiano sofferto identiche lesioni guarite con identici postumi.

Il danno morale, pur rientrando nella categoria unitaria del danno non patrimoniale, mantiene una funzione descrittiva del pregiudizio subito, rilevante ai fini della parametrazione della liquidazione del danno risarcibile.

La struttura sanitaria che percepisce un compenso per l'esecuzione di un intervento chirurgico assume la responsabilità solidale per l'esito infausto dell'operazione, gravando su di essa l'onere di dimostrare che i propri dipendenti o collaboratori non hanno posto in essere alcuna condotta, commissiva o omissiva, in relazione all'evento dannoso.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Responsabilità medica e strutture sanitarie: un'analisi della sentenza del Tribunale di Livorno


Il Tribunale di Livorno, con una recente pronuncia, ha affrontato un caso di responsabilità professionale medica, offrendo spunti interessanti sulla ripartizione degli oneri probatori e sulla distinzione tra le diverse forme di responsabilità delle strutture sanitarie. La vicenda trae origine da un intervento di mastopessi con protesi, al quale una paziente si era sottoposta presso una clinica. A seguito dell'operazione, la paziente aveva riscontrato una vistosa cicatrice sul seno sinistro e un'importante asimmetria, attribuite a esiti cicatriziali da deiscenze e verosimilmente a ischemia da posizionamento di protesi. La paziente lamentava inoltre un danno psichico e la lesione del diritto all'autodeterminazione, sostenendo che l'intervento fosse stato eseguito senza il suo consenso informato, anche per l'asserita resezione di una cisti sebacea.
La paziente ha quindi promosso un procedimento semplificato nei confronti del medico chirurgo che aveva eseguito l'intervento, di una società che aveva percepito il compenso per l'operazione e di un'altra società proprietaria della clinica dove era stato eseguito l'intervento. Nel corso del giudizio, il medico ha contestato la sussistenza del danno e la validità dell'accertamento tecnico preventivo, mentre la società che aveva percepito il compenso ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, affermando di non essere una struttura sanitaria e di non avere alcun collegamento con la clinica. La società proprietaria della clinica, a sua volta, ha sostenuto che la responsabilità fosse esclusivamente del medico, che nulla fosse imputabile al centro medico e che la struttura si fosse limitata a fornire servizi di locazione e assistenza, estranei alla causa.
Il Tribunale, esaminando la documentazione e la relazione tecnica espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, ha accertato la responsabilità del medico. I consulenti tecnici hanno evidenziato che l'intervento non era stato adeguatamente pianificato e che la cicatrice riscontrata non era giustificabile secondo i normali canoni di mastopessi. Hanno altresì escluso l'esistenza di una cisti sebacea, attribuendo la sofferenza dei tessuti alla compressione del peduncolo vascolare e all'eccessiva tensione dei tessuti. Il danno biologico temporaneo è stato quantificato in 60 giorni di inabilità parziale al 25%, mentre il danno biologico permanente è stato stimato nell'8%. Il Tribunale ha riconosciuto un risarcimento per il danno non patrimoniale, il danno morale e il costo di un futuro trattamento chirurgico migliorativo. Non è stata invece accolta la richiesta di personalizzazione del danno, non essendo state ravvisate conseguenze anomale o peculiari.
Per quanto riguarda la lesione del diritto all'autodeterminazione, la domanda è stata respinta. Il Tribunale ha ritenuto non dimostrata l'esistenza della cisti sebacea e, di conseguenza, non imputabile al medico la mancata acquisizione del consenso per un'operazione non eseguita.
Passando all'individuazione dei soggetti responsabili, il Tribunale ha confermato la responsabilità del medico chirurgo, quale esecutore dell'intervento, per violazione dell'obbligo di agire con perizia e prudenza. Per quanto concerne la società che aveva percepito il compenso, il Tribunale ha disatteso l'eccezione di carenza di legittimazione passiva. La produzione della fattura attestante il pagamento di un importo significativo per l'intervento è stata ritenuta sufficiente a dimostrare il nesso causale tra l'inadempimento e l'evento dannoso, ponendo a carico della società l'onere di dimostrare l'assenza di condotte colpose dei suoi dipendenti o collaboratori. L'importo pagato, inoltre, ha dimostrato che la società aveva messo a disposizione una vera e propria equipe medico-infermieristica, affermando così la sua responsabilità solidale.
Diverso è stato l'esito per la società proprietaria della clinica. Il Tribunale ha rilevato che l'accordo tra il professionista e la struttura sanitaria consisteva in una mera locazione di immobili e strutture, nonché nella fornitura di servizi di anestesia, assistenza infermieristica e degenza, estranei alla causa. Non essendo stato dimostrato alcun nesso causale tra il cattivo esito dell'intervento e un malfunzionamento delle attrezzature, l'inidoneità dell'edificio o l'inefficienza dei servizi di anestesia o infermieristici, la domanda proposta nei confronti di questa società è stata respinta. Il Tribunale ha richiamato un precedente della Corte di Cassazione, secondo cui la struttura sanitaria che ha dato in locazione i suoi immobili a una società di medici non risponde dei danni causati da uno di questi nell'esercizio dell'attività svolta nei beni locati, poiché il mero rapporto di locazione non comporta responsabilità per gli errori professionali altrui.
In conclusione, il Tribunale ha condannato il medico e la società che aveva percepito il compenso, in solido, al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese processuali, mentre ha compensato le spese tra la paziente e la società proprietaria della clinica, ritenendo oggettivamente impossibile per la paziente conoscere i rapporti contrattuali tra la società e il medico. La sentenza evidenzia l'importanza di una chiara distinzione tra le diverse forme di coinvolgimento delle strutture sanitarie e la necessità di un'attenta valutazione del nesso causale per l'attribuzione della responsabilità.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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